Gara soc. LAZIO – soc. ATALANTA
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35 1.3) CGS (mail delle ore 12.03 del 14 marzo 2016) in merito al comportamento tenuto al 45° minuto del primo tempo dal calciatore Mauricio Dos Santos (Soc. Lazio) nei confronti del calciatore Mauricio Pinilla (Soc. Atalanta); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le (poche) immagini televisive disponibili, riconducibili ad un’unica telecamera con un angolo di ripresa non particolarmente favorevole, documentano che, nella circostanza segnalata, all’atto di una rimessa laterale effettuata dalla squadra nera-azzurra, i due protagonisti, nella zona centrale del campo, scattavano in avanti a stretto contatto per contendersi il pallone. In tale frangente, il calciatore bergamasco cadeva dolorante al suolo, sicuramente colpito al capo dal braccio sinistro del calciatore laziale. L’Arbitro interrompeva l’azione per consentire l’intervento dei sanitari, senza disporre alcun provvedimento disciplinare. A tale proposito, il Direttore di gara, interpellato da questo ufficio, dichiarava (mail delle ore 14.19 del 14 marzo 2016): “In merito all'accaduto del 45' del primo tempo della gara, non ho potuto vedere e valutare il contatto tra i calciatori Mauricio e Pinilla poiché, girato di spalle ed intento a controllare il calciatore che stava per battere la rimessa laterale.”. Ritiene questo Giudice che dalle immagini televisive non può essere tratta una incontrovertibile valutazione circa l’intera dinamica del movimento del braccio del calciatore laziale (una gomitata? un contatto dell’avambraccio? il braccio portato volutamente all’indietro per colpire l’antagonista?), circa l’energia impressa e circa, soprattutto, l’intenzionalità che connota la condotta violenta. E in dubio pro reo. P.Q.M. delibera di non adottare alcun provvedimento sanzionatorio in merito alla segnalazione del Procuratore federale circa la condotta del calciatore Mauricio Dos Santos (Soc. Lazio).
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Gara Soc. UDINESE – Soc. ROMA
Il Giudice sportivo, letta la relazione della Procura federale nella quale, tra l’altro, si attesta che “….. al termine della partita i calciatori dell’Udinese, come consuetudine, si portavano sotto la curva occupata dai loro tifosi e supporters per ringraziare per il supporto ricevuto durante l’incontro. A questo punto, circa 500 tifosi dell’Udinese hanno iniziato a contestare con animosità e veemenza, ma senza alcuna violenza, i giocatori presenti, che non hanno reagito in alcun modo alle provocazioni e agli insulti verbali, portandosi di fronte al pubblico volontariamente a circa 7-8 metri dagli spalti. In questo frangente, uno di questi pseudo tifosi, ha scavalcato la barriera di protezione per poter contestare da vicino i giocatori ma veniva prontamente bloccato dagli stewards. ….L’intera vicenda ha avuto una durata approssimativa di circa 10 minuti e non si sono rilevati fatti violenti, ne da parte dei tifosi ne tanto meno da parte dei giocatori che con il loro comportamento hanno contribuito a non determinare lo svilupparsi di episodi incresciosi in violazione al CGS. ………” ritenuto che nel comportamento dei calciatori bianco-neri, così puntualmente riferito, non sono ravvisabili gli estremi sanzionatori di cui all’art. 12, n.8 CGS in quanto, nelle circostanze in causa, non hanno sottostato a forme di intimidazione o ad atteggiamenti comunque lesivi della loro dignità; delibera di non adottare alcun provvedimento sanzionatorio.
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata ritorno sostenitori delle Società Genoa, Fiorentina, Internazionale e Palermo hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 27° ed al 43° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni e tre bottiglie d'acqua semipiene; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità oggettiva per avere introdotto nel recinto di giuoco e fatto permanere nel corso dell'intera gara cinque persone non autorizzate.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. BOLOGNA a titolo di responsabilità oggettiva per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa cinque minuti.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CARPI per avere suoi sostenitori, al 31° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglia di plastica semipiena; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DAINELLI Dario (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PALACIO Rodrigo (Internazionale): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
ROSI Aleandro (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
TOLOI Rafael (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
MEDEL SOTO Gary Alexis (Internazionale)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
CACCIATORE Fabrizio (Chievo Verona)
ZAPATA BANGUERO Duvan Esteban (Udinese)
SECONDA SANZIONE
MORETTI Emiliano (Torino)
PADELLI Daniele (Torino)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
NAINGGOLAN Radja (Roma)
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
ACQUAH Afriyie (Torino)
CASTRO Lucas Nahuel (Chievo Verona)
CIGARINI Luca (Atalanta)
VIVES Giuseppe (Torino)
SETTIMA SANZIONE
CATALDI Danilo (Lazio)
GORI Mirko (Frosinone)
LARANGEIRA Danilo (Udinese)
SODDIMO Danilo (Frosinone)
SESTA SANZIONE
ABATE Ignazio (Milan)
ALBIOL TORTAJADA Raul (Napoli)
BENASSI Marco (Torino)
GOBBI Massimo (Chievo Verona)
JAJALO Mato (Palermo)
SANSONE Nicola Domenico (Sassuolo)
SILVA DUARTE Mario Rui (Empoli)
VRSALJKO Sime (Sassuolo)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
COSTA Andrea (Empoli)
LETIZIA Gaetano (Carpi)
QUAISON Robin Kwamina (Palermo)
TERZA SANZIONE
ASTORI Davide (Fiorentina)
BIANCO Raffaele (Carpi)
CHRISTODOULOPOULOS Lazaros (Sampdoria)
DUNCAN Joseph Alfred (Sassuolo)
DZEKO Edin (Roma)
HELANDER Filip Viktor (Hellas Verona)
KEITA Seydou (Roma)
MASIELLO Andrea (Atalanta)
SECONDA SANZIONE
ALVAREZ Ricardo Gabriel (Sampdoria)
DE SILVESTRI Lorenzo (Sampdoria)
FERNANDEZ Matias Ariel (Fiorentina)
PASCIUTI Lorenzo (Carpi)
SPORTIELLO Marco (Atalanta)
TACHTSIDIS Panagiotis (Genoa)
PRIMA SANZIONE
GABARRON GIL Patricio (Lazio)
MENEZ Jeremy (Milan)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
BONAVENTURA Giacomo (Milan)
SECONDA SANZIONE
LOPEZ SILVA David (Napoli)