Author Topic: Giudice Sportivo: squalifica e multa per capitan Astori.  (Read 77 times)

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Giudice Sportivo: squalifica e multa per capitan Astori. Il motivo…

Le decisioni del giudice sportivo dopo l’ultima giornata di campionato: squalificato anche Veretout

Sono arrivate in giornata le decisioni del giudice sportivo dopo l’ultima gara di campionato di Serie A. Spiccano le sanzioni comminate a due giocatori della Fiorentina, che salteranno la gara contro la Sampdoria al rientro dalla pausa per squalifica avendo ricevuto la quinta ammonizione: Astori e Veretout. Per il capitano viola inoltre ci sono 1.500 euro di multa, il motivo: “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra”.

Redazione VN
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Gara Soc. CAGLIARI – Soc. JUVENTUS
Il Giudice Sportivo, ricevuta  dal  Procuratore  federale  rituale  e  tempestiva  segnalazione  (mail  delle  ore
10.30  dell’8  gennaio  2018)  ex  art.  35,  1.3,  CGS  circa  la  condotta  tenuta  al  28°  del secondo tempo dal calciatore Medhi Benatia (Soc. Juventus) nei confronti del calciatore Leonardo Pavoletti (Soc. Cagliari); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: nella  circostanza  segnalata,  i  due  calciatori  si  contendevano  il  pallone  di  testa  al  limite dell’area  di  rigore  bianco-nera.  Interpellato  l’Arbitro,  su  richiesta  di  questo  Ufficio,  lo stesso  dichiarava  (con  mail  delle  ore  15.33  dell’8 gennaio  2018):  “Al  28’  del  secondo tempo  della  gara  Cagliari-Juventus  del  6/1/2018  ho visto  e  valutato  uno  scontro  aereo  per  la contesa del pallone tra Benatia e Pavoletti, come un normale fallo di giuoco a favore del Cagliari. Considerando che immediatamente il pallone è  andato ad un compagno di squadra del Pavoletti ho  applicato  il  vantaggio  che  poi  si  è  concretizzato.”,  avendo  specificato  con  un  ulteriore  mail che la circostanza del vantaggio è stata chiaramente evidenziata, come da Regolamento, dal gesto del braccio. Pertanto  il  comportamento  di  Benatia  è  stato  “visto”  dall’Arbitro  e  giudicato  con  una valutazione insindacabile nel merito da questo Giudice, con conseguente inapplicabilità della procedura di cui al richiamato art. 35, 1.3, CGS; P.Q.M. delibera la  non sussistenza dei presupposti  di ammissibilità in ordine alla segnalazione del Procuratore federale ex  35, 1.3, CGS. 
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a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle  gare disputate nel corso della prima  giornata ritorno sostenitori delle Società Cagliari, Fiorentina, Genoa, Napoli, Roma e Udinesehanno, in violazione della normativa  di  cui  all’art.  12  comma  3  CGS,  introdotto  nell’impianto  sportivo  ed  utilizzato esclusivamente  nel  proprio  settore  materiale  pirotecnico  di  vario  genere  (petardi,  fumogeni  e bengala); considerato  che  nei  confronti  delle  Società  di  cui alla  premessa  ricorrono  congiuntamente  le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di  non  adottare  provvedimenti  sanzionatori  nei  confronti  delle  Società  di  cui  alla  premessa  in ordine al comportamento dei loro sostenitori. Delibera altresì in ordine  alla gara Cagliari-Juventus di non poter assumere alcuna determinazione nei confronti della Società Cagliari, per le deprecabili  espressioni di matrice razziale di cui il calcatore Matuidi della Soc. Juventus riferisce di essere stato oggetto, in quanto le  medesime  espressioni  non  risultano  essere  state percepite  né  dal  Direttore  di  gara  né  dai collaboratori della Procura federale né dal GOS, come da relazione depositata agli atti di questo Ufficio, e pertanto, visto l’art. 11 comma 3 CGS, non possono essere oggetto di sanzione.
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Gara Soc. CHIEVO VERONA – UDINESE
Il Giudice sportivo, riservandosi di assumere le relative determinazioni al riguardo in relazione a quanto segnalato dai collaboratori  della  Procura  federale,  dispone a  cura  dei  medesimi  ulteriori  accertamenti  per l’effettiva  identificazione  del  soggetto  presente  nel  recinto  di  giuoco  apparentemente  non presente nella lista della panchina aggiuntiva.
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Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 27° del primo tempo, lanciato un petardo nel settore della tifoseria avversaria; recidiva; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS,  per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, ripetutamente lanciato petardi nel recinto di giuoco; recidiva; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere il team manager e l'assistente tecnico, successivamente all'allontanamento dell'allenatore, utilizzato apparecchiature telefoniche in relazione ad istruzioni da impartire a calciatori in campo e a disposizioni tecniche riguardanti le sostituzioni, in violazione della Regola 4 del Regolamento di giuoco; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.
Ammenda di  € 3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, durante l'intera gara, intonato reiteratamente cori ingiuriosi nei confronti del Direttore di gara; recidiva.
Ammenda di € 3.000,00 :  alla  Soc. ROMA per avere suoi sostenitori  indirizzato un fascio di luce-laser in direzione della panchina della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto cori insultanti nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DE ROON Marten Elco (Atalanta): doppia  ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
SALA Jacopo (Sampdoria): per avere  commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00
ASTORI Davide (Fiorentina)
:  per  proteste  nei  confronti  degli  Ufficiali  di  gara;  sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione).
SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BESSA Daniel (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
RADU Stefanel Daniel (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
VERETOUT Jordan  Marcel  G (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
ZUKANOVIC Ervin (Genoa): per  comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

FAZIO Federico Julian (Roma)
MILINKOVIC SAVIC Sergej (Lazio)
PAVOLETTI Leonardo (Cagliari)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE

CACERES SILVA Jose Martin (Hellas Verona)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BARAK Antonin (Udinese)
BERNARDESCHI Federico (Juventus)
SOUZA ORESTES Romulo (Hellas Verona)
VICARI Francesco (Spal 2013)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE

BARRETO Edgar Osvaldo (Sampdoria)
BURDISSO Nicolas Andres (Torino)
GONZALEZ CASTRO Giancarlo (Bologna)
MANDRAGORA Rolando (Crotone)
MATTIELLO Federico (Spal 2013)
MATUIDI Blaise (Juventus)
MISSIROLI Simone (Sassuolo)
RIGONI Luca (Genoa)
SECONDA SANZIONE
BIGLIA Lucas Rodrigo (Milan)
CALDARA Mattia (Atalanta)
FERRARI Alex (Hellas Verona)
ICARDI Mauro Emanuel (Internazionale)
OKWONKWO Orji (Bologna)
RANOCCHIA Andrea (Internazionale)
VALERO IGLESIAS Borja (Internazionale)
PRIMA SANZIONE
BRIGNOLA Enrico (Benevento)
GALABINOV Andrey Asenov (Genoa)
KALINIC Nikola (Milan)
MARTELLA Bruno (Crotone)
RAMOS MARCHI Luiz Filipe (Lazio)
c) ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00
GASPERINI  Gian Piero (Atalanta): per avere,  al 44° del primo tempo,  subito dopo la notifica di  provvedimento  di  espulsione  di  un  calciatore  della  propria  squadra,  protestato  in  maniera plateale  rivolgendo  al  Quarto  Ufficiale  espressioni  ingiuriose  ed  assumendo  un  atteggiamento provocatorio successivamente al provvedimento di allontanamento.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CORRENT Nicola (Hellas   Verona): per avere,  al 22° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall'area tecnica ed in seguito, uscendo dal terreno di giuoco, assunto  un  atteggiamento provocatorio nei confronti dei  sostenitori  della  squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
PECCHIA Fabio (Hellas Verona): per avere, al 22° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall'area tecnica ed in seguito, alla notifica del provvedimento di allontanamento, assunto un atteggiamento polemico; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
AMMONIZIONE
VISCONTI Valerio (Hellas   Verona): per avere, al 22°  el secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, alzandosi della panchina aggiuntiva; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
d) DIRIGENTI
AMMENDA DI € 10.000,00 CON DIFFIDA
GIULINI  Tommaso  (Cagliari):  per  avere,  al  termine  della  gara,  negli  spogliatoi,  proferito espressioni offensive nei confronti del VAR.
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