Author Topic: Il giudice sportivo ferma un difensore viola e grazia Cutrone  (Read 65 times)

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Il giudice sportivo ferma un difensore viola e grazia Cutrone

Tre giornate di stop a Belec (Benevento), due a Cacciatore (Chievo)

Il giudice sportivo ha reso note squalifiche e sanzioni dopo la terza giornata di ritorno. Nessun provvedimento nei confronti di Cutrone, andato in gol di gomito in Milan-Lazio. Tre giornate di stop a Belec (Benevento), due a Cacciatore (Chievo), una a Bastien (Chievo), Samir (Udinese), Goldaniga (Sassuolo), Pisacane (Cagliari), Kean (Verona), Lulic e Milinkovic Savic (Lazio), Pezzella (Fiorentina) e Spolli (Genoa).

Redazione VN
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Gara Soc. MILAN – Soc. LAZIO
Il Giudice Sportivo, ricevuta  dal  Procuratore  federale  rituale  e  tempestiva  segnalazione  (mail  delle  ore  10.07  del  29  gennaio 2018) ex art. 35, 1.3, CGS circa la condotta tenuta al 15° del primo tempo dal calciatore
Patrick Cutrone (Soc. Milan); acquisite  ed  esaminate  le  relative  immagini  televisive  (Infront),  di  piena  garanzia  tecnica  e documentale; data l’ammissibilità della prova televisiva ai sensi dei requisiti previsti dall’ art. 35, 1.3, CGS;
rilevato,  non  di  meno,  che  il  Giudice  è  chiamato  a valutare,  a  termini  della  predetta  norma,  la volontarietà del gesto; considerato  che  nel  caso  di  specie  il  gesto  non  risulta  connotato  da  sicura  volontarietà,  avuto riguardo  alla  particolare  velocità  dell’azione  e  del  movimento  della  palla,  nonché,  soprattutto, alla  sussistenza  di  un  evidente  tentativo  di  colpire  la  palla  con  la  testa  e  del  contestuale  e  non innaturale  movimento  del  braccio,  in  relazione,  quest’ultimo,  allo  slancio  per  colpire  la  palla  di testa; P.Q.M. delibera, a seguito della segnalazione del Procura federale, di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore
Patrick Cutrone (Soc. Milan).   
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata ritorno sostenitori
delle  Società Fiorentina,  Genoa,  Napoli,  Roma,  Spal  e  Torino hanno,  in  violazione  della normativa  di  cui  all’art.  12  comma  3  CGS,  introdotto  nell’impianto  sportivo  ed  utilizzato esclusivamente  nel  proprio  settore  materiale  pirotecnico  di  vario  genere  (petardi,  fumogeni  e bengala); considerato  che  nei  confronti  delle  Società  di  cui alla  premessa  ricorrono  congiuntamente  le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di  non  adottare  provvedimenti  sanzionatori  nei  confronti  delle  Società  di  cui  alla  premessa  in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BELEC  Vid (Benevento):  per  avere,  al  34°  del  primo  tempo,  con  il  pallone  tra  le  mani  colpito
volontariamente  con  un  calcio  ad  una  gamba  un  avversario  che  cercava  di  ostacolargli  il  rinvio rapido del pallone. 
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00
CACCIATORE  Fabrizio  (Chievo  Verona):  per  aver,  al  17°  del  secondo  tempo,  contestato platealmente  una  decisione  arbitrale  con  il  gesto  delle  manette  rivolto  per  due  volte  verso  la tribuna; infrazione rilevata da un Assistente.
SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BASTIEN  Samuel  (Chievo  Verona):  doppia  ammonizione  per  comportamento  scorretto  nei confronti di un avversario.
DE SOUZA SANTOS Samir Caetano (Udinese): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
GOLDANIGA  Edoardo  (Sassuolo):  doppia  ammonizione  per  comportamento  scorretto  nei confronti di un avversario.
PISACANE Fabio (Cagliari): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

KEAN   Bioty   Moise  (Hellas   Verona):   per   comportamento   scorretto   nei   confronti   di   un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
LULIC Senad (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MILINKOVIC  SAVIC  Sergej  (Lazio):  per  comportamento  scorretto  nei  confronti  di  un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PEZZELLA  German  Alejo  (Fiorentina):  per  comportamento  scorretto  nei  confronti  di  un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
SPOLLI  Nicolas  (Genoa):  per  comportamento  scorretto  nei  confronti  di  un  avversario;  già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)

FLORENZI Alessandro (Roma): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE

CIGARINI Luca (Cagliari)
SETTIMA SANZIONE
FARES Mohamed Salim (Hellas Verona)
SESTA SANZIONE
MASINA Adam (Bologna)
RADU Stefanel Daniel (Lazio)
VALOTI Mattia (Hellas Verona)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
CECCHERINI Federico (Crotone)
DE MAIO Sebastien (Bologna)
SILVA DUARTE Mario Rui (Napoli)
TERZA SANZIONE
BENASSI Marco (Fiorentina)

BERESZYNSKI Bartosz (Sampdoria)
BERTOLACCI Andrea (Genoa)
CARACCIOLO Antonio (Hellas Verona)
FARIAS DA SILVA Diego (Cagliari)
NIANG Mbaye (Torino)
PAROLO Marco (Lazio)
QUISSANGA Bartolomeu (Lazio)
SECONDA SANZIONE
ABATE Ignazio (Milan)
BIRAGHI Cristiano (Fiorentina)
KOLAROV Aleksandar (Roma)
MARUSIC Adam (Lazio)
MURRU Nicola (Sampdoria)
RICCI Federico (Crotone)
PRIMA SANZIONE
ASAMOAH Kwadwo (Juventus)
DJIMSITI Berat (Benevento)
MOLINARO Cristian (Torino)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

HIGUAIN GONZALO Gerardo (Juventus)
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE

ANTONELLI Luca (Milan)
PALOSCHI Alberto (Spal 2013)
c) DIRIGENTI
INIBIZIONE  A  SVOLGERE  OGNI  ATTIVITA'  IN  SENO  ALLA  F.I.G.C.  A  RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO L’11 FEBBRAIO 2018

URSINO  Giuseppe  (Crotone):  per  avere,  al  12°  del  secondo  tempo,  uscendo  dall'area  tecnica, assunto un atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti dei componenti della panchina della  squadra  avversaria,  rivolgendo  loro  espressioni  offensive;  infrazione  rilevata  dal  Quarto Ufficiale.
INIBIZIONE  A  SVOLGERE  OGNI  ATTIVITA'  IN  SENO  ALLA  F.I.G.C.  A  RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 FEBBRAIO 2018 ED AMMENDA DI € 5.000,00
GIULINI Tommaso (Cagliari): per avere, al 47° del primo tempo, non inserito in distinta, fatto ingresso nel recinto di giuoco; successivamente, al termine della frazione di gara, all'ingresso del tunnel che adduce agli spogliatoi, per aver contestato l'operato arbitrale, accusando il Direttore di gara di parzialità, e continuato nella sua protesta fino all'ingresso degli spogliatoi degli Ufficialidi gara; recidivo.
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