Gara Soc. CAGLIARI – Soc. PESCARA del 30 aprile 2017
Il Giudice Sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale e il referto dell’Arbitro relativi alla gara in oggetto, nella quale si attestano cori di discriminazione razziale effettuati, al 40° del secondo tempo, all’indirizzo del calciatore del Pescara Muntari; considerato che i pur deprecabili cori di discriminazione razziale sono stati percepiti nell’impianto in virtù anche della protesta silenziosa in atto dei tifosi (come segnalato dagli stessirappresentanti della Procura federale) ma, essendo stati intonati da un numero approssimativo di soli dieci sostenitori e dunque meno dell’1% del numero degli occupanti del settore (circa duemila), non integrano dunque il presupposto della dimensione minima che insieme a quello della percezione reale è alla base della punibilità dei comportamenti in questione, peraltro non percepiti dagli Ufficiali di gara (come refertato dall’Arbitro), a norma dell’art. 11, comma 3, CGS; delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Soc. Cagliari.
Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. NAPOLI
Il Giudice sportivo, rilevato che dalla relazione della Procura federale risulta che numerosi sostenitori della Soc. Internazionale (l’80% dei circa settemila spettatori collocati nel settore dello stadio denominato “secondo anello verde”), al 20° del secondo tempo, indirizzavano al calciatore del Napoli n. 26 Koulibaly cori espressivi di discriminazione razziale; valutata l’evidente rilevanza disciplinare di tale comportamento ex art. 11, n. 3, CGS per la sua “dimensione” e per la sua “reale percezione”, come precisato dai collaboratori della Procura federale, opportunamente posizionati, e segnalato dallo stesso Direttore di gara, che disponeva regolare annuncio dall’altoparlante dello stadio; considerato che sussistono le condizioni per la concessione del beneficio di cui all’art. 16, n. 2bis,CGS; P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. Internazionale con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “secondo anello verde” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.
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Gara Soc. ROMA – Soc. LAZIO del 30 aprile 2017
Il Giudice Sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto, nella quale
si attestano cori di discriminazione razziale ripetuti all’indirizzo del calciatore della Roma Rudiger, in particolare effettuati al 41° del primo tempo e al 47° del secondo tempo; considerato che in base alla relazione suddetta eme
rgono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione reale (nel secondo caso 80% dei 7.000 occupanti il settore di provenienza del coro), a norma dell’art. 11, n. 3, CGS, ai fini della punibilità degli stessi; considerato che sussistono le condizioni per la concessione del beneficio di cui all’art. 16, n. 2bis,CGS; P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. Lazio con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.
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Gara Soc. ROMA – Soc. LAZIO del 30 aprile 2017
Il Giudice Sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto, nella quale
si attestano cori di discriminazione razziale ripetuti all’indirizzo del calciatore della Lazio Keita Balde, in particolare effettuati al 9° del primo tempo e al 18° del primo tempo; considerato che in base alla relazione suddetta eme
rgono comportamenti non punibili in base ai presupposti di cui all’art. 11, comma 3, CGS; delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Soc. Roma.
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Gara Soc. ROMA – Soc. LAZIO
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale tempestiva e rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-
mail pervenuta alle ore 12.17 odierne) in merito alla condotta gravemente antisportiva del 197/523
calciatore Kevin Johannes Strootman (Soc. Roma), maglia n.6, “in occasione della concessione di un calcio di rigore durante un azione di giuoco al 44’ del primo tempo”; acquisite ed esaminate le relative immagini televis
ive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che il calciatore Strootman, dopo aver
spostato lateralmente con il piede il pallone di giuoco, ha effettuato una torsione innaturale con relativa caduta a terra che in alcun modo può ricondursi al tentativo di intervento del calciatore della So. Lazio Wallace, con la conseguenza che risultano pienamente integrati i presupposti per l’applicazione dell’art. 35, 1.3, CGS,
trattandosi di condotta gravemente antisportiva, evidentemente non percepita dall’Arbitro, ed in
particolare una evidente simulazione da cui è scaturita l’assegnazione di un calcio di rigore, punibile ai sensi della medesima disposizione; P.Q.M. delibera di sanzionare il calciatore Kevin Johannes Strootman (Soc. Roma) con la squalifica di due giornate effettive di gara.
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a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Crotone, Internazionale, Juventus, Napoli e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
BROZOVIC Marcelo (Internazionale)
TERZA SANZIONE
DEULOFEU LAZARO Gerard (Milan)
REGUFE ALVES Bruno Eduardo (Cagliari)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
DODICESIMA SANZIONE
DIOUSSE El Hadji Assane (Empoli)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
BADELJ Milan (Fiorentina)
HALLFREDSSON Emil (Udinese)
LARANGEIRA Danilo (Udinese)
OTTAVA SANZIONE
FERRARI Gianmarco (Crotone)
RADOVANOVIC Ivan (Chievo Verona)
SETTIMA SANZIONE
DIAMANTI Alessandro (Palermo)
SALCEDO HERNANDEZ Carlos Joel (Fiorentina)
SESTA SANZIONE
CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Juventus)
GOMEZ Alejandro Dario (Atalanta)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
DUNCAN Joseph Alfred (Sassuolo)
FORNASIER Michele (Pescara)
PRAET Dennis (Sampdoria)
REGINI Vasco (Sampdoria)
ROG Marko (Napoli)
TERZA SANZIONE
HOEDT Wesley Theodoru (Lazio)
MACCARONE Massimo (Empoli)
VIVIANI Federico (Bologna)
ZAPATA BANGUERO Duvan Esteban (Udinese)
SECONDA SANZIONE
LETSCHERT Timo (Sassuolo)
SENSI Stefano (Sassuolo)
PRIMA SANZIONE
AVELAR Fernando (Torino)
KASTANOS Grigoris (Pescara)
MILICEVIC Hrvoje (Pescara)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
ALVES DA SILVA Daniel (Juventus)
BALDE DIAO Keita (Lazio)