DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione della gara disputata nel corso del recupero della diciannovesima giornata andata sostenitori delle Società Fiorentina e Pescara hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
b) CALCIATORI
CALCIATORI NON ESPULSI
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
TOMOVIC Nenad (Fiorentina)
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
BADELJ Milan (Fiorentina)
BIRAGHI Cristiano (Pescara)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
BENALI Ahmad (Pescara)
VECINO FALERO Matias (Fiorentina)
TERZA SANZIONE
BRUNO Alessandro (Pescara)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
GYOMBER Norbert (Pescara)