Gara soc. FROSINONE – soc. ATALANTA
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35 1.3) CGS (mail delle ore 12.19 del 25 gennaio 2016) in merito al comportamento tenuto al 27° minuto del secondo tempo dal calciatore Danilo Soddimo (Soc. Frosinone) nei confronti del calciatore Jasmin Kurtic (Soc. Atalanta); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore frusinate, nel corso di un vivace contrasto di giuoco “ spalla contro spalla”, con l’evidente intento di ostacolare l’avanzare del calciatore bergamasco protendeva verso il basso il braccio destro, avvinghiando l’addome dell’antagonista. La sua mano si posizionava sulla zona pubica del calcatore atalantino, che sia accasciava dolorante al suolo, mentre l’azione proseguiva con il pallone in possesso di altro calciatore nero-azzurro, senza alcun intervento da parte dell’Arbitro. Su richiesta di questo ufficio, il Direttore di gara dichiarava (mail delle ore 14.21 del 25 gennaio 2016): “A seguito della vostra richiesta telefonica dichiaro quanto segue: al 27° circa del secondo tempo c'è stato un contrasto di gioco tra i calciatori Soddimo e Kurtic. L'azione è velocemente proseguita nella metà campo del Frosinone ed io ho seguito lo sviluppo del gioco in quanto un calciatore dell'Atalanta si è impossessato del pallone. Non ho potuto pertanto controllare i due calciatori precedentemente indicati in quanto lontani dal mio campo visivo”. Ritiene questo Giudice che le immagini televisive disponibili, in mancanza di una essenziale “ripresa frontale”, non consentono di esprime un sicuro giudizio, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, sull’intenzionalità e sull’intensità della compressione esercitata sul “basso ventre” del calciatore atalantino, non potendosi escludere che gli effetti dolorosi siano stati la conseguenza di un gesto compiuto per finalità agonistiche, non connotato da quella intenzionalità lesiva che costituisce l’essenza della “condotta violenta”. E in dubio pro reo. P.Q.M. delibera di non dottare alcun provvedimento sanzionatorio in merito alla segnalazione del Procuratore federale circa la condotta del calciatore Danilo Soddimo (Soc. Frosinone).
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Fiorentina, Genoa, Internazionale, Milan e Napoli hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
PJANIC Miralem (Roma)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
MARTINS Fernando Lucas (Sampdoria)
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
HALLFREDSSON Emil (Hellas Verona)
SETTIMA SANZIONE
DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Udinese)
DE ROSSI Daniele (Roma)
NAINGGOLAN Radja (Roma)
SESTA SANZIONE
PISANO Eros (Hellas Verona)
ROMAGNOLI Alessio (Milan)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
DZEMAILI Blerim (Genoa)
FERRARI Alex (Bologna)
FRELLO FILHO Jorge Luiz (Napoli)
JAJALO Mato (Palermo)
KURTIC Jasmin (Atalanta)
RONCAGLIA Sebastian (Fiorentina)
SAPONARA Riccardo (Empoli)
TERZA SANZIONE
AGYEMAN BADU Emmanuel (Udinese)
BARBA Federico (Empoli)
CHOCHEV Ivaylo (Palermo)
DEMAIO Sebastian (Genoa)
MAKSIMOVIC Nikola (Torino)
MANDZUKIC Mario (Juventus)
MONTOLIVO Riccardo (Milan)
NICOLAO TELLES Alex (Internazionale)
ZAPPACOSTA Davide (Torino)
SECONDA SANZIONE
BALOTELLI BARWUAH Mario (Milan)
HONDA Keisuke (Milan)
JOVETIC Stevan (Internazionale)
RUDIGER Antonio (Roma)
SUAGHER Emanuele (Carpi)
WIDMER Silvan Dominic (Udinese)
PRIMA SANZIONE
AJETI Arlind (Frosinone)
CRIMI Marco (Carpi)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
CATALDI Danilo (Lazio)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
BRIGHI Matteo (Bologna)
PALACIO Rodrigo (Internazionale)
SECONDA SANZIONE
DAPRELA Fabio (Carpi)
c) DIRIGENTI
AMMONIZIONE
ROMAIRONE Giancarlo (Carpi): per avere, al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, contestato all’Arbitro una decisione adottata nel corso della gara.