Author Topic: G.S.: squalifica per il team manager della Fiorentina  (Read 54 times)

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G.S.: squalifica per il team manager della Fiorentina. Multa per il Napoli e Insigne

Un estratto del comunicato della Lega Calcio: una giornata di squalifica per il team manager viola

Un estratto del comunicato del Giudice Sportivo in merito ai provvedimenti presi riguardo l’ultima giornata del campionato di Serie A.

Redazione VN
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5 squalificati. Un altro tesserato viola sanzionato a causa del VAR

Il comunicato del Giudice Sportivo inerente la 6° giornata del campionato di Serie A

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 26 settembre 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Gare del 23-24 settembre 2017 – Sesta giornata andata. In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara: Gara Soc. SAMPDORIA – Soc. MILAN Il Giudice Sportivo, ricevute dal Procuratore federale rituali segnalazioni ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenute alle ore 11.49 del 25 settembre 2017 in merito alla condotta dei calciatori Puggioni Christian (Soc. Sampdoria) e Donnarumma Gianluigi (Soc. Milan) consistenti nell’aver pronunciato espressioni blasfeme, rispettivamente, al 46° del primo tempo ed al 7° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; sentito il Direttore di gara, che in base alle immagini risultava essere nei pressi e comunque almeno in parte destinatario delle proteste e recriminazioni; considerato che il medesimo Direttore di gara ha confermato di aver assistito ad entrambi gli episodi e di aver udito le imprecazioni e le espressioni di disapprovazione ma di non aver percepito distintamente alcuna espressione blasfema; ritenuto, pertanto, che, in mancanza di assoluta certezza circa l’uso di espressioni blasfeme da parte dei sopramenzionati calciatori, non sussistono in ogni caso i presupposti di punibilità delle fattispecie segnalate a norma della richiamata disposizione del CGS, relativa a “fatti…concernenti l’uso di espressione blasfema, non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo”; P.Q.M. delibera di non sanzionare i calciatori Puggioni Christian (Soc. Sampdoria) e Donnarumma Gianluigi (Soc. Milan) in ordine agli episodi segnalati dal Sig. Procuratore Federale.

a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Juventus e Napoli hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori lanciato, al 30° del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BASELLI Daniele (Torino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
MAGNANELLI Francesco (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
OMEONGA Stephane Richie (Genoa): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
PISACANE Fabio (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
TAARABT Adel (Genoa): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE

VIVIANI Federico (Spal 2013)
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)
BONUCCI Leonardo (Milan): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
SECONDA SANZIONE
LJAJIC Adem (Torino)
SCHIATTARELLA Pasquale (Spal 2013)
PRIMA SANZIONE
DONNARUMMA Gianluigi (Milan)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE

HETEMAJ Perparim (Chievo Verona)
POLI Andrea (Bologna)
PULGAR FARFAN Erick Antonio (Bologna)
SECONDA SANZIONE
ADJAPONG Claud (Sassuolo)
CHIESA Federico (Fiorentina)
DE ROON Marten Elco (Atalanta)
DONSAH Godfred (Bologna)
KEAN Bioty Moise (Hellas Verona)
PAROLO Marco (Lazio)
SALAMON Bartosz (Spal 2013)
PRIMA SANZIONE
ACQUAH Afriyie (Torino)
BIRAGHI Cristiano (Fiorentina)
CASTAGNE Timothy (Atalanta)
CASTRO Lucas Nahuel (Chievo Verona)
EL MOUTTAQUI BENATIA Benatia Medhi (Juventus)
FOSSATI Marco Ezio (Hellas Verona)
MANCINI Gianluca (Atalanta)
MARUSIC Adam (Lazio)
MIGLIORE Francesco (Genoa)
SPINAZZOLA Leonardo (Atalanta)
ZUKANOVIC Ervin (Genoa)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (PRIMA SANZIONE)

INSIGNE Lorenzo (Napoli): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE

CRISTANTE Bryan (Atalanta)
LOPEZ Maximiliano (Udinese)
OKWONKWO Orji (Bologna)
c) ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
TOMEI Francesco (Roma): per avere, al 45° del secondo tempo, a seguito della rete della squadra avversaria, proferito per tre volte espressioni blasfeme, chiaramente udite nei pressi della panchina; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
CORRADI Alberto (Genoa): per avere, al termine della gara, contestato platealmente una decisione arbitrale.
d) DIRIGENTI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00
MARANGON Alberto (Fiorentina):
per avere, al termine della gara, con atteggiamento irriguardoso, rivolto in due occasioni all’Arbitro e al VAR frasi ironiche ed offensive.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA
MOIOLI Mirco (Atalanta): per avere, al 49° del secondo tempo, rivolto gesti provocatori nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.
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