Author Topic: Calcioscommesse - partite truccate in serie D e Lega Pro  (Read 2148 times)

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Re: Calcioscommesse
« Reply #24 on: 08/13/15, 20:48 »
Chiesta l’esclusione della V.Lamezia dalla Lega Pro

Arrivano altre decisioni riguardo al filone del calcioscommesse

Nell’ambito del processo al Calcioscommesse, relativo al filone di Catanzaro ‘Dirty Soccer’, la Procura Figc ha chiesto al Tribunale Federale Nazionale l’esclusione della V.Lamezia dal campionato 2014/’15 di Lega Pro e 10 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato che stabilirà il consiglio Figc. Chiesta retrocessione all’ultimo posto della Lega Pro e -10 punti per Torres e Barletta (ma pugliesi non si sono iscritti) e l’esclusione dalla D e -10 punti per il Brindisi.

(ansa)
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Re: Calcioscommesse
« Reply #25 on: 08/13/15, 21:28 »
Processo bis per Genoa e Lecce: chiesto il -3.

La Gazzetta.it riporta la notizia che, sulla base dei nuovi atti dell’inchiesta sul Calcioscommesse di Cremona, la Procura federale ha disposto l’apertura di un nuovo procedimento per pugliesi e liguri: chiesti tre anni e mezzo di squalifica per Milanetto, Ferrario, Benassi e Rosati. Viceversa salvi la Lazio e il suo ex capitano Stefano Mauri. Le due partite incriminate sono Lazio-Genoa del 14 maggio 2011 e Lecce-Lazio del 22 maggio dello stesso anno. A sorpresa, quindi, la Lazio evita il processo-bis. Ci sono già anche le richieste di pena. Tre punti per responsabilità oggettiva per i due club, tre anni e mezzo per i quattro giocatori coinvolti nell’illecito: Omar Milanetto (Genoa), Stefano Ferrario, Massimiliano Benassi e Antonio Rosati.
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Calcioscommesse: retrocessioni, penalizzazioni, sanzioni, mano pesantissima della Giustizia Sportiva

Questo l’intero comunicato ufficiale con tutte le decisioni della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale:

> Pulvirenti Antonino, l’inibizione di anni 5 (cinque) e l’ammenda di € 300.000,00 (euro trecentomila/00);
> a Cosentino Pablo Gustavo, l’inibizione di anni 4 (quattro) e l’ammenda di € 50.000.00 (euro cinquantamila/00);
> a Di Luzio Piero, inibizione di anni 5 (cinque), più la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, in continuazione, più ammenda di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00);
> alla Società Calcio Catania Spa, la retrocessione all’ultimo posto del Campionato di Calcio Serie B s.s. 2014/2015, con la penalizzazione di 12 (dodici) punti in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2015/2016 e l’ammenda di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00).

> BARGHIGIANI Marco, all’epoca dei fatti soggetto iscritto nell’elenco speciale dei Direttori Sportivi presso la FIGC, nonché soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS, operante all’interno e nell’interesse della Società Savona FBC Srl, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica: Inibizione di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi ed ammenda di € 60.000,00 (€ sessantamila/00).
> CABECCIA Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Savona FBC Srl, per la violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS: Squalifica di mesi 6 (sei) ed ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00).
> CENICCOLA Enrico, all’epoca dei fatti collaboratore tesserato per la Società Savona FBC Srl, per la violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS: Inibizione di mesi 6 (sei) ed ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00).
> CAMPITELLI Luciano, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SS Teramo Calcio Srl, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica: Inibizione di 4 (quattro) anni ed ammenda di € 100.000,00 (€ centomila/00).
> CORDA Ninni, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la Società SS Barletta Calcio Srl, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati nei procedimenti n. 859pf14-15 e 859bispf14-15: Squalifica di 2 (due) anni ex art. 24 CGS.
> DELLEPIANE Aldo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Savona FBC Srl, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica: Inibizione di 4 (quattro) anni ed ammenda di € 100.000,00 (€ centomila/00).
> DI GIUSEPPE Marcello, all’epoca dei fatti Direttore sportivo tesserato per la Società SS Teramo Calcio Srl, per la v iolazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica: Inibizione di 4 (quattro) anni ed ammenda di € 100.000,00 (€ centomila/00).
> DI LAURO Fabio, all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, per la: a) violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS; b) violazione dell’art. 6, comma 5, del CGS; c) violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS: Squalifica di anni 2 (due) e mesi 6 (sei) ed ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00).
> DI NICOLA Ercole, all’epoca dei fatti responsabile area tecnica tesserato per la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl, per la: a) violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati nei procedimenti n. 859pf14-15 e 859bispf14-15; b) Violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS; c) Violazione dell’art. 6, comma 5, del CGS: Inibizione di 5 (cinque) anni e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC oltre all’ammenda di € 100.000,00 (€ centomila/00).
> MATTEINI Davide, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SSDARL Atletico San Paolo Padova oggi SSDARL Luparense San Paolo FC, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica: Squalifica di anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) oltre all’ammenda di € 60.000,00 (€ sessantamila/00).
> PESCE Giuliano, all’epoca dei fatti soggetto iscritto nell’elenco speciale dei Direttori Sportivi presso la FIGC, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica: Inibizione di anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) ed ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00).
> SS BARLETTA CALCIO Srl Per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Corda, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS: Penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016.
> L’AQUILA CALCIO 1927 Srl a) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Nicola, con le aggravanti di 24 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – SS 2015-2016 cui all’art. 7, comma 6, del CGS; b) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Nicola, con riferimento alla violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS; c) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Nicola, con riferimento alla violazione dell’art. 6, comma 5, del CGS: Penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016.
> SDARL LUPARENSE SAN PAOLO FC SSD (già ARL Atletico San Paolo Padova) Per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Matteini, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS: Penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016.
> SAVONA FBC Srl a) per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Dellepiane, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS; b) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati a Barghigiani, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS; c) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati Cabeccia e Ceniccola, con riferimento alla violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS: Retrocessione all’ultimo posto in classifica nella stagione sportiva 2014/2015 ed ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00).
> SS TERAMO CALCIO Srl a) per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Campitelli, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS; b) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Giuseppe, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS; c) per responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS: Retrocessione all’ultimo posto in classifica nella stagione sportiva 2014/2015 ed ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00).

> Proscioglie i deferiti Salvatore CASAPULLA, Luigi CONDÒ, Giuseppe PERPIGNANO e Società PAGANESE CALCIO 1926 Srl dagli addebiti loro rispettivamente ascritti.

In parziale accoglimento del deferimento infligge le seguenti sanzioni:
> mesi 9 (nove) di inibizione ed € 40.000,00 (€ quarantamila/00) di ammenda a ARPAIA Claudio; –
> anni 2 (due) e mesi 3 (tre) di squalifica ed € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda a ASTARITA Salvatore;
> anni 5 (cinque) di inibizione ed € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) di ammenda a BELLINI Felice;
> anni 2 (due) di inibizione ed € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda a CAPITANI Domenico;
> anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) di squalifica ed € 60.000,00 (€ sessantamila/00) di ammenda a CAROTENUTO William;
> anni 5 (cinque) di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ed € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) di ammenda a CICCARONE Antonio;
> anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di squalifica e € 20.000,00 (€ ventimila/00) di ammenda a CORDA Ninni;
> mesi 3 (tre) di squalifica ed € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda a COSTANTINO Francesco Massimo;
> anni 5 (cinque) di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ed € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) di ammenda a DALENO Savino;
> anni 2 (due) e mesi 6 (sei) di squalifica ed € 35.000,00 (€ trentacinquemila/00) di ammenda a DI LAURO Fabio;
> anni 2 (due) di inibizione ed € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda a DI NICOLA Ercole;
> anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei) di inibizione ed € 70.000,00 (€ settantamila/00) di ammenda a FLORA Giorgio;
> mesi 9 (nove) di inibizione ed € 30.000,00 (€ trentamila/00) di ammenda a MAGLIA Fabrizio;
> anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di squalifica a MARZOCCHI Emanuele;
> anni 3 (tre) e mesi 9 (nove) di inibizione ed € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) di ammenda a MORISCO Vito;
> mesi 3 (tre) di inibizione ed € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda a NUCIFORA Vincenzo;
> anni 2 (due) di inibizione ed € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda a SAMPINO Giuseppe;
> € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) di ammenda alla Società USD AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI;
> punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva 2015-16 alla Società SS BARLETTA CALCIO Srl;
> esclusione dal campionato di competenza con assegnazione da parte del Consiglio Federale a uno dei campionati di categoria inferiore alla Società SSD CALCIO CITTÀ DI BRINDISI;
> € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda alla Società L’AQUILA CALCIO 1927 Srl;
> punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva 2015-16 alla Società NEAPOLIS Srl;
> punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva 2015-16 alla Società SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI;
> punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva 2015-16 alla Società USD SAN SEVERO;
> punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva 2015-16 ed € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda alla Società SEF TORRES 1903 Srl;
> punti 5 (cinque) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva 2015-16 ed € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda alla Società VIGOR LAMEZIA Srl.

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Tribunale FIGC: il Catania farà ricorso

Il Calcio Catania ricorrerà alla Corte Federale di Appello contro la decisione del Tribunale Federale Nazionale che ha disposto la retrocessione in Lega Pro della società etnea con 12 punti di penalizzazione. E’ stato lo stesso club rossazzurro a ufficializzare la decisione, presa dopo la pronuncia odierna, peggiorativa rispetto alle richieste formulate dal procuratore federale Stefano Palazzi. “Riteniamo la sanzione troppo gravosa”, ha detto Edoardo Chiacchio, legale del Catania Calcio. A riportarlo è l’Ansa.
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Re: Calcioscommesse
« Reply #28 on: 10/11/15, 15:36 »
Gervasoni vuota il sacco: “Ho truccato una dozzina di partite”

“Ho truccato una dozzina di partite dove ero io in campo, poi ho cercato di combinarne altre dove non giocavo. Ed era più facile corrompere gli italiani che gli stranieri”. A dirlo è Carlo Gervasoni, ex calciatore testimone chiave nell’ultima grande inchiesta che ha travolto il calcio italiano nell’intervista che andrà in onda domani, in prima serata su Italia 1, nella prima puntata di “OpenSpace”. “Dare un numero esatto dei calciatori che ho contattato per le combine è complicato perché c’è ancora un processo, ma più o meno sono riuscito a contattarne una sessantina. Su questi sessanta solo due hanno detto no, un italiano e uno straniero”.

SIM E SKYPE — “Gli italiani si ponevano problemi all’inizio, poi quando avevano la mazzetta prima della gara, era più semplice”, dice Gervasoni che spiega, inoltre, come è entrato in contatto con il cosiddetto “clan degli zingari”: “Il primo contatto con il clan è stato come un corteggiamento, siamo andati a cena 4-5 volte, ci hanno fatto capire fondamentalmente quello che dovevamo fare. Loro scommettevano su piattaforme particolari, asiatiche, così da evitare il tracciamento e dove non veniva identificato il flusso anomalo di soldi, anche perché loro scommettevano solamente live, durante la partita. La prima volta ci hanno dato 100mila euro da spartire. La prima partita combinata la proposi a un buon numero di giocatori, 6-o 7. La partita era Albinoleffe-Pisa, febbraio 2009. Il clan era molto organizzato, ogni 20-30 giorni mi cambiavano la sim del telefono che usavamo solamente per dirci ‘ci sono’, poi principalmente ci sentivamo su Skype. È durata fino alla prima ondata di arresti, nel maggio 2011″.
PENTIMENTO — “Perché mi sono venduto le partite? Per soldi. Non so dirti una cifra totale che ho guadagnato, facevo un lavoro in cui guadagnavo bene, anche 10-15mila euro al mese. Ho giocato un anno senza prendere lo stipendio, ma questa non è assolutamente una scusante. Loro davano anche a me solo, personalmente, perfino 80mila euro – racconta il calciatore “pentito” -. Non dormivo tranquillo, ma con un’adrenalina positiva. Non sono ipocrita, sono pentito, ho sbagliato ma se l’ho fatto è perché fondamentalmente mi andava bene il fatto che in così breve tempo portavo a casa così tanti soldi. Mi sono sentito una merda, fingevo anche con i miei compagni perché a volte ho giocato anche contro la mia squadra”.
NESSUNA FIDUCIA — Alla domanda sul come si faccia a combinare una partita e quanti giocatori sia necessario comprarsi, Gervasoni risponde: “La struttura portante di una squadra è fondamentale, ovviamente se si ha il portiere si parte avvantaggiati, poi se hai l’attaccante e un difensore è molto più facile. Adesso ho dubbi guardando le partite? Ho molti dubbi, adesso le guardo con altri occhi, sono molto malfidente. Me ne accorgo da degli atteggiamenti che percepisco guardando i volti dei giocatori o da alcuni atteggiamenti un po’ sopra le righe”. E aggiunge: “Ho deciso di parlare per togliermi un peso non facile da tenere dentro e poi perché mi avevano beccato con le intercettazioni e avevo paura di andare in carcere. Se non avessero fatto le intercettazioni, starei giocando ancora, magari non in maniera propriamente pulita. Sono sincero, se non mi avessero beccato sarei andato avanti”.
DONI — Carlo Gervasoni racconta, inoltre, i dettagli di un match in particolare, Atalanta-Piacenza dell’aprile 2010: “Fu la madre di tutte le partite anche perché scoprii appena prima di iniziare che non ero l’unico a sapere della combine. Durante il giro di ricognizione del campo Doni mi chiese se era tutto ok e quel ‘tutto ok’, lo capii subito, era riferito al fatto che si trattava della combine,anche perché quella partita era molto chiacchierata anche prima che si giocasse. In quell’occasione inizialmente dovevamo perdere con due gol di scarto e successivamente perdere con un over, quindi 3-0, 3-1 e via dicendo. Il problema di quella partita era che loro, anche essendo più forti, non riuscivano a segnare. Per fortuna un mio compagno, non coinvolto della combine, con un intervento grossolano procurò un rigore, ma eravamo a più della mezz’ora e dovevamo subire un altro gol. Il fatto particolare è stato che io riferii di Doni al mio portiere, anche lui coinvolto, che mi disse di far tirare a Doni il rigore centrale. E io durante il riscaldamento dissi a Doni di tirarlo centrale nel caso avessero avuto un rigore a favore. Il problema era che dovevamo subire un altro gol. Ero terrorizzato che pareggiassimo, a tal punto che ho dovuto creare questo scontro di gioco che portò al rigore. Se non fosse stata una partita combinata, non avrei mai fatto un intervento del genere. Poi protestai con l’arbitro perché non potevi far capire ai compagni, all’allenatore che tu l’avessi fatto apposta. Era normale che si recitasse una parte. Quando poi si raggiunse il risultato, non contenti, subimmo anche il terzo gol, sempre con un errore mio che rivisto adesso è anche abbastanza imbarazzante. In questa partita, da parte nostra eravamo in tre: non voglio fare nomi perché non sono presenti qua, anche se i nomi sono scritti sulle carte. Dell’Atalanta non lo so, so di Doni perché è venuto prima della partita, degli altri non lo so”.
IL PM DI MARTINO — A «OpenSpace», infine, interviene il pm della Procura di Cremona Roberto Di Martino, titolare dell’inchiesta sul calcioscommesse partita nel 2011 dalla città lombarda, che dichiara: “Mi chiede se non credo più al calcio? Diciamo che sono molto perplesso, non riesco a essere convinto al 100%. Ciò che è emerso è molto meno di quello che poteva emergere”.

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Re: Calcioscommesse
« Reply #29 on: 10/20/15, 15:34 »
Il 18 febbraio udienza per il ct Conte

L’udienza preliminare del procedimento vede imputate altre 103 persone

(ANSA) – MILANO, 20 OTT – Si terrà il 18 febbraio prossimo davanti al gip di Cremona Pierpaolo Beluzzi l’udienza preliminare del procedimento che vede imputato il ct della Nazionale Antonio Conte e altri 103 nell’inchiesta sul calcioscommesse. In queste ore è notificato l’avviso di fissazione dell’udienza.

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Re: Calcioscommesse
« Reply #30 on: 01/07/16, 17:59 »
Calcioscommesse, filone Catanzaro: l’11 gennaio l’udienza del TFN

I deferimenti riguardano l’inchiesta denominata ‘Dirty Soccer’ sul calcio scommesse

Si terrà lunedì 11 gennaio alle ore 9 e nei giorni seguenti presso l’Hotel NH Vittorio Veneto (Corso D’Italia, 1 – Roma) l’udienza del Tribunale Federale Nazionale relativa ai deferimenti della Procura Federale a carico di 29 società di Serie B, Lega Pro, Lega Dilettanti e 52 soggetti riconducibili alle società in questione. I deferimenti riguardano l’inchiesta denominata ‘Dirty Soccer’ sul calcio scommesse avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro.

FIGC

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Re: Calcioscommesse
« Reply #31 on: 01/11/16, 15:40 »
Calcioscommesse, filone Catanzaro: oggi l’udienza del TFN

I deferimenti riguardano l’inchiesta denominata ‘Dirty Soccer’ sul calcio scommesse

Si terrà oggi, lunedì 11 gennaio, alle ore 9 e nei giorni seguenti presso l’Hotel NH Vittorio Veneto (Corso D’Italia, 1 – Roma) l’udienza del Tribunale Federale Nazionale relativa ai deferimenti della Procura Federale a carico di 29 società di Serie B, Lega Pro, Lega Dilettanti e 52 soggetti riconducibili alle società in questione. I deferimenti riguardano l’inchiesta denominata ‘Dirty Soccer’ sul calcio scommesse avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro.

FIGC

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