Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. JUVENTUS
Il Giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si attesta che circa
il 70% dei 9.000 sostenitori della squadra nero-azzurra, collocati nel settore denominato “Secondo anello verde”, indirizzava al 33°del secondo tempo al calciatore n. 6 della squadra avversaria un coro inequivocabilmente espressivo di “discriminazione per motivi di razza” ex art. 11, n. 1 CGS; valutata la rilevanza disciplinare di tale comportamento ex art. 11, n. 3 CGS per la sua “dimensione” e per la sua “reale percettibilità”, come precisato dai collaboratori della Procura federale, opportunamente posizionati nella zona centrale e in corrispondenza della “Curva Nord” dello stadio; rilevato che per la Società nero-azzura il precedente provvedimento sanzionatorio per comportamenti discriminatori dei propri sostenitori (C.U. n. 144 dell’11 marzo 2014) non è ostativo alla concessione del beneficio di cui all’art. 16, n. 2bis e 3 CGS per la decorrenza dell’annuale “periodo di prova”; P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. INTERNAZIONALE con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Secondo anello verde” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo
sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.
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a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Genoa, Internazionale, Napoli, Roma e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità oggettiva per avere un componente della panchina, nel corso del primo tempo, fatto uso reiteratamente di una apparecchiatura rice-trasmittente; (regola n. 4 del Regolamento del giuoco del calcio); infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale;
con recidiva specifica reiterata.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BONAVENTURA Giacomo (Milan): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento non regolamentare in campo.
FERNANDEZ SAENZ Jesus Joaquin (Milan): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CARMONA TELLO Carlos Emilio (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Dodicesima sanzione).
CHOCHEV Ivaylo (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
DIAMANTI Alessandro (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
HEURTAUX Thomas (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
KOULIBALY Kalidou (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
LICHTSTEINER Stephan (Juventus): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Ottava sanzione).
MAKSIMOVIC Nikola (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MIGLIACCIO Giulio (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
MISSIROLI Simone (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PINILLA FERRERA Mauricio (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
VERDI Simone (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
DECIMA SANZIONE
NAINGGOLAN Radja (Roma)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
TOROSIDIS Vasileios (Roma)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
EL SHAARAWY Stephan (Milan)
SECONDA SANZIONE
CONSIGLI Andrea (Sassuolo)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
TREDICESIMA SANZIONE
NUNES JESUS Juan Guilherme (Internazionale)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)
CAPELLI Daniele (Cesena)
DECIMA SANZIONE
MORETTI Emiliano (Torino)
RIGONI Luca (Palermo)
NONA SANZIONE
RANOCCHIA Andrea (Internazionale)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
EKDAL Albin (Cagliari)
PALETTA Gabriel Alejand (Milan)
PALOMBO Angelo (Sampdoria)
PIRIS Ivan Rodrigo (Udinese)
SILVESTRE Matias Augustin (Sampdoria)
SESTA SANZIONE
BALZANO Antonio (Cagliari)
BROZOVIC Marcelo (Internazionale)
GHOULAM Faouzi (Napoli)
GONZALEZ CASTRO Giancarlo (Palermo)
MENDES PEDRO Felipe Teodosio (Parma)
VIDIC Nemanja (Internazionale)
VOLTA Massimo (Cesena)
QUINTA SANZIONE
CROCE Daniele (Empoli)
MORATA MARTIN Alvaro Borja (Juventus)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
KOVACIC Mateo (Internazionale)
SECONDA SANZIONE
BONERA Daniele (Milan)
IZZO Armando (Genoa)
LJAJIC Adem (Roma)
SILVA PERDOMO Gaston Alexis (Torino)
PRIMA SANZIONE
DIAKHITE Modibo (Cagliari)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (SECONDA SANZIONE)
HONDA Keisuke (Milan): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (PRIMA SANZIONE)
PEREIRA DA SILVA Luiz Fernando (Hellas Verona): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.