Author Topic: Decisioni del GS  (Read 140 times)

Offline Chiesa

  • Administrator
  • *
  • Posts: 417894
  • Gender: Male
  • Sangue viola. Questo l'amore non si finisce mai!
Decisioni del GS
« on: 09/23/14, 02:22 »
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata andata sostenitori
delle Società Cesena, Genoa, Juventus e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario gene
re (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, al 10° del secondo tempo, rivolto alla tifoseria avversaria un coro insultante, espressivo di discriminazione territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 18° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e per avere inoltre, al 35° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser verso un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, acceso alcuni fumogeni e fatto esplodere un petardo nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso del gara, acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CHIEVO VERONA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa 3 minuti.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DE VRIJ Stefan (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE

MARQUEZ ALVAREZ Rafael (Hellas Verona)
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)
FREY Nicolas Sebasti (Chievo Verona): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

LUCCHINI Stefano (Cesena)
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
AQUILANI Alberto (Fiorentina)

BOVO Cesare (Torino)
EL KADDOURI Omar (Torino)
PELUSO Federico (Sassuolo)
RIGONI Luca (Palermo)
RODRIGUEZ PRADO Gonzalo Javier (Fiorentina)
PRIMA SANZIONE

ANTEI Luca (Sassuolo)
ASAMOAH Kwadwo (Juventus)
BELFODIL Ishak (Parma)
CALLEJON BUENO Jose Maria (Napoli)
CARMONA TELLO Carlos Emilio (Atalanta)
CASCIONE Emmanuel (Cesena)
DA SILVA PERES Bruno (Torino)
DEFREL Gregoire (Cesena)
DEMAIO Sebastian (Genoa)
FERNANDES BORGES Bruno Miguel (Udinese)
FERNANDEZ Matias Ariel (Fiorentina)
GABBIADINI Manolo (Sampdoria)
GASTALDELLO Daniele (Sampdoria)
GIORGI Luigi (Cesena)
GOBBI Massimo (Parma)
GOMEZ GARCIA Mario (Fiorentina)
LEDESMA Cristian Daniel (Lazio)
LOPEZ SILVA David (Napoli)
MAGNANELLI Francesco (Sassuolo)
MARCHISIO Claudio (Juventus)
MORGANELLA Michel (Palermo)
MUNTARI Sulley Ali (Milan)
NUNES JESUS Juan Guilherme (Internazionale)
OGBONNA Obinze Angelo (Juventus)
PIRES RIBERIO Jose Rodolfo (Internazionale)
RANOCCHIA Andrea (Internazionale)
ROSSETTINI Luca (Cagliari)
TORRES SANZ Fernando (Milan)
VECINO FALERO Matias (Empoli)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE

ALBIOL TORTAJADA Raul (Napoli)
LUCARELLI Alessandro (Parma)
RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Genoa)
PRIMA SANZIONE
FLORENZI Alessandro (Roma)
GALLOPPA Daniele (Parma)
LOPEZ Alonso Nicolas (Hellas Verona)
MEDEL SOTO Gary Alexis (Internazionale)
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
IACHINI Giuseppe (Palermo): per avere, al 42° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale uscendo dall'area tecnica; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
RAGNACCI Riccardo (Cesena): per avere, al 33° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
STANKOVIC Dejan (Udinese): per avere, al 45° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.
- AMORE MIO - LA LUCE DEL MATTINO