Author Topic: G.S., multe per Inter, Roma e Genoa. Lichtsteiner salta la Fiorentina  (Read 101 times)

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G.S., multe per Inter, Roma e Genoa. Lichtsteiner salta la Fiorentina

Le decisioni del giudice sportivo dopo la scorsa giornata di campionato, quando la Fiorentina non è scesa in campo contro il Pescara

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 5° del primo tempo, rivolto cori insultanti ad un Arbitro addizionale.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, fatto esplodere alcuni petardi nel proprio settore che provocavano un principio di incendio; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, alla fine del primo tempo, al rientro delle squadre negli spogliatoi, lanciato sul terreno di giuoco un piccolo contenitore di succo di frutta pieno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

REGUFE ALVES Bruno Eduardo (Cagliari): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
SILVESTRE Matias Augustin (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

DE ROSSI Daniele (Roma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata
perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BROZOVIC Marcelo (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
CIONEK THIAGO Rangel (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
LICHTSTEINER Stephan (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
RUDIGER Antonio (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Redazione VN
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Gara Soc. NAPOLI – Soc. SAMPDORIA
Vista  la  richiesta  di  esame  presentata  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  35,  comma  1.3,  CGS  a questo Giudice sportivo e depositata alle ore 15 del 9 gennaio 2017 dalla società Sampdoria con l’allegato filmato di documentata provenienza; considerato  che  nel  caso  di  specie  l'istanza  della società  non  attiene  comunque  ad  alcuna  delle ipotesi  di  condotta  gravemente  antisportiva  ed  alle  fattispecie  tassativamente  previste  dal richiamato art. 35, comma 1.3, CGS; tutto ciò premesso dichiara inammissibile la richiesta di esame. 
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso  che  in  occasione  delle  gare  disputate  nel corso  della  diciannovesima  giornata  andata sostenitori delle Società Atalanta, Genoa, Milan e Napoli hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato  che  nei  confronti  delle  Società  di  cui alla  premessa  ricorrono  congiuntamente  le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di  non  adottare  provvedimenti  sanzionatori  nei  confronti  delle  Società  di  cui  alla  premessa  in ordine al comportamento dei loro sostenitori
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Ammenda di €  2.000,00:  alla  Soc. INTERNAZIONALE  per  avere  suoi  sostenitori,  al  5°  del primo tempo, rivolto cori insultanti ad un Arbitro addizionale.
Ammenda  di  €  2.000,00 : alla  Soc. ROMA  per  avere  suoi  sostenitori,  al  31°  del  primo  tempo, fatto  esplodere  alcuni  petardi  nel  proprio  settore che  provocavano  un  principio  di  incendio; sanzione  attenuata  ex  art.  14  n.  5  in  relazione  all'art.  13,  comma  1  lett.  b)  CGS,  per  avere  la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, alla fine del primo tempo, al  rientro  delle  squadre  negli  spogliatoi,  lanciato  sul  terreno  di  giuoco  un  piccolo  contenitore  di succo di frutta pieno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) eb) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

REGUFE ALVES Bruno Eduardo (Cagliari): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
SILVESTRE Matias Augustin (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

DE ROSSI Daniele (Roma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione).
SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BROZOVIC   Marcelo  (Internazionale):   per   comportamento   scorretto   nei confronti   di   un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
CIONEK  THIAGO  Rangel  (Palermo):  per  comportamento  scorretto  nei  confronti  di  un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
LICHTSTEINER   Stephan   (Juventus):   per   comportamento   scorretto   nei   confronti   di   un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
RUDIGER  Antonio  (Roma):  per  comportamento  scorretto  nei  confronti di  un  avversario;  già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE

ISLA ISLA Mauricio Anibal (Cagliari)
SECONDA SANZIONE
CORSINI Bruno Henrique (Palermo)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BASELLI Daniele (Torino)
BELOTTI Andrea (Torino)
HYSAJ Elseid (Napoli)
KONDOGBIA Geoffrey (Internazionale)
RAGUSA Antonino (Sassuolo)
ROHDEN Marcus Christer (Crotone)
VALDIFIORI Mirko (Torino)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE

STROOTMAN Kevin Johannes (Roma)
SECONDA SANZIONE
COFIE Isaac (Genoa)
DI FRANCESCO Federico (Bologna)
FREY Nicolas Sebasti (Chievo Verona)
LOMBARDI Cristiano (Lazio)
MORGANELLA Michel (Palermo)
TOROSIDIS Vasileios (Bologna)
PRIMA SANZIONE
BERARDI Domenico (Sassuolo)
FAZIO Federico Julian (Roma)
FOFANA Seko Mohamed (Udinese)
GRASSI Alberto (Atalanta)
JANKTO Jakub (Udinese)
LAURINI Vincent Alain (Empoli)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE

IMMOBILE Ciro (Lazio)
SECONDA SANZIONE
OCAMPOS Lucas Ariel (Genoa)
THEREAU Cyril (Udinese)
PRIMA SANZIONE
FESTA Marco (Crotone)
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
MICARELLI Fabio (Sampdoria): per avere, al 46° del secondo tempo, contestato platealmente con frasi irrispettose una decisione arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.
RAPETTI  Stefano  (Sampdoria):  per  avere,  al  46°  del  secondo  tempo, contestato  platealmente con frasi irrispettose una decisione arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.
AMMONIZIONE
CORINI  Eugenio  (Palermo):  per  avere,  al  47°  del  secondo  tempo,  entrando  sul  terreno  di giuoco, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
LANNA  Salvatore  (Palermo):  per  avere,  al  40°  del  secondo  tempo,  assunto  un  atteggiamento platealmente  polemico  nei  confronti  dei  componenti della  panchina  della  squadra  avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
d) DIRIGENTI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
IENCA  Massimo  (Sampdoria):  per  avere,  al  49°  del  secondo  tempo, lanciato  un  pallone  sul terreno  di  giuoco  allo  scopo  di  ritardare  la  rimessa  laterale  da  parte  della  squadra  avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
INIBIZIONE  A  SVOLGERE  OGNI  ATTIVITA'  IN  SENO  ALLA  F.I.G.C.  A  RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEL L'AMBITO FEDERALE
A TUTTO IL 20 GENNAIO 2017

URSINO Giuseppe (Crotone): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, contestato una  decisione  arbitrale  rivolgendo  ad  un  Assistente  espressioni  irriguardose  reiterando  tale comportamento anche durante il rientro negli spogliatoi.
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