Author Topic: Giudice Sportivo: una giornata per Tomovic  (Read 108 times)

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Giudice Sportivo: una giornata per Tomovic
« on: 12/06/16, 19:57 »
Giudice Sportivo: una giornata per Tomovic. Nessun provvedimento per Lulic al momento

Le decisioni del giudice sportivo

Il giudice sportivo ha comunicato le sanzioni della Serie A. Di seguito i giocatori che non giocheranno la prossima giornata: Danilo Cataldi (Lazio), Davide Di Gennaro (Cagliari), Antonio Erick Pulgar (Bologna), Cristian Ansaldi (Inter), Lorenzo Crisetig (Crotone), Juraj Kucka (Milan), Aleandro Rosi (Crotone), Nenad Tomovic (Fiorentina).

Squalifica di due giornate per Kevin Strootman della Roma per condotta antispostiva “consistita prima nel lancio di acqua e poi nella simulazione comportante l’espulsione del calciatore Cataldi”.

Al momento nessun provvedimento per Lulic.

Da segnalare anche un’ammenda di € 2.500,00 alla Sampdoria per avere suoi sostenitori, al 17° del primo tempo, intonato cori insultanti nei confronti del Direttore di gara.

DIRIGENTI AMMONIZIONE CON DIFFIDA
DERKUM Stefano (Lazio): per avere, al 27° del secondo tempo, contestato platealmente, urlando con veemenza, una decisione arbitrale.
PARATICI Fabio (Juventus): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara. 92/236 INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE FINO A TUTTO IL 12 DICEMBRE 2016
NEDVED Pavel (Juventus): per avere proferito, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi frasi offensive nei confronti del Direttore di gara.
 
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Re: Giudice Sportivo: una giornata per Tomovic
« Reply #1 on: 12/06/16, 20:00 »
Lazio: la Procura Federale apre un procedimento sulle frasi di Lulic

Il giocatore della Lazio protagonista di un brutto episodio domenica nel derby con la Roma

La Procura federale – scrive Gazzetta.it – ha aperto ufficialmente un’indagine sulle frasi di Lulic offensive nei confronti del difensore della Roma Rudiger, pronunciate dal calciatore della Lazio nel dopopartita di Lazio-Roma ai microfoni di Premium. Il primo atto della Procura sarà l’acquisizioni delle immagini dell’intervista rilasciata a Premium Mediaset.

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Re: Giudice Sportivo: una giornata per Tomovic
« Reply #2 on: 12/06/16, 20:03 »
Dg Roma: “Guarda caso squalifica di Strootman prima di Milan e Juve”

La polemica del direttore generale della Roma dopo la decisione del Giudice Sportivo

Queste le parole di Mauro Baldissoni, direttore generale della Roma, intervenuto a Roma Radio dopo la squalifica di 2 giornate inflitta a Strootman per simulazione:

“A me sembra che siamo destinati a non avere momenti di gioia, ma invito tutti a goderne. Noi abbiamo scoperto con estremo stupore e molta perplessità della squalifica di Strootman, motivazioni profondamente discutibili. Abbiamo chiesto un ricorso d’urgenza per averlo a disposizione già contro il Milan. Si è applicata per la prima volta una prova tv, nel comunicato si legge chiaramente che l’espulsione di Cataldi sia stata comminata perché lo ha strattonato, Strootman si sente tirato sul collo e cade per paura di essere strattonato e un secondo dopo era già in piedi, temeva di prendere un colpo alla collottola, non esiste la simulazione. Quello che ha determinato l’espulsione di Cataldi è stata la trattenuta e questa sarà la base del ricorso d’urgenza. Noi facciamo giurisprudenza, sulla pelle della Roma vengono ampliati i confini della giustizia sportiva, siamo in un momento critico, stiamo per affrontare Milan e Juventus e guarda caso c’è questa squalifica”. Lo riporta vocegiallorossa.it.

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Re: Giudice Sportivo: una giornata per Tomovic
« Reply #3 on: 12/06/16, 23:46 »
Gara Soc. LAZIO – Soc. ROMA
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore Federale tempestiva e rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-
mail   pervenuta   il   5   dicembre   2016,   alle   ore   11.32) in   merito   alla   condotta   gravemente antisportiva  del  calciatore Kevin  Johannes  Strootman (Soc. Roma),  maglia n.6,  nei  confronti del calciatore Danilo Cataldi (Soc.
Lazio), maglia n. 5, “consistita prima nel lancio di acqua e poi nella simulazione comportante l’espulsione del
calciatore Cataldi”; acquisite  ed  esaminate  le  relative  immagini  televisive  (Infront),  di  piena  garanzia  tecnica  e
documentale; letta  la  mail  di  chiarimenti  del  Direttore  di  gara in  data  5  dicembre  2016,  ore  16.06,  richiesti  al
medesimo  a  titolo  integrativo,  e  con  la  quale  l’arbitro  ha  specificato  che  l’ammonizione  del menzionato  calciatore  dell’A.S.  Roma  per  C.N.R.  (comportamento  non  Regolamentare)  era  da ricondursi all’atteggiamento provocatorio tenuto nei confronti dell’avversario passandogli vicino dopo  la  segnatura  della  rete,  atteggiamento  che  provocava  la  reazione  del  calciatore  della  S.S. Lazio, sanzionata dallo stesso direttore di gara con il provvedimento di espulsione; ritenuto, anzitutto, che  la  prima  condotta  segnalata,  consistita nell’apparentemente  volontario lancio  di  acqua  dalla  bottiglietta  appena  aperta  in direzione  dell’avversario,  non  può  ritenersi rilevante  ai  fini  dell’art.  35.1.3  CGS,  non  trattandosi,  in  sé,  né  di  fatto  di  condotta violenta  non visto dall’arbitro né di condotta gravemente  antisportiva secondo i casi tipizzati dalla medesima disposizione; rilevato  che  la  seconda  condotta  segnalata  (simulazione),  invece,  trova  piena  conferma  nella
visione  delle  immagini  televisive  di  piena  garanzia  tecnica  e  documentale,  non  potendosi oggettivamente  ricondurre  l’accasciarsi  al  suolo  del  calciatore  Strootman    allo  strattonamento della maglietta da parte del calciatore Cataldi; tenuto conto: che  la  fattispecie  in  questione,  la  cui  rilevanza  in  termini  disciplinari  ha  determinato  il provvedimento  di  espulsione  del  calciatore  Cataldi,  appare  caratterizzata  da  un  rapporto di causa/effetto  tra  trattenuta  della  maglia  da  parte del  calciatore  Cataldi  e  caduta  in  terra  del calciatore  Strootman,  come  risulta  chiaramente  dal rapporto  del  Direttore  di  gara,  richiamato dalla nota integrativa a chiarimento; che, tuttavia, le immagini televisive, come sopra accennato, consentono di apprezzare, oltre ogni ragionevole  dubbio,  che  la  caduta  dello  Strootman  in  seguito  alla  trattenuta  è  frutto  di  evidente simulazione da parte del medesimo calciatore; che,  pertanto,  il  sopra  descritto  rapporto  causa/effetto  viene  ad  essere  inficiato,  essendo  venuto  meno,  con  riguardo  all’effetto,  uno  dei  presupposti  comunque  incidenti  che  hanno  portato l’arbitro ad adottare il provvedimento di espulsione del Cataldi; ritenuto, pertanto, che può trovare legittima applicazione la previsione dell’art. 35.1.3, penultimo cpv., CGS, in base al quale costituisce condotta gravemente antisportiva, ai fini dell’applicazione della  c.d.  prova  televisiva,  “la  evidente  simulazione  che  determina  la  espulsione  diretta  del calciatore avversario” (ancorché in panchina, può ritenersi, non essendo altrimenti specificato); P.Q.M. fatte salve le altre sanzioni previste nel presente Comunicato, delibera di sanzionare il calciatore Kevin Johannes Strootman (Soc. Roma) con la squalifica di due giornate effettive di gara.
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso  che  in  occasione  delle  gare  disputate  nel corso  della  quindicesima  giornata  andata sostenitori  delle  Società Genoa,  Napoli,  Pescara,  Sampdoria  e  Torino hanno,  in  violazione della  normativa  di  cui  all’art.  12  comma  3  CGS,  introdotto  nell’impianto  sportivo  ed  utilizzato esclusivamente  nel  proprio  settore  materiale  pirotecnico  di  vario  genere  (petardi,  fumogeni  e bengala); considerato  che  nei  confronti  delle  Società  di  cui alla  premessa  ricorrono  congiuntamente  le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,  delibera di  non  adottare  provvedimenti  sanzionatori  nei  confronti  delle  Società  di  cui  alla  premessa  in ordine al comportamento dei loro sostenitori
************
Ammenda  di  €  2.500,00:  alla  Soc. SAMPDORIA  per  avere  suoi  sostenitori,  al  17°  del  primo tempo, intonato cori insultanti nei confronti del Direttore di gara.

b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CATALDI  Danilo  (Lazio):  per  avere,  al  21°  del  secondo  tempo,  a  giuoco  fermo,  mentre  si trovava  nel  campo  per  destinazione  in  quanto  componente  della  panchina,  strattonato  la  maglia da dietro di un calciatore avversario.
DI  GENNARO  Davide  (Cagliari):  doppia  ammonizione  per  comportamento  scorretto  nei confronti di un avversario.
PULGAR   FARFAN   Erick  Antonio  (Bologna):  doppia  ammonizione  per  comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ANSALDI  Cristian  Daniel  (Internazionale):  per  comportamento  scorretto  nei confronti  di  un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
CRISETIG  Lorenzo  (Crotone):  per  proteste  nei  confronti  degli  Ufficiali  di  gara;  già  diffidato (Quinta sanzione).
KUCKA  Juraj (Milan):  per  comportamento  scorretto  nei  confronti  di  un  avversario;  già diffidato (Quinta sanzione).
ROSI  Aleandro  (Crotone):  per  comportamento  scorretto  nei  confronti  di  un  avversario;  già diffidato (Quinta sanzione).
TOMOVIC Nenad (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE

BARRETO Edgar Osvaldo (Sampdoria)
BROZOVIC Marcelo (Internazionale)
PRIMA SANZIONE
BENALI Ahmad (Pescara)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE

BELLUSCI Giuseppe (Empoli)
SESTA SANZIONE
DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Udinese)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
ALBIOL TORTAJADA Raul (Napoli)
ALEESAMI Haitam (Palermo)
BADELJ Milan (Fiorentina)
KESSIE Franck Yannick (Atalanta)
KRUNIC Rade (Empoli)
LARANGEIRA Danilo (Udinese)
LOCATELLI Manuel (Milan)
MEGGIORINI Riccardo (Chievo Verona)
PAROLO Marco (Lazio)
RIGONI Luca (Genoa)
TERZA SANZIONE
BASELLI Daniele (Torino)
LICHTSTEINER Stephan (Juventus)
LULIC Senad (Lazio)
MAURI Jose Agustin (Empoli)
ROHDEN Marcus Christer (Crotone)
STURARO Stefano (Juventus)
SECONDA SANZIONE
BARBA Federico (Empoli)
BARRECA Antonio (Torino)
BENASSI Marco (Torino)
BORRIELLO Marco (Cagliari)
CROCE Daniele (Empoli)
DESSENA Daniele (Cagliari)
HALLFREDSSON Emil (Udinese)
MAGNANELLI Francesco (Sassuolo)
MUNOZ EZEQUIEL Matias (Genoa)
RAGUSA Antonino (Sassuolo)
RANOCCHIA Andrea (Internazionale)
ROSSETTINI Luca (Torino)
RUDIGER Antonio (Roma)
STOIAN Adrian Marius (Crotone)
ZIELINSKI Piotr Sebastian (Napoli)
PRIMA SANZIONE
BIGLIA Lucas Rodrigo (Lazio)
FREULER Remo (Atalanta)
LAZOVIC Darko (Genoa)
LOMBARDI Cristiano (Lazio)
MEMUSHAJ Ledian (Pescara)
MORGANELLA Michel (Palermo)
SKORUPSKI Lucasz (Empoli)
SOSA Jose Ernesto (Milan)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

HETEMAJ Perparim (Chievo Verona)
MAZZITELLI Luca (Sassuolo)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE

ANTEI Luca (Sassuolo)
SECONDA SANZIONE
DA SILVA PERES Bruno (Roma)
LAPADULA Gianluca (Milan)
RUGANI Daniele (Juventus)
STROOTMAN Kevin Johannes (Roma)
AMMENDA DI € 1.000,00
FARIAS  DA  SILVA  Diego  (Cagliari):  per  avere,  al  40°  del  secondo  tempo,  mentre  era posizionato  sulla  scala  d'accesso  agli  spogliatoi  assunto  un  atteggiamento  irriguardoso  nei confronti di un rappresentante della procura federale.
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE
GIAMPAOLO  Marco  (Sampdoria):  per  essere,  al  30°  del  secondo  tempo,  nonostante  i precedenti richiami, uscito dall'area tecnica.
d) DIRIGENTI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
DERKUM  Stefano  (Lazio):  per  avere,  al  27°  del  secondo  tempo,  contestato  platealmente, urlando con veemenza, una decisione arbitrale.
PARATICI Fabio (Juventus): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara.
INIBIZIONE  A  SVOLGERE  OGNI  ATTIVITA'  IN  SENO  ALLA  F.I.G.C.  A  RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE FINO A TUTTO IL 12 DICEMBRE 2016
NEDVED Pavel (Juventus): per avere proferito, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi frasi offensive nei confronti del Direttore di gara.
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