Author Topic: G.S.: un turno ad Astori e Muntari, due a Strootman  (Read 112 times)

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G.S.: un turno ad Astori e Muntari, due a Strootman. Multe a Inter e Genoa

Un estratto del comunicato del Giudice Sportivo Mastrandrea pubblicato dalla Lega Serie A:

Gara Soc. ROMA – Soc. LAZIO del 30 aprile 2017
Il Giudice Sportivo delibera di sanzionare la Soc. Lazio con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.

Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale tempestiva e rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo email pervenuta alle ore 12.17 odierne) in merito alla condotta gravemente antisportiva del 197/523 calciatore Kevin Johannes Strootman (Soc. Roma), maglia n.6 delibera di sanzionare il calciatore Kevin Johannes Strootman (Soc. Roma) con la squalifica di due giornate effettive di gara.

Ammenda di € 15.000,00 con diffida: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 7° del secondo tempo, acceso fumogeni nel proprio settore che comportavano, stante l’intensità e il numero degli stessi, l’interruzione della gara per circa due minuti a causa della scarsa visibilità; per avere inoltre, alla ripresa del giuoco, lanciato un bengala acceso sul terreno di giuoco, in prossimità del portiere della squadra avversaria, causando una sospensione ulteriore di circa un minuto; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, più volte nel corso della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della Soc. Napoli.

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ASTORI Davide (Fiorentina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
DE PAOLI Fabio (Chievo Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
KUCKA Juraj (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
MUNTARI Sulley Ali (Pescara): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara, e per comportamento non regolamentare in campo perché abbandonava il terreno di giuoco senza autorizzazione del Direttore di gara (provvedimento comunicato al capitano della Soc. Pescara).
RUDIGER Antonio (Roma): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CONTI Andrea (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
CRISETIG Lorenzo (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
FALCINELLI Diego (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
FREULER Remo (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
GOBBI Massimo (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
KOULIBALY Kalidou (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
LAXALT SUAREZ Diego Sebastian (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MURILLO CERON Jeison Fabian (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
NESTOROVSKI Ilija (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PAROLO Marco (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SETTIMA SANZIONE)

BIGLIA Lucas Rodrigo (Lazio): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

Redazione VN
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Re: G.S.: un turno ad Astori e Muntari, due a Strootman
« Reply #1 on: 05/03/17, 01:12 »
Gara Soc. CAGLIARI –  Soc. PESCARA del 30 aprile 2017 
Il Giudice Sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale e il referto dell’Arbitro relativi alla gara in oggetto, nella quale si attestano cori di discriminazione razziale effettuati, al 40° del secondo tempo, all’indirizzo del calciatore del Pescara Muntari; considerato   che   i   pur   deprecabili   cori   di   discriminazione   razziale   sono   stati   percepiti nell’impianto in virtù anche della protesta silenziosa in atto dei tifosi (come segnalato dagli stessirappresentanti della Procura federale) ma, essendo stati intonati da un numero approssimativo di soli  dieci  sostenitori  e  dunque  meno  dell’1%  del  numero  degli  occupanti  del  settore  (circa duemila),  non  integrano  dunque  il  presupposto  della  dimensione  minima  che  insieme  a  quello della  percezione  reale  è  alla  base  della  punibilità  dei  comportamenti  in  questione,  peraltro  non percepiti  dagli  Ufficiali  di  gara  (come  refertato  dall’Arbitro),  a  norma  dell’art.  11,  comma  3, CGS; delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Soc. Cagliari.

Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. NAPOLI
Il Giudice sportivo, rilevato  che  dalla  relazione  della  Procura  federale risulta  che  numerosi  sostenitori  della  Soc. Internazionale  (l’80%  dei  circa  settemila  spettatori  collocati  nel  settore  dello  stadio  denominato “secondo  anello  verde”),  al  20°  del  secondo  tempo, indirizzavano  al  calciatore  del  Napoli  n.  26  Koulibaly cori espressivi di discriminazione razziale; valutata  l’evidente  rilevanza  disciplinare  di  tale comportamento  ex  art.  11,  n.  3,  CGS  per  la  sua “dimensione”  e  per  la  sua  “reale  percezione”, come precisato  dai  collaboratori  della  Procura federale,  opportunamente  posizionati,  e  segnalato  dallo  stesso  Direttore  di  gara,  che  disponeva regolare annuncio dall’altoparlante dello stadio; considerato che sussistono le condizioni per la concessione del beneficio di cui all’art. 16, n. 2bis,CGS; P.Q.M. delibera di  sanzionare  la Soc. Internazionale con l’obbligo di disputare  una gara con il  settore denominato  “secondo anello  verde”  privo di  spettatori,  disponendo  che  l’esecuzione  di  tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa  analoga  violazione,  la  sospensione  sarà  revocata  e  la  sanzione  sarà  aggiunta  a  quella inflitta per la nuova violazione.
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Gara Soc. ROMA – Soc. LAZIO del 30 aprile 2017 
Il Giudice Sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto, nella quale
si  attestano  cori  di  discriminazione  razziale  ripetuti  all’indirizzo  del  calciatore  della  Roma Rudiger, in particolare effettuati al 41° del primo tempo e al 47° del secondo tempo; considerato che in base alla relazione suddetta eme
rgono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione reale (nel secondo caso 80% dei 7.000 occupanti il settore di provenienza del coro), a norma dell’art. 11, n. 3, CGS, ai fini della punibilità degli stessi; considerato che sussistono le condizioni per la concessione del beneficio di cui all’art. 16, n. 2bis,CGS; P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. Lazio con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo  di  un  anno  con  l’avvertenza  che,  se  durante tale  periodo  sarà  commessa  analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.
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Gara Soc. ROMA – Soc. LAZIO del 30 aprile 2017
Il Giudice Sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto, nella quale
si attestano cori di discriminazione razziale ripetuti all’indirizzo del calciatore della  Lazio Keita Balde, in particolare effettuati al 9° del primo tempo e al 18° del primo tempo; considerato  che  in  base  alla  relazione  suddetta  eme
rgono  comportamenti  non  punibili  in  base  ai presupposti di cui all’art. 11, comma 3, CGS; delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Soc. Roma.
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Gara Soc. ROMA – Soc. LAZIO
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale tempestiva e rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-
mail  pervenuta  alle  ore 12.17  odierne)  in  merito  alla  condotta  gravemente  antisportiva  del 197/523
calciatore Kevin   Johannes   Strootman (Soc. Roma), maglia n.6, “in   occasione   della concessione di un calcio di rigore durante un azione di giuoco al 44’ del primo tempo”; acquisite  ed  esaminate  le  relative  immagini  televis
ive  (Infront),  di  piena  garanzia  tecnica  e documentale; considerato che il calciatore Strootman, dopo aver
spostato lateralmente con il piede il pallone di giuoco,  ha  effettuato  una  torsione  innaturale  con  relativa  caduta  a  terra  che  in  alcun  modo  può ricondursi  al  tentativo  di  intervento  del  calciatore  della  So.  Lazio  Wallace,  con  la  conseguenza che  risultano  pienamente  integrati  i  presupposti  per  l’applicazione  dell’art.  35,  1.3,  CGS,
trattandosi  di  condotta  gravemente  antisportiva,  evidentemente  non  percepita  dall’Arbitro,  ed  in
particolare  una  evidente  simulazione  da  cui  è  scaturita  l’assegnazione  di  un  calcio  di  rigore, punibile ai sensi della medesima disposizione; P.Q.M. delibera di sanzionare il calciatore Kevin Johannes Strootman (Soc. Roma) con la squalifica di due giornate effettive di gara.
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a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso  che  in  occasione  delle  gare  disputate  nel corso  della  quindicesima  giornata  ritorno sostenitori  delle  Società Atalanta,  Bologna,  Crotone,  Internazionale,  Juventus,  Napoli  e Udinese hanno,  in  violazione  della  normativa  di  cui  all’art.  12  comma  3  CGS,  introdotto nell’impianto  sportivo  ed  utilizzato  esclusivamente  nel  proprio  settore  materiale  pirotecnico  di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato  che  nei  confronti  delle  Società  di  cui alla  premessa  ricorrono  congiuntamente  le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,  delibera di  non  adottare  provvedimenti  sanzionatori  nei  confronti  delle  Società  di  cui  alla  premessa  in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE

BROZOVIC Marcelo (Internazionale)
TERZA SANZIONE
DEULOFEU LAZARO Gerard (Milan)
REGUFE ALVES Bruno Eduardo (Cagliari)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
DODICESIMA SANZIONE

DIOUSSE El Hadji Assane (Empoli)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
BADELJ Milan (Fiorentina)

HALLFREDSSON Emil (Udinese)
LARANGEIRA Danilo (Udinese)
OTTAVA SANZIONE
FERRARI Gianmarco (Crotone)
RADOVANOVIC Ivan (Chievo Verona)
SETTIMA SANZIONE
DIAMANTI Alessandro (Palermo)
SALCEDO HERNANDEZ Carlos Joel (Fiorentina)

SESTA SANZIONE
CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Juventus)
GOMEZ Alejandro Dario (Atalanta)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
DUNCAN Joseph Alfred (Sassuolo)
FORNASIER Michele (Pescara)
PRAET Dennis (Sampdoria)
REGINI Vasco (Sampdoria)
ROG Marko (Napoli)
TERZA SANZIONE
HOEDT Wesley Theodoru (Lazio)
MACCARONE Massimo (Empoli)
VIVIANI Federico (Bologna)
ZAPATA BANGUERO Duvan Esteban (Udinese)
SECONDA SANZIONE
LETSCHERT Timo (Sassuolo)
SENSI Stefano (Sassuolo)
PRIMA SANZIONE
AVELAR Fernando (Torino)
KASTANOS Grigoris (Pescara)
MILICEVIC Hrvoje (Pescara)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ALVES DA SILVA Daniel (Juventus)
BALDE DIAO Keita (Lazio) 
- AMORE MIO - LA LUCE DEL MATTINO