Gara Soc. SAMPDORIA – Soc. CHIEVO VERONA
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35 1.3) CGS (mail delle ore 11.58 del 21 marzo 2016) in merito al comportamento tenuto al 33° del primo tempo dal calciatore Martins Fernando Lucas (Soc. Sampdoria) nei confronti del calciatore Bostjan Cesar (Soc. Chievo Verona); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, nel corso di un’azione d’attacco clivense, il calciatore doriano protendeva il braccio sinistro, portato all’altezza della spalla e piegato a gomito, verso il sopraggiungente antagonista che, urtato al collo, cadeva dolorante al suolo. L’Arbitro non adottava alcun provvedimento disciplinare e, interpellato da questo Ufficio, dichiarava (mail delle ore 14.47 del 21 marzo 2016): “A richiesta di codesto Giudice, in merito all’episodio avvenuto al minuto 33 tra il calciatore Martins Fernando Lucas (n. 7 Sampdoria) e il calciatore Bostjan Cesar (n.12 Chievo Verona), confermo che è stato visto e valutato dalla terna arbitrale.”. Il comportamento del Martins è stato quindi “visto” dagli Ufficiali di gara e congruamente giudicato con una valutazione comunque insindacabile nel merito da questo Giudice, rendendo in tal modo la segnalazione del Procuratore federale carente della condizione di ammissibilità. P.Q.M. delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata ex art. 35, n.1 punto 3 CGS, dal Procuratore federale di cui alla premessa.
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della undicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Fiorentina, Juventus, Milan, Napoli e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
DZEMAILI Blerim (Genoa)
SECONDA SANZIONE
INSIGNE Lorenzo (Napoli)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
UNDICESIMA SANZIONE
HALLFREDSSON Emil (Udinese)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
ACQUAH Afriyie (Torino)
CASTRO Lucas Nahuel (Chievo Verona)
DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Udinese)
KOULIBALY Kalidou (Napoli)
OTTAVA SANZIONE
GORI Mirko (Frosinone)
LARANGEIRA Danilo (Udinese)
MEDEL SOTO Gary Alexis (Internazionale)
PAREDES Leandro Daniel (Empoli)
PINILLA FERRERA Mauricio (Atalanta)
SETTIMA SANZIONE
ABATE Ignazio (Milan)
BIGLIA Lucas Rodrigo (Lazio)
PISANO Eros (Hellas Verona)
RONCAGLIA Sebastian (Fiorentina)
SESTA SANZIONE
FRELLO FILHO Jorge Luiz (Napoli)
JAJALO Mato (Palermo)
MANOLAS Konstantinos (Roma)
SAMMARCO Paolo (Frosinone)
SORIANO Roberto (Sampdoria)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
ASTORI Davide (Fiorentina)
KEITA Seydou (Roma)
TERZA SANZIONE
AJETI Arlind (Frosinone)
DE SILVESTRI Lorenzo (Sampdoria)
LICHTSTEINER Stephan (Juventus)
MOISANDER Niklas Kristian (Sampdoria)
POLI Fabrizio (Carpi)
SECONDA SANZIONE
ANTEI Luca (Sassuolo)
BELOTTI Andrea (Torino)
DEFREL Gregoire (Sassuolo)
HEURTAUX Thomas (Udinese)
RIZZO Luca (Bologna)
SILVA PERDOMO Gaston Alexis (Torino)
PRIMA SANZIONE
BENTIVEGNA Accursio (Palermo)
FIAMOZZI Riccardo (Genoa)
KRAGL Oliver (Frosinone)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
DODICESIMA SANZIONE
MARTINS Fernando Lucas (Sampdoria)
SESTA SANZIONE
ALONSO MENDOZA Marcos (Fiorentina)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 2.000,00 (QUARTA SANZIONE)
GIACCHERINI Emanuele (Bologna): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Quarta sanzione).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
HANDANOVIC Samir (Internazionale)
SECONDA SANZIONE
BIZZARRI Albano Benjamin (Chievo Verona)
c) DIRIGENTI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
MORINI Remo (Sassuolo): per avere, al 21° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale uscendo dall'area tecnica; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.