Author Topic: GS - 2 squalificati. Multe per Roma e Verona  (Read 80 times)

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Gara soc. LAZIO – soc. SPAL 2013 
Il Giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale si attesta, tra l’altro, che,
nel corso  del  primo  tempo,  dalla  Curva  Nord,  occupata  dai  sostenitori  della  società Lazio,  si  sono levati ripetutamente   cori   insultanti   nei   confronti del   portiere   della   squadra   avversaria; considerato  che,  a giudizio  di  questo  Giudice,  impregiudicate  le  relative  decisioni,  appare opportuno  acquisire  ulteriori  informazioni  e  dettagli  al  fine  di  poter  verificare  la  sussistenza  dei presupposti della condotta discriminatoria sanzionabile ai sensi dell’art. 11 CGS;  manda al  sig.  Procuratore  Federale  affinché  voglia  disporre  gli  opportuni  accertamenti,  i  cui  risultati dovranno essere comunicati con la massima sollecitudine possibile e comunque entro e non oltre venerdì 1° settembre 2017 alle ore 12, al fine di stabilire:
A) la dimensione concreta di tali cori in relazione agli effettivi occupanti il settore Curva Nord al momento  della  relativa  esecuzione,  tenuto  conto  che dagli  organi  di  informazione  si  è  appreso che  buona  parte  dei  sostenitori  della  società  Lazio  avrebbe  abbandonato  il  settore  Curva  Nord prima  dell'inizio  della  partita  quale  manifestazione  di  polemica  nei  confronti  dell'operato  delle Forze dell'Ordine che avevano disposto la rimozione
di uno striscione;
B) quante volte tali cori si siano effettivamente ripetuti, la relativa tempistica e la loro rispettiva percettibilità;
C)  se  i  fischi  provenienti   dalla  restante  parte  dei  sostenitori  della  società  Lazio, segnalati  nella relazione   dei   collaboratori   della   Procura   federale, debbano   essere   riferiti   ai   soli   episodi verificatisi al 38° secondo del primo minuto di giuoco ed al nono minuto di giuoco ovvero a tutti gli episodi verificatisi durante il primo tempo del
l'incontro.
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso  che  in  occasione  delle  gare  disputate  nel corso  della  prima  giornata  andata  sostenitori delle  Società Atalanta,  Bologna,  Internazionale,  Milan  e  Napoli hanno,  in  violazione  della normativa  di  cui  all’art.  12  comma  3  CGS,  introdotto  nell’impianto  sportivo  ed  utilizzato esclusivamente  nel  proprio  settore  materiale  pirotecnico  di  vario  genere  (petardi,  fumogeni  e bengala); considerato  che  nei  confronti  delle  Società  di  cui alla  premessa  ricorrono  congiuntamente  le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di  non  adottare  provvedimenti  sanzionatori  nei  confronti  delle  Società  di  cui  alla  premessa  in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 30.000,00 con diffida: alla Soc. HELLAS VERONA per avere la maggior parte dei  suoi  sostenitori  (80%  circa)  sistemati  nella  tribuna  superiore  est  -  riconducibili  alla  tifoseria normalmente  occupante  la  Curva  sud,  settore  nell’occasione  rimasto  chiuso  in  esecuzione  di precedente  provvedimento  del  Giudice  sportivo  della LNPB  (C.U.  111  del  3  maggio  2017)  – intonato,  all'8°  ed  al  23°  del  primo  tempo,  cori  comportanti  offesa,  denigrazione  ed  insulto  per motivi di origine territoriale nei confronti dei sostenitori della società Napoli, e per avere, durante il  corso  dell'intera  gara,  ripetutamente  rivolto  cori  beceri  nei  confronti  di  un  calciatore  della squadra avversaria.
Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori lanciato, al 31° del primo tempo,  cinque fumogeni  nel  settore  occupato  dalla  tifoseria  avversaria  ed,  al  35°  del  primo tempo, un petardo sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma  1  lettera  b)  CGS,  per  avere  la  Società  concretamente  operato  con  le  Forze  dell'Ordine  a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 33° del primo tempo, intonato un coro denigratorio di matrice territoriale.
Ammenda  di  €  5.000,00:  alla  Soc. CROTONE  per  non  avere  impedito  la  presenza  nella  zona spogliatoi, al termine della gara, di venti persone non autorizzate.
Ammenda  di  €  3.000,00:  alla  Soc. LAZIO  per  avere  propri  sostenitori,  prima  dell'inizio  della gara, esposto per circa due minuti uno striscione di circa dieci metri recante una scritta offensiva nei  confronti  di  un  tesserato  della  società  Lazio; striscione  rimosso  a  seguito  dell'intervento  dei responsabili dell'Ordine Pubblico.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

HYSAJ  Elseid (Napoli):  per  comportamento  scorretto  nei  confronti  di  un  avversario  (Prima sanzione);  per  avere  commesso  un  intervento  falloso  su  un  avversario  in  possesso  di  una  chiara occasione da rete.
SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CECCHERINI Federico (Crotone): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE

LICHTSTEINER Stephan (Juventus)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE

ANGELLA Gabriele (Udinese)
BARRETO Edgar Osvaldo (Sampdoria)
BONUCCI Leonardo (Milan)
BORRIELLO Marco (Spal 2013)
CATALDI Danilo (Benevento)
CUTRONE Patrick (Milan)
DE MAIO Sebastien (Bologna)
DEFREL Gregoire (Roma)
DEL PINTO Lorenzo (Benevento)
DUSSENNE Noe Georges (Crotone)
FORTUNA Wallace (Lazio)
GENTILETTI Santiago Juan (Genoa)
HEURTAUX Thomas (Hellas Verona)
LOCATELLI Manuel (Milan)
MAGNANELLI Francesco (Sassuolo)
NAINGGOLAN Radja (Roma)
PINTO VELOSO Miguel Luis (Genoa)
POLITANO Matteo (Sassuolo)
PULGAR FARFAN Erick Antonio (Bologna)
RIGONI Nicola (Chievo Verona)
RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Torino)
ROMERO ALCONCHEL Luis Alberto (Lazio)
ROSSETTINI Luca (Genoa)
SANCHEZ MORENO Carlos Alberto (Fiorentina)
SOUZA ORESTES Romulo (Hellas Verona)
TOLOI Rafael (Atalanta)
VIVIANI Federico (Spal 2013)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE

CACCIATORE Fabrizio (Chievo Verona)
GIACCHERINI Emanuele (Napoli)
PERICA Stipe (Udinese)
- AMORE MIO - LA LUCE DEL MATTINO