Author Topic: G.S.: stangate Inter e Napoli, tre turni a Tonelli  (Read 216 times)

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G.S.: stangate Inter e Napoli, tre turni a Tonelli e 11 squalificati per un turno

Il comunicato del Giudice Sportivo: multe salate per Inter e Napoli

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, intonato un coro insultante espressivo di discriminazione per origine territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 36° ed al 37° del primo tempo, lanciato nel settore occupato dai sostenitori squadra avversaria due petardi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SAMPDORIA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa quattro minuti.

Squalificato per tre turni: Tonelli
Squalificati per un turno: Missiroli, Conti, Spolli, Moras, Benassi, Brozovic, Hallfredsson, Izzo, Montolivo, Pinzi, Saponara.

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« Last Edit: 02/23/16, 18:18 by Chiesa »
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Re: G.S.: stangate Inter e Napoli, tre turni a Tonelli
« Reply #1 on: 02/23/16, 16:55 »
No prova tv per Babacar, il fallo su Toloi era stato valutato dall’arbitro

Babacar, dopo l’analisi del G.S., non è stato squalificato

Un estratto del comunicato del Giudice Sportivo in merito alle decisioni adottate su Atalanta-Fiorentina.

Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 10.23 del 22 febbraio 2016) in merito al comportamento tenuto al 31° minuto del primo tempo dal calciatore Khoma Babacar (Soc. Fiorentina) nei confronti del calciatore Rafael Toloi (Soc. Atalanta); 159/437 acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore gigliato, in possesso del pallone nella zona centrale del campo, veniva contrastato nell’azione dal calciatore nero-azzurro. Nel superare l’antagonista, il calciatore viola portava il braccio  destro all’altezza della spalla, colpendo al capo l’avversario, che cadeva dolorante al suolo.
Nessun provvedimento disciplinare veniva adottato dall’Arbitro che, su richiesta di questo Ufficio, dichiarava (con mail delle ore 15.41 del 22 febbraio 2016) “Come da richiesta da Voi effettuata specifico che il contatto avvenuto tra i calciatori Babacar (Fiorentina) e Toloi (Atalanta) avvenuto al 31° del primo tempo circa lo stesso è stato valutato e ritenuto non rilevante sia da un punto di vista tecnico né tanto meno disciplinare.” Il comportamento di Babacar è stato quindi “visto” dall’Arbitro e giudicato da un’ottimale posizione (come attestato dalle immagini televisive), con una valutazione comunque insindacabile nel merito da questo Giudice, rendendo in tal modo la segnalazione del Procuratore federale carente della condizione di ammissibilità. P.Q.M. delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui allapremessa.

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Re: G.S.: stangate Inter e Napoli, tre turni a Tonelli
« Reply #2 on: 02/23/16, 18:00 »
Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. SAMPDORIA
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta
alle  ore  10.24  del  22  febbraio  2016)  in  merito  al  comportamento  tenuto  al  24°  minuto  del secondo tempo dal calciatore Fabio Quagliarella (Soc. Sampdoria) nei confronti del calciatore Danilo D’Ambrosio (Soc. Internazionale);
acquisite  ed  esaminate  le  relative  immagini  televisive  (Infront),  di  piena  garanzia  tecnica  e documentale;
osserva: le  immagini  televisive  documentano  che,  nella  circostanza  segnalata,  il  calciatore  blucerchiato,
nell’area  di  rigore  avversaria,  nel  tentativo  di  impossessarsi  del  pallone  diretto  oltre  la  linea  di fondo,  veniva  contrastato  nell’azione  dal  calciatore  nero-azzuro.  Il  Quagliarella  spingeva  alle spalle  l’antagonista,  entrambi  cadevano  avvinghiati al  suolo  e,  in  tale  frangente  il  Quagliarella colpiva con la gamba destra al capo l’avversario. L’Arbitro interveniva concedendo un calcio di punizione alla squadra ospitante. Su  richiesta  di  questo  Ufficio,  il  Direttore  di  gara  dichiarava  (con  mail  delle  ore  14.38  del  22 febbraio  2016)  “Su  richiesta  del  Giudice  Sportivo  relativamente  alla  gara  in  oggetto,  da  me diretta  in  data  20  febbraio  2016,  dichiaro  che  l'episodio  da  Voi  indicatomi,  accaduto  al  24°  del secondo  tempo  tra  i  calciatori  D'Ambrosio  Danilo (n.  33  Inter)  e  Quagliariella  Fabio  (n.  27 Sampdoria), è stato da me e dai miei collaboratori controllato e valutato”. Il  comportamento  di  Quagliarella  è  stato  quindi  “visto”  dall’Arbitro  e  giudicato  da  un’ottimale posizione   (come   attestato   dalle   immagini   televisive ),   con   una   valutazione   comunque insindacabile nel merito da questo Giudice, rendendo in tal modo la segnalazione del Procuratore federale carente della condizione di ammissibilità. P.Q.M. delibera  di  dichiarare  inammissibile  la  richiesta  formulata  dalla  Procuratore  federale  di  cui  alla
premessa.
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Gara Soc. ATALANTA – Soc. FIORENTINA
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 10.23 del 22 febbraio 2016) in merito al comportamento tenuto al 31° minuto del primo tempo dal calciatore Khoma Babacar (Soc. Fiorentina) nei confronti del calciatore Rafael Toloi (Soc. Atalanta); 159/437 acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore gigliato, in possesso del pallone nella zona centrale del campo, veniva contrastato nell’azione dal calciatore nero-azzurro. Nel superare l’antagonista, il calciatore viola portava il braccio  destro all’altezza della spalla, colpendo al capo l’avversario, che cadeva dolorante al suolo. Nessun provvedimento disciplinare veniva adottato dall’Arbitro che, su richiesta di questo Ufficio, dichiarava (con mail delle ore 15.41 del 22 febbraio 2016) “Come da richiesta da Voi effettuata specifico che il contatto avvenuto tra i calciatori Babacar (Fiorentina) e Toloi (Atalanta) avvenuto al 31° del primo tempo circa lo stesso è stato valutato e ritenuto non rilevante sia da un punto di vista tecnico né tanto meno disciplinare.” Il comportamento di Babacar è stato quindi “visto” dall’Arbitro e giudicato da un’ottimale posizione (come attestato dalle immagini televisive), con una valutazione comunque insindacabile nel merito da questo Giudice, rendendo in tal modo la segnalazione del Procuratore federale carente della condizione di ammissibilità. P.Q.M. delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui allapremessa.
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Gara Soc. TORINO – Soc. CARPI
Il Giudice Sportivo, ricevuta  dal  Procuratore  federale  rituale  segnalazione  ex  art.  35  1.3)  CGS  (mail  delle  ore  10.24 del  22  febbraio  2016)  circa  la  condotta  tenuta  al  32°  del  secondo  tempo  dal  calciatore Andrea Belotti (Soc. Torino); acquisite  ed  esaminate  le  relative  immagini  televisive  (Infront),  di  piena  garanzia  tecnica  e documentale; osserva: le  immagini  televisive  documentano  che,  nella  circostanza  segnalata,  il  calciatore  granata,  in possesso  del  pallone,  entrava  nell’area  di  rigore  avversaria,  venendo  contrastato  nell’azione  dal
calciatore  bianco-rosso  n.  6.  Nel  superare  l’antagonista  il  Belotti  cadeva  al  suolo  e  l’Arbitro sanzionava con un calcio di rigore l’intervento del calciatore Gagliolo. Le immagini televisive acquisite escludono che tra i due calciatori vi sia stato un contatto tale da determinare la  caduta al  suolo del calciatore  granata che, in tutta  evidenza, perdeva l’equilibrio, per una scivolata del piede di sinistro d’appoggio. Pertanto,  questo  Giudice  ritiene  che  la  condotta  del  calciatore  Gagliolo  non  fosse  sanzionabile ma,  nel  contempo,  ritiene  che  il  comportamento  del Belotti  non  sia  stato  tale  da  integrare  gli estremi  della “simulazione”  in  quanto  la  sua  caduta  al  suolo,  del  tutto  involontaria  e  non accentuata negli effetti, non era finalizzata a trarre in inganno il Direttore di gara. P.Q.M. delibera di non dover adottare alcun provvedimento
sanzionatorio in merito alla segnalazione del Procuratore  federale  circa  l’ipotizzabile  simulazione  ravvisabile  nella  condotta  del  calciatore Andrea Belotti.
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata ritorno sostenitori
delle  Società Atalanta,  Bologna,  Fiorentina,  Frosinone,  Genoa  e  Internazionale hanno,  in violazione della normativa di cui all’art. 12  comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato  esclusivamente  nel  proprio  settore  materiale  pirotecnico  di  vario  genere  (petardi, fumogeni e bengala); considerato  che  nei  confronti  delle  Società  di  cui alla  premessa  ricorrono  congiuntamente  le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,  delibera di  non  adottare  provvedimenti  sanzionatori  nei  confronti  delle  Società  di  cui  alla  premessa  in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 31° del primo  tempo,  intonato  un  coro  insultante  espressivo  di  discriminazione  per  origine  territoriale; sanzione  attenuata  ex  art.  13, comma  1  lett.  a)  e  b)  CGS,  per  avere  la  Società  concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi
e di vigilanza.
Ammenda  di  €  15.000,00:  alla  Soc. NAPOLI  per  avere  suoi  sostenitori,  al  36°  ed  al  37°  del primo  tempo,  lanciato  nel  settore  occupato  dai  sostenitori  squadra  avversaria  due  petardi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ord
ine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SAMPDORIA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa quattro minuti.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

TONELLI  Lorenzo (Empoli):  doppia  ammonizione  per  comportamento  scorretto  nei  confronti di  un  avversario;  per  avere  inoltre,  all'atto  della  consequenziale  espulsione,  rivolto  al  Quarto Ufficiale un gesto ingiurioso ("le manette").
SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CONTI  Andrea (Atalanta):  doppia  ammonizione  per  comportamento  scorretto  nei  confronti  di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.
MISSIROLI   Simone  (Sassuolo):  doppia   ammonizione   per   comportamento   scorretto   nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
MORAS  Evangelos  (Hellas  Verona):  doppia  ammonizione  per  comportamento  scorretto  nei confronti di un avversario.
SPOLLI  Nicolas  (Chievo  Verona):  doppia  ammonizione  per  comportamento  scorretto  nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BENASSI  Marco  (Torino):  per  comportamento  scorretto  nei  confronti  di  un  avversario;  già diffidato (Quinta sanzione).
BROZOVIC   Marcelo  (Internazionale):   per   comportamento   scorretto   nei confronti   di   un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
HALLFREDSSON Emil (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
IZZO  Armando  (Genoa):  per  comportamento  scorretto  nei  confronti  di  un  avversario;  già diffidato (Quinta sanzione).
MONTOLIVO  Riccardo  (Milan):  per  comportamento  scorretto  nei  confronti  di  un  avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PINZI Giampiero (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
SAPONARA  Riccardo  (Empoli):  per  comportamento  scorretto  nei  confronti  di  un  avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE

PINILLA FERRERA Mauricio (Atalanta)
PRIMA SANZIONE
CHIBSAH Yussif Raman  (Frosinone)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE

DIAWARA Amadou  (Bologna)
GLIK Kamil (Torino)
PELUSO Federico (Sassuolo)
STRUNA Aljaz (Palermo)
SETTIMA SANZIONE
GASTALDELLO Daniele (Bologna)
MARCHISIO Claudio (Juventus)
RIGONI Nicola (Chievo Verona)
SESTA SANZIONE
BURDISSO Nicolas Andres (Genoa)
CIGARINI Luca (Atalanta)
DA SILVA PERES Bruno (Torino)
LOLLO Lorenzo (Carpi)
MIRANDA DE SOUZA Filho Joao (Internazionale)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
PASQUAL Manuel (Fiorentina)

ROSI Aleandro  (Frosinone)
STURARO Stefano (Juventus)
ZACCARDO Cristian (Carpi)
TERZA SANZIONE
CRIMI Marco  (Carpi)
FREY Nicolas Sebasti  (Chievo Verona)
RANOCCHIA Andrea  (Sampdoria)
WSZOLEK Pawel (Hellas Verona)
SECONDA SANZIONE
NAGATOMO Yuto  (Internazionale)
PRIMA SANZIONE
DOS SANTOS TORRES Guilherme (Udinese)
DRAME Boukary (Atalanta)
PIRES RIBERIO Jose Rodolfo (Sampdoria)
SABELLI Stefano (Carpi)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (TERZA SANZIONE)

FERNANDEZ SAENZ Jesus Joaquin (Genoa): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE

ZAPATA BANGUERO Duvan Esteban (Udinese)
SECONDA SANZIONE
DONNARUMMA Gianluigi  (Milan)
IMMOBILE Ciro (Torino)
KHOUMA Elhadji Babacar (Fiorentina)
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 10.000,00
SARRI  Maurizio (Napoli):  per  avere,  al  28°  del  secondo  tempo,  contestato  platealmente l'operato arbitrale; con recidiva specifica reiterata.
d) MEDICI
SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
D'ANDREA  Enrico  (Napoli):  per  avere,  al  termine  della  gara,  sul  terreno  di  giuoco,  rivolto reiteratamente all'Arbitro un'espressione ingiuriosa.
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