a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Benevento, Bologna, Fiorentina, Milan, Napoli, Roma, Sampdoria e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 20.000,00 con diffida: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori denigratori di matrice territoriale nei confronti dei tifosi della squadra avversaria, che inducevano l'arbitro a sospendere la gara per tre minuti; sanzione attenuata ai sensi dell'art 13 comma 1 lettera c) CGS, visto anche l'intervento personale e diretto del Presidente della soc. Sampdoria al fine di far cessare definitivamente i cori denigratori.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 27° del primo tempo, rivolto un coro offensivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; per avere inoltre suoi sostenitori, al 31° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; recidiva; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CROTONE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 42° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione applicata ai sensi degli artt.4 comma 3 CGS e 62 comma 2 NOIF (cfr C.S.A. del 13 gennaio 2017 - C.U. n. 129/CSA).
b) CALCIATORI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
ROMAGNOLI Alessio (Milan)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
DODICESIMA SANZIONE
BARELLA Nicolo (Cagliari)
RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Torino)
UNDICESIMA SANZIONE
PEZZELLA German Alejo (Fiorentina)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
CATALDI Danilo (Benevento)
RAMIREZ PEREYRA Gaston Exequiel (Sampdoria)
OTTAVA SANZIONE
BERARDI Domenico (Sassuolo)
BROZOVIC Marcelo (Internazionale)
DE ROON Marten Elco (Atalanta)
LOBO SILVA Alex Sandro (Juventus)
PAVOLETTI Leonardo (Cagliari)
RADU Stefanel Daniel (Lazio)
SETTIMA SANZIONE
BERTOLACCI Andrea (Genoa)
BIRAGHI Cristiano (Fiorentina)
DE SOUZA SANTOS Samir Caetano (Udinese)
KURTIC Jasmin (Spal 2013)
LINETTY Karol (Sampdoria)
SOUZA ORESTES Romulo (Hellas Verona)
SESTA SANZIONE
MORETTI Emiliano (Torino)
PJANIC Miralem (Juventus)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
CALHANOGLU Hakan (Milan)
DAINELLI Dario (Chievo Verona)
FOSSATI Marco Ezio (Hellas Verona)
SCHIAVON Eros (Spal 2013)
TERZA SANZIONE
ABATE Ignazio (Milan)
KALINIC Nikola (Milan)
MURGIA Alessandro (Lazio)
RIGONI Nicola (Chievo Verona)
SECONDA SANZIONE
ALMEIDA DA CUNHA Luis Carlos (Lazio)
HAMSIK Marek (Napoli)
NALINI Andrea (Crotone)
PRIMA SANZIONE
GOSENS Robin Everardus (Atalanta)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
HETEMAJ Perparim
(Chievo Verona)
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
CEPPITELLI Luca (Cagliari)
SESTA SANZIONE
GIACCHERINI Emanuele (Chievo Verona)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
ACERBI Francesco (Sassuolo)
TERZA SANZIONE
ILICIC Josip (Atalanta)
SECONDA SANZIONE
DONNARUMMA Gianluigi (Milan)
MILIK Arkadiusz (Napoli)
PRIMA SANZIONE
CALIGARA Fabrizio (Cagliari)
c) ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MURELLI Giacomo (Fiorentina): per avere, al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, allontanato un allenatore della squadra avversaria portando la propria mano aperta all'altezza del viso e spingendolo, senza violenza; infrazione rilevata da un Assistente.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
SEMPLICI Leonardo (Spal 2013): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale uscendo dall'area tecnica e calciando il pallone appena uscito dal terreno di giuoco; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
AMMONIZIONE
PIOLI Stefano (Fiorentina): per avere, al 45° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente l'operato arbitrale.
d) DIRIGENTI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
COLOMBO Roberto (Cagliari): per avere, al 49° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale andando incontro al Direttore di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
AMMONIZIONE
VAGNATI Davide (Spal 2013): per avere, al 48° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata da Quarto Ufficiale.