Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. NAPOLI
Il Giudice sportivo, premesso che parte della relazione dei Collaboratori della Procura federale inerente alla gara di cui all’epigrafe è stata tardivamente acquisita da questo Ufficio per carente funzionamento dei mezzi di trasmissione telematica; rilevato che in tali atti, tardivamente acquisiti, si attesta, tra l’altro, che numerosi sostenitori della squadra nero-azzurra (“la maggior parte” dei circa seimila spettatori collocati nel settore dello stadio denominato “secondo anello verde”), al 13° del secondo tempo, indirizzavano al calciatore azzurro n. 26 un insultante coro (“buu…”) espressivo di discriminazione razziale; valutata l’evidente rilevanza disciplinare di tale comportamento ex art. 11, n. 3 CGS per la sua “dimensione” e per la sua “reale percettibilità”, come precisato dai collaboratori della Procura federale, opportunamente posizionati in corrispondenza di entrambe le curve e della zona centrale dello stadio; considerato che sussistono le condizioni per la concessione del beneficio di cui all’art. 16, n. 2bis e 3 CGS (la sanzione ex art. 11, n. 3 CGS inflitta da questo Giudice con provvedimento di cui al CU 243 del 19 maggio 2015 è stata revocata dalla Corte d’appello con provvedimento del 29 giugno 2015);
P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. Internazionale con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “secondo anello verde” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.
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a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Genoa e Fiorentina hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 3° ed al 10° del primo tempo, intonato cori insultanti per motivi d'origine territoriale (art. 12, n. 6 CGS); sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, rivolto reiteratamente cori insultanti all’Arbitro.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 19° ed al 25° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco, in prossimità di un Arbitro addizionale, due accendini; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
CHIBSAH Yussif Raman (Frosinone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo; ;per avere, al 7° del secondo tempo, all'atto della consequenziale espulsione, rivolto reiteratamente all'Arbitro un'espressione ingiuriosa (due giornate).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AJETI Arlind (Frosinone): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
GABARRON GIL Patricio (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
RANOCCHIA Andrea (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
VITIELLO Roberto (Palermo): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
VIVIANI Federico (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00
SOUPRAYEN Samuel (Hellas Verona): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AL TAMEEMI Ali Adnan (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
DIAWARA Amadou (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
MEDEL SOTO Gary Alexis (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
STRUNA Aljaz (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
STURARO Stefano (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (UNDICESIMA SANZIONE)
GLIK Kamil (Torino): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
LULIC Senad (Lazio)
SESTA SANZIONE
BROZOVIC Marcelo (Internazionale)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUARTA SANZIONE)
FLORENZI Alessandro (Roma): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quarta sanzione).
TERZA SANZIONE
LEALI Nicola (Frosinone)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
ALBIOL TORTAJADA Raul (Napoli)
DE ROON Marten Elco (Atalanta)
RONCAGLIA Sebastian (Fiorentina)
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
ALONSO MENDOZA Marcos (Fiorentina)
JAJALO Mato (Palermo)
SODDIMO Danilo (Frosinone)
SETTIMA SANZIONE
DIAKHITE Modibo (Sampdoria)
FERNANDES BORGES Bruno Miguel (Udinese)
PINZI Giampiero (Chievo Verona)
SESTA SANZIONE
BADELJ Milan (Fiorentina)
CANNAVARO Paolo (Sassuolo)
CHOCHEV Ivaylo (Palermo)
MUNOZ EZEQUIEL Matias (Genoa)
SAPONARA Riccardo (Empoli)
TOLOI Rafael (Atalanta)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
BELLINI Gianpaolo (Atalanta)
BELOTTI Andrea (Torino)
BIANCHETTI Matteo (Hellas Verona)
KRSTICIC Nenad (Sampdoria)
PELLEGRINI Lorenzo (Sassuolo)
TOMOVIC Nenad (Fiorentina)
WSZOLEK Pawel (Hellas Verona)
TERZA SANZIONE
MBAYE Ibrahima (Bologna)
TACHTSIDIS Panagiotis (Genoa)
SECONDA SANZIONE
CIOFANI Daniel (Frosinone)
PIRES RIBERIO Jose Rodolfo (Sampdoria)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
BERARDI Domenico (Sassuolo)
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (OTTAVA SANZIONE)
SANSONE Nicola Domenico (Sassuolo): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
PADELLI Daniele (Torino)
SECONDA SANZIONE
SARDO Gennaro (Chievo Verona)
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 10.000,00 (TERZA SANZIONE)
HOEDT Wesley Theodoru (Lazio): per avere, al termine della gara, uscendo dal terreno di giuoco, contestato platealmente l'operato degli Ufficiali di gara rivolgendosi al Quarto Ufficiale in termini irrispettosi.
c) ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GORGONE Giorgio (Frosinone): per avere, al 7° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale uscendo dall'area tecnica e rivolgendo al Quarto Ufficiale un'espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
BALDINI Daniele (Roma): per avere, al 47° del primo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.