Author Topic: Giudice sportivo: un turno per Aquilani  (Read 172 times)

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Giudice sportivo: un turno per Aquilani
« on: 03/03/15, 15:55 »
Il giudice sportivo ha comunicato di aver squalificato undici giocatori per un turno: Torosidis (Roma), Aquilani (Fiorentina), Capelli (Cesena), Conti (Cagliari), Gazzola (Sassuolo), Joao Pedro (Cagliari), Hysaj (Empoli), Parolo (Lazio), Rispoli (Palermo), Stendardo (Atalanta) e Yanga Mbiwa (Roma). Inoltre, ammende per Roma (30.000 euro), Juventus (8.000) e Atalanta (3.000).

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Re: Giudice sportivo: un turno per Aquilani
« Reply #1 on: 03/03/15, 16:04 »
Gara Soc. SASSUOLO – Soc. LAZIO
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo fax pervenuto alle ore 14.06 del 2 marzo 2015) in merito al comportamento tenuto al 26° minuto del primo tempo dal calciatore Simone Zaza (Soc. Sassuolo) nei confronti del calciatore Stefan Radu (Soc. Lazio); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore bianco-celeste, procedente in possesso della palla nella zona centrale del campo, veniva contrastato frontalmente nell’azione dall’attaccante nero-verde che, con il braccio sinistro portato all’altezza della spalla, toccava al capo l’antagonista, che cadeva dolorante al suolo. Nessun provvedimento disciplinare veniva adottato dall’Arbitro che, su richiesta di questo Ufficio, dichiarava (con mail delle ore 14.31 del 2 marzo 2015) “In riferimento a quanto accaduto al 26° circa del primo tempo (Comunicazione del Giudice Sportivo), contatto tra il calciatore Sig. Zaza Simone n. 10 della soc. Sassuolo e il calciatore Sig. Radu Stefan n. 26 della soc. Lazio, confermo di aver visto direttamente il contatto valutandolo come normale contatto di giuoco”. Il comportamento dello Zaza è stato quindi “visto” dall’Arbitro e congruamente giudicato con una valutazione comunque insindacabile nel merito da questo Giudice, rendendo in tal modo la segnalazione del Procuratore federale carente della condizione di ammissibilità. P.Q.M. delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui alla premessa.
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata ritorno sostenitori delle Società Cagliari, Cesena, Internazionale, Juventus e Palermo hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. ROMA a) per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore alcuni petardi, lanciato nel recinto di giuoco due petardi ed una bottiglia di plastica e lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria tre bengala; b) per avere un componente della panchina, nel corso del primo tempo, fatto reiteratamente uso di una apparecchiatura rice-trasmittente; c) per avere suoi sostenitori, al 12° del primo tempo ed al 15° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser sul Direttore di gara; con recidiva reiterata specifica per i comportamenti di cui alle lettera a) e b); sanzione attenuta ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lett. b) CGS; per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori , nel corso della gara,
lanciato tre bengala nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso alcuni fumogeni e fatto esplodere un petardo nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

TOROSIDIS Vasileios (Roma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AQUILANI Alberto (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
CAPELLI Daniele (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
CONTI Daniele (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
GAZZOLA Marcello (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
GERALDINO DOS SANTOS Joao Pedro (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
HYSAJ Elseid (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PAROLO Marco (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
RISPOLI Andrea (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
STENDARDO Guglielmo (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
YANGA MBIWA Mapou Nzapali (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

MEGGIORINI Riccardo (Chievo Verona)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
LARANGEIRA Danilo (Udinese)
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE

BROZOVIC Marcelo (Internazionale)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

NAINGGOLAN Radja (Roma)
NUNES JESUS Juan Guilherme (Internazionale)
PJANIC Miralem (Roma)
VIDAL PARDO Arturo Erasmo (Juventus)
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE

ANTONELLI Luca (Milan)
GARGANO Walter Alejandr (Napoli)
GRECO Leandro (Hellas Verona)
MAGGIO Christian (Napoli)
QUINTA SANZIONE
CHIELLINI Giorgio (Juventus)
DE ROSSI Daniele (Roma)
KOULIBALY Kalidou (Napoli)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
D'ALESSANDRO Marco (Atalanta)
DAPRELA Fabio (Palermo)
DIAS DA COSTA Alex Rodrigo (Milan)
HEURTAUX Thomas (Udinese)
MORATA MARTIN Alvaro Borja (Juventus)
REGINI Vasco (Sampdoria)
VIDIC Nemanja (Internazionale)
SECONDA SANZIONE
BIANCO Paolo (Sassuolo)
DYBALA Paulo Exequiel (Palermo)
EVRA Patrice (Juventus)
LONGHI Alessandro (Sassuolo)
MENEZ Jeremy (Milan)
MUDINGAYI Gaby (Cesena)
PISANO Eros (Hellas Verona)
ZIELINSKI Piotr Sebastian (Empoli)
PRIMA SANZIONE
MAGNUSSON Hordur Bjorgvin (Cesena)
MURRU Nicola (Cagliari)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
QUINTA SANZIONE

EL KADDOURI Omar (Torino)
OKAKA CHUKA Stefano (Sampdoria)
PERICO Gabriele (Cesena)
SLITI TAIDER Saphir (Sassuolo)
VECINO FALERO Matias (Empoli)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
GOMEZ TALEB Juan Ignacio (Hellas Verona)
QUAGLIARELLA Fabio (Torino)
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (SECONDA SANZIONE)
BALDE DIAO Keita (Lazio): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso
in area di rigore avversaria.
SECONDA SANZIONE
DIAMANTI Alessandro (Fiorentina)

VIVIANO Emiliano (Sampdoria)
PRIMA SANZIONE
ETO'O Samuel (Sampdoria)
PERICA Stipe (Udinese)
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
NISTA Alessandro (Udinese): per avere, al 44° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
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