Author Topic: G.S.: niente prova tv per Blanchard, l’arbitro aveva visto il colpo a Kalinic  (Read 138 times)

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G.S.: niente prova tv per Blanchard, l’arbitro aveva visto il colpo a Kalinic

Il Giudice Sportivo, sentito nuovamente il direttore di gara di Frosinone-Fiorentina, non ha ritenuto opportuno avvalersi della prova tv per Blanchars

Un estratto del comunicato del Giudice Sportivo Tosel sullo scontro tra Blanchard e Kalinic:

Gara Soc. FROSINONE – Soc. FIORENTINA

Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35 1.3) CGS (mail delle ore 11.59 del 21 marzo 2016) in merito al comportamento tenuto al 29° del primo tempo dal calciatore Blanchard Leonardo (Soc. Frosinone) nei confronti del calciatore Kalinic Nikola (Soc.Fiorentina); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, i due calciatori, in occasione di una rimessa laterale, si trovavano a stretto contatto nell’area di rigore frusinate. In tale frangente il calciatore Blanchard, con il braccio destro portato all’altezza della spalla, colpiva
con la mano la spalla dell’antagonista, che cadeva dolorante al suolo.Il Direttore di gara non adottava alcun provvedimento disciplinare e, interpellato da questo Ufficio, dichiarava (mail delle ore 15.09 del 21 marzo 2016): “Al 29° del primo tempo l’Arbitro addizionale ha valutato come un normale contatto di giuoco, non falloso, quello avvenuto tra i calciatore Balnchard Leonardo e Kalinic Nikola.”.
Il comportamento del Blanchard è stato quindi “visto” dagli Ufficiali di gara e congruamente giudicato con una valutazione comunque insindacabile nel merito da questo Giudice, rendendo in tal modo la segnalazione del Procuratore federale carente della condizione di ammissibilità. P.Q.M. delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata ex art. 35, n.1 punto 3 CGS, dal Procuratore federale di cui alla premessa.

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G.S.: Kalinic salta la Sampdoria, due turni a Khedira. Bonucci…

Kalinic salterà la Sampdoria, Khedira prende due turni di squalifica: il comunicato del Giudice Sportivo

Un estratto del comunicato del Giudice Sportivo in merito alla decisioni prese sull’ultima giornata di Serie A

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
KHEDIRA Sami (Juventus): per avere, al 41° del secondo tempo, rivolto all’Arbitro espressioni ingiuriose.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GASTALDELLO Daniele (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
LULIC Senad (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
MBAYE Ibrahima (Bologna): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
REBIC Ante (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BONUCCI Leonardo (Juventus): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
CRIMI Marco (Carpi): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
GLIK Kamil (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
HETEMAJ Perparim (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
KALINIC Nikola (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
LOBO SILVA Alex Sandro (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
SUAGHER Emanuele (Carpi): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

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Gara Soc. SAMPDORIA – Soc. CHIEVO VERONA
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35 1.3) CGS (mail delle ore 11.58 del 21 marzo 2016) in merito al comportamento tenuto al 33° del primo tempo dal calciatore Martins Fernando Lucas (Soc. Sampdoria) nei confronti del calciatore Bostjan Cesar  (Soc. Chievo Verona); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, nel corso di un’azione d’attacco clivense, il calciatore doriano protendeva il braccio sinistro, portato all’altezza della spalla e piegato a gomito, verso il sopraggiungente antagonista che, urtato al collo, cadeva dolorante al suolo. L’Arbitro non adottava alcun provvedimento disciplinare e, interpellato da questo Ufficio, dichiarava (mail delle ore 14.47 del 21 marzo 2016): “A richiesta di codesto Giudice, in merito all’episodio avvenuto al minuto 33 tra il calciatore Martins Fernando Lucas (n. 7 Sampdoria) e il calciatore Bostjan Cesar (n.12 Chievo Verona), confermo che è stato visto e valutato dalla terna arbitrale.”.  Il comportamento del Martins è stato quindi “visto”  dagli Ufficiali di gara e congruamente giudicato con una valutazione comunque insindacabile nel merito da questo Giudice, rendendo in tal modo la segnalazione del Procuratore federale carente della condizione di ammissibilità.  P.Q.M. delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata ex art. 35, n.1 punto 3 CGS, dal Procuratore federale di cui alla premessa. 
a) SOCIETA' 
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della undicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Fiorentina, Juventus, Milan, Napoli e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori. 

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA 
AMMONIZIONE 
SESTA SANZIONE
 
DZEMAILI Blerim (Genoa) 
SECONDA SANZIONE 
INSIGNE Lorenzo (Napoli) 
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO 
AMMONIZIONE 
UNDICESIMA SANZIONE

HALLFREDSSON Emil (Udinese)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE) 
ACQUAH Afriyie (Torino)
CASTRO Lucas Nahuel (Chievo Verona)
DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Udinese)
KOULIBALY Kalidou (Napoli) 
OTTAVA SANZIONE 
GORI Mirko (Frosinone)
LARANGEIRA Danilo (Udinese)
MEDEL SOTO Gary Alexis (Internazionale)
PAREDES Leandro Daniel (Empoli)
PINILLA FERRERA Mauricio (Atalanta) 
SETTIMA SANZIONE 
ABATE Ignazio (Milan)
BIGLIA Lucas Rodrigo (Lazio)
PISANO Eros (Hellas Verona)
RONCAGLIA Sebastian (Fiorentina) 

SESTA SANZIONE 
FRELLO FILHO Jorge Luiz (Napoli)
JAJALO Mato (Palermo)
MANOLAS Konstantinos (Roma)
SAMMARCO Paolo (Frosinone)
SORIANO Roberto (Sampdoria) 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) 
ASTORI Davide (Fiorentina)

KEITA Seydou (Roma) 
TERZA SANZIONE 
AJETI Arlind (Frosinone)
DE SILVESTRI Lorenzo (Sampdoria)
LICHTSTEINER Stephan (Juventus)
MOISANDER Niklas Kristian (Sampdoria)
POLI Fabrizio (Carpi) 
SECONDA SANZIONE
ANTEI Luca (Sassuolo)
BELOTTI Andrea (Torino)
DEFREL Gregoire (Sassuolo)
HEURTAUX Thomas (Udinese)
RIZZO Luca (Bologna)
SILVA PERDOMO Gaston Alexis (Torino) 
PRIMA SANZIONE 
BENTIVEGNA Accursio (Palermo)
FIAMOZZI Riccardo (Genoa)
KRAGL Oliver (Frosinone) 
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO 
AMMONIZIONE 
DODICESIMA SANZIONE
 
MARTINS Fernando Lucas (Sampdoria) 
SESTA SANZIONE 
ALONSO MENDOZA Marcos (Fiorentina)
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 2.000,00 (QUARTA SANZIONE)
GIACCHERINI Emanuele (Bologna): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Quarta sanzione). 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) 
HANDANOVIC Samir (Internazionale) 
SECONDA SANZIONE 
BIZZARRI Albano Benjamin (Chievo Verona) 
c) DIRIGENTI 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA 
MORINI Remo (Sassuolo): per avere, al 21° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale uscendo dall'area tecnica; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.   
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