Gara soc. SAMPDORIA – soc. PALERMO
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione (fax delle ore 14.35 del 26 gennaio 2015) ex art. 35 1.3 CGS circa la condotta tenuta al 37° del primo tempo dal calciatore Gonzalo Bergessio (soc. Sampdoria) nei confronti del calciatore Gonzalez Castro Giancarlo (soc. Palermo); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore sampdoriano, in possesso della palla nella zona centrale del campo e diretto verso l’area di rigore avversaria, veniva contrastato nell’azione dal calciatore palermitano, che lo “abbracciava” da tergo. Divincolandosi dalla “presa”, con il braccio destro portato all’altezza della spalla il calciatore blucerchiato colpiva al capo l’antagonista. L’Arbitro interveniva, sanzionando con un’ammonizione il comportamento del calciatore rosa-nero. Il Direttore di gara, interpellato da questo Ufficio, dichiarava (con mail delle ore 17.04 del 26 gennaio 2015) “... ho valutato che il n. 18 Bergessio faceva un movimento con il braccio congruo per liberarsi dalla trattenuta”. La segnalata condotta è stata quindi “vista” dall’Arbitro e disciplinarmente giudicata, con una valutazione non sindacabile da questo Giudice. P.Q.M. delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui alla premessa ex art. 35, n. 1 punto 3) CGS.
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a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata ritorno sostenitori delle Società Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Internazionale, Lazio, Napoli Sampdoria e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 22° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser verso due calciatori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso del gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi; sanzione attenuata ex art. 14 in relazione all'art.13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società con
cretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto ripetutamente all'Arbitro cori insultanti.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
MEXES Philippe (Milan): per avere, al 46° del secondo tempo, a giuoco in svolgimento, afferrato al collo un calciatore avversario trascinandolo al suolo e reiterando, dopo la consequenziale espulsione, tale violenta condotta.
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
KONE Gkergki Panagiotis (Udinese): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (una giornata); per condotta irriguardosa nei confronti degli Ufficiali di gara (art.19 n.4 lett. a) avendo, al 25° del secondo tempo, all'atto dell'espulsione contestato la decisione arbitrale, appoggiando entrambe la mani sul petto del Direttore di gara, spingendolo leggermente (due giornate).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ACERBI Francesco (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00
ANTONELLI Luca (Genoa): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quarta sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BASELLI Daniele (Atalanta): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).
BERTOLACCI Andrea (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
BIGLIA Lucas Rodrigo (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
D'AMBROSIO Danilo (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
DAINELLI Dario (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
EKDAL Albin (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
FLORO FLORES Antonio (Sassuolo): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
KOULIBALY Kalidou (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MARCHISIO Claudio (Juventus): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).
PIZARRO CORTEZ David Marcelo (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
RADU Stefanel Daniel (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
ROSSETTINI Luca (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
ZAZA Simone (Sassuolo)
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
LARANGEIRA Danilo (Udinese)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
ALBIOL TORTAJADA Raul (Napoli)
GAZZI Alessandro Carl (Torino)
SORIANO Roberto (Sampdoria)
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
CASCIONE Emmanuel (Cesena)
OBIANG AVOMO Pedro Mba (Sampdoria)
QUINTA SANZIONE
CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Fiorentina)
DE SILVESTRI Lorenzo (Sampdoria)
FREY Nicolas Sebasti (Chievo Verona)
HALLFREDSSON Emil (Hellas Verona)
ZUKANOVIC Ervin (Chievo Verona)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
ANDELKOVIC Sinisa (Palermo)
DENIS German Gustavo (Atalanta)
GONZALEZ CASTRO Giancarlo (Palermo)
HOLEBAS Jose Lloyd (Roma)
INLER Goekhan (Napoli)
PALETTA Gabriel Alejand (Parma)
PIRIS Ivan Rodrigo (Udinese)
POLI Andrea (Milan)
RENZETTI Francesco (Cesena)
YANGA MBIWA Mapou Nzapali (Roma)
SECONDA SANZIONE
BOLZONI Francesco (Palermo)
CAPUANO Marco (Cagliari)
DIAS DA COSTA Alex Rodrigo (Milan)
GERALDINO DOS SANTOS Joao Pedro (Cagliari)
ICARDI Mauro Emanuel (Internazionale)
KUCKA Juraj (Genoa)
MAURI Jose Agustin (Parma)
NIANG Mbaye (Genoa)
PRIMA SANZIONE
ARMERO Pablo Estifer (Milan)
BARBA Federico (Empoli)
CATALDI Danilo (Lazio)
DARMIAN Matteo (Torino)
GONCALVES VARELA Silvestre (Parma)
KRAJNC Luka (Cesena)
PALLADINO Raffaele (Parma)
SAPONARA Riccardo (Empoli)
SCHELOTTO Ezequiel Matias (Chievo Verona)
SORENSEN Frederik (Hellas Verona)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (SESTA SANZIONE)
VIDAL PARDO Arturo Erasmo (Juventus): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
MAURI Stefano (Lazio)
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
LEALI Nicola (Cesena)
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
PALEARI Franco (Palermo): per avere, all'11° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato platealmente una decisione arbitrale.
VIVIANI Fabio (Palermo): per avere, all'11° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato platealmente una decisione arbitrale.
AMMONIZIONE
GRITTI Tullio Gaetano (Genoa): per avere, al 35° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
MURGITA Roberto (Genoa): per avere, al 31° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
TAFANI Fabrizio (Palermo): per avere, al 13° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato l'operato arbitrale.
d) DIRIGENTI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00
BACCIN Dario (Palermo): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, contestato l'operato arbitrale rivolgendo al Direttore di gara espressioni ingiuriose.
TARE Igli (Lazio): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, contestato l'operato arbitrale rivolgendo al Direttore di gara espressioni ingiuriose.
e) OPERATORI SANITARI
AMMONIZIONE
GENOVESI Federico (Palermo): per avere, al 13° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato l'operato arbitrale.