Author Topic: G.S.: stangate per Frosinone e Samp, punito il Torino  (Read 140 times)

Offline Chiesa

  • Administrator
  • *
  • Posts: 417894
  • Gender: Male
  • Sangue viola. Questo l'amore non si finisce mai!
G.S.: stangate per Frosinone e Samp, punito il Torino per aver ritardato l’inizio di gara

Punito il Torino per aver ritardato l’inizio della gara contro la Fiorentina

Un estratto del comunicato del Giudice Sportivo sull’ultima giornata del campionato di Serie A:

Ammenda di € 30.000,00: alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato ad un Assistente cori e grida insultanti e per avere, nel corso del secondo tempo, indirizzato numerosi sputi allo stesso Ufficiale di gara, che veniva reiteratamente colpito alla schiena ed al capo; con recidiva specifica (cfr CU 99 del 9 dicembre 2015); sanzione attenuata ex art. 14 in relazione all’art. 13 comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 30.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato reiteratamente ai sostenitori della squadra avversaria cori insultanti espressivi di discriminazione per origine territoriale; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato in direzione dell’Arbitro, all’uscita dal recinto di giuoco, due bottiglie piene in plastica; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa tre minuti.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CASSANI Mattia (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CESAR Bostjan (Chievo Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
PASCIUTI Lorenzo (Carpi): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
RADU Stefanel Daniel (Lazio): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

EVRA Patrice (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
GLIK Kamil (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
GORI Mirko (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
LULIC Senad (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
VIVES Giuseppe (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

REDAZIONE VN
- AMORE MIO - LA LUCE DEL MATTINO

Offline Chiesa

  • Administrator
  • *
  • Posts: 417894
  • Gender: Male
  • Sangue viola. Questo l'amore non si finisce mai!
Gara soc. FROSINONE – soc. ATALANTA
Il Giudice Sportivo, ricevuta  dal  Procuratore  federale  rituale  segnalazione  ex  art.  35  1.3)  CGS  (mail  delle  ore  12.19 del  25  gennaio  2016)  in  merito  al  comportamento  tenuto  al  27°  minuto  del  secondo  tempo  dal calciatore Danilo  Soddimo (Soc. Frosinone)  nei  confronti  del  calciatore Jasmin  Kurtic (Soc. Atalanta); acquisite  ed  esaminate  le  relative  immagini  televisive  (Infront),  di  piena  garanzia  tecnica e documentale; osserva: le  immagini  televisive  documentano  che,  nella  circostanza  segnalata, il calciatore frusinate, nel corso di un vivace contrasto di giuoco “ spalla contro spalla”, con l’evidente intento di ostacolare l’avanzare del calciatore  bergamasco  protendeva  verso  il  basso  il  braccio  destro,  avvinghiando l’addome dell’antagonista. La sua mano si posizionava sulla zona pubica del calcatore atalantino, che  sia  accasciava  dolorante  al  suolo, mentre  l’azione  proseguiva  con  il  pallone  in  possesso  di altro calciatore nero-azzurro, senza alcun intervento da parte dell’Arbitro. Su richiesta di questo ufficio, il Direttore di gara dichiarava (mail delle ore 14.21 del 25 gennaio 2016): “A seguito della vostra richiesta telefonica dichiaro quanto segue: al  27°  circa  del  secondo  tempo  c'è  stato  un  contrasto  di  gioco  tra  i  calciatori  Soddimo  e  Kurtic. L'azione  è velocemente  proseguita nella metà  campo del Frosinone  ed io ho seguito lo sviluppo del  gioco  in  quanto  un  calciatore  dell'Atalanta  si è  impossessato  del  pallone.  Non  ho  potuto pertanto  controllare  i  due  calciatori  precedentemente  indicati  in  quanto  lontani  dal  mio  campo visivo”. Ritiene  questo  Giudice  che  le  immagini  televisive  disponibili,  in  mancanza  di  una  essenziale “ripresa  frontale”,  non  consentono  di  esprime  un  sicuro  giudizio,  nell’esclusione  di  ogni ragionevole  dubbio,    sull’intenzionalità  e sull’intensità  della  compressione  esercitata  sul  “basso ventre” del calciatore  atalantino, non potendosi  escludere che gli effetti  dolorosi  siano  stati  la conseguenza di un gesto compiuto per finalità agonistiche, non connotato da quella intenzionalità lesiva che costituisce l’essenza della “condotta violenta”. E in dubio pro reo. P.Q.M. delibera  di  non  dottare  alcun  provvedimento  sanzionatorio  in  merito  alla  segnalazione  del Procuratore federale circa la condotta del calciatore Danilo Soddimo (Soc. Frosinone).
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle  gare disputate nel corso della prima  giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Fiorentina, Genoa, Internazionale, Milan e Napoli hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12  comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato  esclusivamente  nel  proprio  settore  materiale  pirotecnico  di  vario  genere  (petardi, fumogeni e bengala); considerato  che  nei  confronti  delle  Società  di  cui alla  premessa  ricorrono  congiuntamente  le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di  non  adottare  provvedimenti  sanzionatori  nei  confronti  delle  Società  di  cui  alla  premessa  in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE

PJANIC Miralem (Roma)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

MARTINS Fernando Lucas (Sampdoria)
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE

HALLFREDSSON Emil (Hellas Verona)
SETTIMA SANZIONE
DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Udinese)
DE ROSSI Daniele (Roma)
NAINGGOLAN Radja (Roma)
SESTA SANZIONE
PISANO Eros (Hellas Verona)
ROMAGNOLI Alessio (Milan)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
DZEMAILI Blerim (Genoa)
FERRARI Alex (Bologna)
FRELLO FILHO Jorge Luiz (Napoli)
JAJALO Mato (Palermo)
KURTIC Jasmin (Atalanta)
RONCAGLIA Sebastian (Fiorentina)
SAPONARA Riccardo (Empoli)
TERZA SANZIONE
AGYEMAN BADU Emmanuel (Udinese)
BARBA Federico (Empoli)
CHOCHEV Ivaylo (Palermo)
DEMAIO Sebastian (Genoa)
MAKSIMOVIC Nikola (Torino)
MANDZUKIC Mario (Juventus)
MONTOLIVO Riccardo (Milan)
NICOLAO TELLES Alex (Internazionale)
ZAPPACOSTA Davide (Torino)
SECONDA SANZIONE
BALOTELLI BARWUAH Mario (Milan)
HONDA Keisuke (Milan)
JOVETIC Stevan (Internazionale)
RUDIGER Antonio (Roma)
SUAGHER Emanuele (Carpi)
WIDMER Silvan Dominic (Udinese)
PRIMA SANZIONE
AJETI Arlind (Frosinone)
CRIMI Marco (Carpi)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CATALDI Danilo (Lazio)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE

BRIGHI Matteo (Bologna)
PALACIO Rodrigo (Internazionale)
SECONDA SANZIONE
DAPRELA Fabio (Carpi)
c) DIRIGENTI
AMMONIZIONE
ROMAIRONE  Giancarlo  (Carpi):  per  avere,  al  termine  del  primo  tempo,  al  rientro  negli spogliatoi, contestato all’Arbitro una decisione adottata nel corso della gara.                                           
- AMORE MIO - LA LUCE DEL MATTINO