a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione della gara disputata nel corso del recupero della terza giornata andata
sostenitori della Società Genoa hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
b) CALCIATORI
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BADELJ Milan (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
PINTO VELOSO Miguel Luis (Genoa)
SESTA SANZIONE
TOMOVIC Nenad (Fiorentina)
SECONDA SANZIONE
LAZOVIC Darko (Genoa)
NINKOVIC Nikola (Genoa)