Gara soc. UDINESE – soc. JUVENTUS Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo fax pervenuto alle ore 12.35 odierne) in merito al comportamento tenuto al 34° minuto del primo tempo dal calciatore Carlos Tevez (Soc. Juventus) nei confronti del calciatore Thomas Heurtaux (Soc. Udinese); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore juventino, in prossimità dell’area di rigore avversaria ed a note vole distanza dall’azione in svolgimento, muovendosi nell’evidente ricerca di un favorevole posizionamento, con il braccio sinistro portato all’altezza della spalla, colpiva al capo il calciatore Udinese, che cadeva dolorante al suolo. L’Arbitro interveniva immediatamente, sanzionando tale comportamento con un calcio di punizione. Il Direttore di gara, interpellato da questo Ufficio, dichiarava (con mail delle ore 15.11 odierne) “... su segnalazione dell’Assistente n. 1 sanzionavo con un calcio di punizione diretto il comportamento falloso del giocatore della Juventus n. 10 Tevez”. Tale valutazione, insindacabile nel merito da questo Giudice, rende la segnalazione del Procuratore federale carente della condizione di ammissibilità. P.Q.M. delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui alla premessa ex art. 35, n. 1 punto 3) CGS.
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata ritorno sostenitori
delle Società Genoa, Milan, Napoli, Palermo e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 30.000,00 con diffida : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, effettuato un nutrito lancio di bottiglie di plastica piene d'acqua, accendini ed una moneta sul terreno di giuoco in di rezione di un Arbitro addizionale, che non veniva colpito; sanzione attenuta ex art. 14 in relazione all'art. 13 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. CESENA per avere suoi sostenitori, al 32° del secondo tempo, lanciato una bottiglia di plastica piena d'acqua verso il portiere della squadra avversaria, che non veniva colpito; sanzione attenuata ex art. 14 in relazione all'art. 13 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BURDISSO Nicolas Andres (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
DONKOR Isaac (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
MANOLAS Konstantinos (Roma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
SANSONE Nicola Domenico (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo.
SAPONARA Riccardo (Empoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ANDELKOVIC Sinisa (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
BERARDI Domenico (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
CROCE Daniele (Empoli): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
DESTRO Mattia (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
DI NATALE Antonio (Udinese): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
FLORENZI Alessandro (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
GAZZI Alessandro Carl (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
LICHTSTEINER Stephan (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
SILVESTRE Matias Augustin (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
ZAZA Simone (Sassuolo): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Ottava sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
CAPELLI Daniele (Cesena)
QUINTA SANZIONE
MARCHETTI Federico (Lazio)
NAINGGOLAN Radja (Roma)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
NONA SANZIONE
LUCARELLI Alessandro (Parma)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
GOBBI Massimo (Parma)
SESTA SANZIONE
ASTORI Davide (Roma)
CIGARINI Luca (Atalanta)
DE SILVESTRI Lorenzo (Sampdoria)
PAROLO Marco (Lazio)
STURARO Stefano (Genoa)
VALERO IGLESIAS Borja (Fiorentina)
QUINTA SANZIONE
MEDEL SOTO Gary Alexis (Internazionale)
RANOCCHIA Andrea (Internazionale)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
PINILLA FERRERA Mauricio (Atalanta)
THEREAU Cyril (Udinese)
VALDIFIORI Mirko (Empoli)
SECONDA SANZIONE
BOTTA MONTERO Ruben Alejandro (Chievo Verona)
GONZALEZ HERNANDEZ Alejandro (Cagliari)
MISSIROLI Simone (Sassuolo)
VIDIC Nemanja (Internazionale)
PRIMA SANZIONE
DOS SANTOS Mauricio (Lazio)
MARIGA Mcdonald (Parma)
MARQUES PINTO Rafael (Hellas Verona)
SAVIOLA FERNANDEZ Javier Pedro (Hellas Verona)
VAN GINKEL Wulfert (Milan)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
ICARDI Mauro Emanuel (Internazionale)
LONGO Samuele (Cagliari)
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
DI CARLO Domenico (Cesena): per avere, al 42° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale; in frazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
MARAN Rolando
(Chievo Verona): per avere, al 41° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
AMMONIZIONE
ANDREINI Giovanni (Parma): per avere, al 26° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale