Gara Soc. NAPOLI – Soc. SAMPDORIA
Vista la richiesta di esame presentata ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 1.3, CGS a questo Giudice sportivo e depositata alle ore 15 del 9 gennaio 2017 dalla società Sampdoria con l’allegato filmato di documentata provenienza; considerato che nel caso di specie l'istanza della società non attiene comunque ad alcuna delle ipotesi di condotta gravemente antisportiva ed alle fattispecie tassativamente previste dal richiamato art. 35, comma 1.3, CGS; tutto ciò premesso dichiara inammissibile la richiesta di esame.
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Genoa, Milan e Napoli hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori
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Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 5° del primo tempo, rivolto cori insultanti ad un Arbitro addizionale.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, fatto esplodere alcuni petardi nel proprio settore che provocavano un principio di incendio; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, alla fine del primo tempo, al rientro delle squadre negli spogliatoi, lanciato sul terreno di giuoco un piccolo contenitore di succo di frutta pieno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) eb) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
REGUFE ALVES Bruno Eduardo (Cagliari): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
SILVESTRE Matias Augustin (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00
DE ROSSI Daniele (Roma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BROZOVIC Marcelo (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
CIONEK THIAGO Rangel (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
LICHTSTEINER Stephan (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
RUDIGER Antonio (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
ISLA ISLA Mauricio Anibal (Cagliari)
SECONDA SANZIONE
CORSINI Bruno Henrique (Palermo)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
BASELLI Daniele (Torino)
BELOTTI Andrea (Torino)
HYSAJ Elseid (Napoli)
KONDOGBIA Geoffrey (Internazionale)
RAGUSA Antonino (Sassuolo)
ROHDEN Marcus Christer (Crotone)
VALDIFIORI Mirko (Torino)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
STROOTMAN Kevin Johannes (Roma)
SECONDA SANZIONE
COFIE Isaac (Genoa)
DI FRANCESCO Federico (Bologna)
FREY Nicolas Sebasti (Chievo Verona)
LOMBARDI Cristiano (Lazio)
MORGANELLA Michel (Palermo)
TOROSIDIS Vasileios (Bologna)
PRIMA SANZIONE
BERARDI Domenico (Sassuolo)
FAZIO Federico Julian (Roma)
FOFANA Seko Mohamed (Udinese)
GRASSI Alberto (Atalanta)
JANKTO Jakub (Udinese)
LAURINI Vincent Alain (Empoli)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
IMMOBILE Ciro (Lazio)
SECONDA SANZIONE
OCAMPOS Lucas Ariel (Genoa)
THEREAU Cyril (Udinese)
PRIMA SANZIONE
FESTA Marco (Crotone)
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
MICARELLI Fabio (Sampdoria): per avere, al 46° del secondo tempo, contestato platealmente con frasi irrispettose una decisione arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.
RAPETTI Stefano (Sampdoria): per avere, al 46° del secondo tempo, contestato platealmente con frasi irrispettose una decisione arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.
AMMONIZIONE
CORINI Eugenio (Palermo): per avere, al 47° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
LANNA Salvatore (Palermo): per avere, al 40° del secondo tempo, assunto un atteggiamento platealmente polemico nei confronti dei componenti della panchina della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
d) DIRIGENTI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
IENCA Massimo (Sampdoria): per avere, al 49° del secondo tempo, lanciato un pallone sul terreno di giuoco allo scopo di ritardare la rimessa laterale da parte della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEL L'AMBITO FEDERALE
A TUTTO IL 20 GENNAIO 2017
URSINO Giuseppe (Crotone): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, contestato una decisione arbitrale rivolgendo ad un Assistente espressioni irriguardose reiterando tale comportamento anche durante il rientro negli spogliatoi.