Author Topic: Decisioni del Giudice Sportivo  (Read 188 times)

Offline Chiesa

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Decisioni del Giudice Sportivo
« on: 02/10/15, 16:29 »
Gara Soc. LAZIO – Soc. GENOA
Il Giudice sportivo,
letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto nella quale,
tra l’altro, si attesta che circa il 50% dei 7.700 sostenitori della squadra laziale, collocati nel
settore denominato “Curva Nord”, indirizzavano ripetutamente (al 2°, 13°, 23°, 32°, 35°, 39°, 42°
e 45°) ai calciatori nn. 11 e 21 della squadra avversaria grida e cori inequivocabilmente espressivi
di “ discriminazione per motivi di razza” ex art. 11, n. 1 CGS;
valutata l’evidente rilevanza disciplinare di tale comportamento ex art. 11, n. 3 CGS per la sua
“dimensione” e per la sua “reale percettibilità”, come precisato dai collaboratori della Procura
federale, opportunamente posizionati nella zona centrale e in corrispondenza di entrambe le curve
dello stadio;
rilevato che per la Società bianco-celeste la precedente violazione di comportamenti
discriminatori dei propri sostenitori (C.U. n. 94 del 17 dicembre 2013) non è ostativa alla
concessione del beneficio di cui all’art. 16, n. 2bis e 3 CGS per la decorrenza dell’annuale
“periodo di prova”
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Soc. Lazio con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato
“Curva Nord” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un
periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga
violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la
nuova violazione.
* * * * * * * * *
Gara Soc. JUVENTUS – Soc. MILAN
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo fax pervenuto
alle ore 13.05 del 9 febbraio 2015) in merito al comportamento tenuto al 41° minuto del primo
tempo dal calciatore Giorgio Chiellini (Soc. Juventus) nei confronti del calciatore Giampaolo
Pazzini (Soc. Milan);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore bianco-nero, al
limite della propria area di rigore, nel prendere posizione onde impedire che il pallone, lanciato
dalla zona centrale del campo, raggiungesse l’attaccante rosso-nero, retrocedendo colpiva con il
braccio destro il capo dell’antagonista, che cadeva dolorante al suolo.
L’azione proseguiva senza che l’Arbitro adottasse alcun provvedimento disciplinare.
Il Direttore di gara, interpellato da questo Ufficio, dichiarava (con mail delle ore 13.16 del 9
febbraio) “…ho visto direttamente il contatto avvenuto tra il calciatore della Juventus Chiellini e
il calciatore del Milan Pazzini valutandolo come un normale contatto di giuoco in quanto il
Chiellini cercava di prendere posizione e tentare di anticipare di testa il suo diretto avversario”.
Il comportamento del Chiellini è stato quindi “visto” dall’Arbitro e congruamente giudicato, con
una valutazione comunque insindacabile nel merito da questo Giudice, rendendo in tal modo la
segnalazione del Procuratore federale carente della condizione di ammissibilità.
P.Q.M.
delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui alla
premessa ex art. 35, n. 1 punto 3) CGS.
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata ritorno sostenitori
delle Società Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Internazionale, Juventus, Lazio, Milan,
Napoli, Sampdoria e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3
CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 48° del
secondo tempo, intonato un coro insultante per motivi di origine territoriale; e per aver inoltre, al
36° del primo tempo, esposto uno striscione di grande dimensione, dal tenore insultante per il
Presidente della Società avversaria; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per
avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 20° del primo tempo,
intonato un coro insultante per motivi di origine territoriale; e per aver inoltre, nel corso della
gara, intonato cori ingiuriosi nei confronti del Direttore di gara; sanzione attenuata ex art. 13,
comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a
fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MARCHETTI Federico (Lazio): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in
possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CANA Lorik (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato
(Quarta sanzione).
GONZALEZ CASTRO Giancarlo (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
HOLEBAS Jose Lloyd (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
MAURI Stefano (Lazio): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta
sanzione).
MERTENS Dries (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
OKAKA CHUKA Stefano (Sampdoria): per comportamento non regolamentare in campo; già
diffidato (Quarta sanzione).
PASQUALE Giovanni (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
SLITI Saphir Taider (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
TEVEZ Carlos Alberto (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

HIGUAIN GONZALO Gerardo (Napoli)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
NONA SANZIONE

ROSSETTINI Luca (Cagliari)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
CAPELLI Daniele (Cesena)
DE SILVESTRI Lorenzo (Sampdoria)
GIORGI Luigi (Cesena)
MORGANELLA Michel (Palermo)
OBIANG AVOMO Pedro Mba (Sampdoria)
RIGONI Luca (Palermo)
SESTA SANZIONE
MEDEL SOTO Gary Alexis (Internazionale)
QUINTA SANZIONE
BERTOLACCI Andrea (Genoa)
CANNAVARO Paolo (Sassuolo)
DE FEUDIS Giuseppe (Cesena)
DEMAIO Sebastian (Genoa)
GLIK Kamil (Torino)
MARQUES LOUREIRO Allan (Udinese)
NUNES JESUS Juan Guilherme (Internazionale)
RONCAGLIA Sebastian (Genoa)
SILVA DUARTE Mario Rui (Empoli)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
BOVO Cesare (Torino)
BRIGHI Matteo (Sassuolo)
DE MIGUEL Rodriguez (Cesena)
DE VRIJ Stefan (Lazio)
SECONDA SANZIONE
BIONDINI Davide (Sassuolo)
HEURTAUX Thomas (Udinese)
MARQUES PINTO Rafael (Hellas Verona)
MCHEDLIDZE Levan (Empoli)
REGINI Vasco (Sampdoria)
PRIMA SANZIONE
BELLINI Gianpaolo (Atalanta)
ESSIEN Michael (Milan)
HALLBERG Melker (Udinese)
LAZAREVIC Dejan (Sassuolo)
LJAJIC Adem (Roma)
MPOKU EBUNGE Paul Jose (Cagliari)
PADOIN Simone (Juventus)
PAVOLETTI Leonardo (Genoa)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE

CANDREVA Antonio (Lazio)
GOMEZ GARCIA Mario (Fiorentina)
LESTIENNE Maxime (Genoa)
PADELLI Daniele (Torino)
PRIMA SANZIONE
PAREDES Leandro Daniel (Roma)
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