Gara Soc. INTERNZIONALE – Soc. TORINO
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35 1.3) CGS (mail delle ore 10.51 del 4 aprile 2016) circa la condotta tenuta al 26° del secondo tempo dal calciatore Andrea Belotti (Soc. Torino);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva:
le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore granata, in possesso del pallone, entrava nell’area di rigore avversaria, venendo contrastato nell’azione dal calciatore nero-azzuro, che lo affiancava a stretto ed energico contatto. Nel superare l’antagonista il Belotti cadeva al suolo e l’Arbitro sanzionava con un calcio di rigore l’intervento del calciatore Nagatomo. La posizione dei protagonisti nell’episodio segnalato rispetto ai pur molteplici angoli di ripresa televisiva non ha consentito di acquisire immagini idonee ad esprimere un sicuro giudizio circa l’effettivo contatto tra le gambe del calciatore interista ed il piede e la gamba destra del calciatore torinista e circa l’idoneità di tale eventuale (e presumibile) contatto a determinare comunque quella caduta, che indusse l’Arbitro alla concessione del calcio di rigore. Pertanto, non è ravvisabile quella “evidenza” dell’ipotizzabile simulazione, normativamente richiesta (art. 35 n. 1 punto 3.1 CGS) per la sua sanzionabilità.
P.Q.M. delibera di non dover adottare alcun provvedimento sanzionatorio in merito alla segnalazione del Procuratore federale circa l’ipotizzabile simulazione ravvisabile nella condotta del calciatore Andrea Belotti.
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Genoa, Juventus, Internazionale e Milan hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
CATALDI Danilo (Lazio)
SECONDA SANZIONE
CANDREVA Antonio (Lazio)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
CIGARINI Luca (Atalanta) GAGLIOLO Riccardo (Carpi) GORI Mirko (Frosinone)
MEDEL SOTO Gary Alexis (Internazionale)
PAREDES Leandro Daniel (Empoli)
STRUNA Aljaz (Palermo)
VIVES Giuseppe (Torino)
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
BIGLIA Lucas Rodrigo (Lazio)
DA SILVA PERES Bruno (Torino)
TONELLI Lorenzo (Empoli)
SETTIMA SANZIONE
FRELLO FILHO Jorge Luiz (Napoli)
MAGNANELLI Francesco (Sassuolo)
SANSONE Nicola Domenico (Sassuolo)
VRSALJKO Sime (Sassuolo)
SESTA SANZIONE
FERRARI Alex (Bologna)
PINZI Giampiero (Chievo Verona)
RODRIGUEZ PRADO Gonzalo Javier (Fiorentina)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AJETI Arlind (Frosinone)
BIANCO Raffaele (Carpi)
LICHTSTEINER Stephan (Juventus)
MAIETTA Domenico (Bologna)
WIDMER Silvan Dominic (Udinese)
ZAZA Simone (Juventus)
TERZA SANZIONE
ANDELKOVIC Sinisa (Palermo)
BELOTTI Andrea (Torino)
DE SCIGLIO Mattia (Milan)
HEURTAUX Thomas (Udinese)
RUDIGER Antonio (Roma)
SECONDA SANZIONE
FLORO FLORES Antonio (Chievo Verona)
GABARRON GIL Patricio (Lazio)
GHOULAM Faouzi (Napoli)
KRSTICIC Nenad (Sampdoria)
KUZMANOVIC Zdravko (Udinese)
VIVIANI Federico (Hellas Verona)
ZAPATA VALENCIA Cristian (Milan)
PRIMA SANZIONE
GUCHER Robert (Frosinone)
VERDI Simone (Carpi)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
MOLINARO Cristian (Torino)
MORETTI Emiliano (Torino)
SECONDA SANZIONE
PERIN Mattia (Genoa)
c) ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
SARRI Maurizio (Napoli): per avere, al 27° del primo tempo, contestato platealmente l'operato degli Ufficiali di gara rivolgendo loro reiteratamente espressioni ingiuriose; con recidiva specifica reiterata; infrazione rilevata da un Assistente.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
LUCARELLI Davide (Lazio): per avere, al 23° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
d) DIRIGENTI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
GIANNITTI Marco (Frosinone): per avere, al 15° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale.