Author Topic: GS: Savic stop, due turni a Mihajlovic. Prova tv per Frey  (Read 222 times)

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Il Giudice Sportivo ha comunicato le sanzioni dopo la 31esima giornata. Come previsto è stato squalificato Savic per un turno e salterà dunque il match di domenica con l’Udinese. Per quanto riguarda le altre decisioni, da segnalare le due giornate di squalifica per Mihajlovic, espulso domenica contro i viola e sanzionato “per avere, al 49° del secondo tempo, contestato platealmente l’operato arbitrale, assumendo quindi un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Quarto Ufficiale e successivamente, all’atto del consequenziale allontanamento dal terreno di giuoco, nei confronti del Direttore di gara”. Tre giornata invece a Frey del Chievo con la prova tv, per aver colpito in modo violento e intenzionale Balotelli “con un calcio al gluteo destro”.

Questi gli altri squalificati per una giornata: Albertazzi (Verona), Vidal (Juve), Lucarelli (Parma), Rinaudo (Catania), Rossettini (Cagliari) e Stendardo (Atalanta). Richiesto invece un supplemento di indagini al procuratore federale per analizzare il comportamento dei tifosi della Juve al San Paolo per verificare se vi siano effettivamente stati cori che possano qualificarsi come “discriminazione territoriale” nei confronti di Napoli e dei napoletani.

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Gara soc. BOLOGNA – soc. ATALANTA
Il Giudice sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 CGS (a mezzo fax
pervenuto alle ore 11.45 del 31 marzo 2014) in merito al comportamento tenuto al 28° minuto del secondo tempo dal calciatore Marko Livaja (soc. Atalanta) nei confronti del calciatore Gyorgy Garics (soc. Bologna); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva:
le immagini televisive documentano che i due protagonisti del segnalato episodio, in occasione di un’azione di giuoco sviluppatasi nella zona centrale del campo, nell’intento di colpire di testa il pallone, venivano a stretto ed energico contatto. In tale frangente, il calciatore atalantino, con il braccio destro portato all’altezza della spalla, colpiva al volto l’antagonista, che cadeva dolorante al suolo. Il giuoco riprendeva poco dopo, senza che l’Arbitro adottasse alcun provvedimento disciplinare in quanto, come dichiarato su richiesta di questo Ufficio (con mail pervenuta alle ore 13.19 del 31 marzo 2014), il segnalato comportamento “non era stato visto” dagli Ufficiali di gara. Ritiene questo Giudice che il gesto del calciatore nero-azzurro, decisamente non regolamentare per l’incongrua “apertura” delle braccia in un contrasto aereo, non integri gli estremi della “condotta violenta”, sanzionabile ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS in quanto dalle immagini televisive non può essere dedotta con certezza quel la “intenzionalità lesiva”, che connota tale grave infrazione disciplinare, differenziandola da un “normale” fallo, riconducibile ad un eccesso di foga agonistica. P.Q.M. Delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Marko Livaja (soc. Atalanta).
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Gara soc. MILAN – soc. CHIEVO VERONA
Il Giudice sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 CGS (a mezzo fax
pervenuto alle ore 11.45 del 31 marzo 2014) in merito al comportamento tenuto al 1° minuto del secondo tempo dal calciatore Nicolas Sebastien Frey (soc. Chievo Verona) nei confronti del calciatore Mario Balotelli (soc. Milan); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva:
le immagini televisive documentano che i protagonisti dell’episodio segnalato, in conseguenza di un contrasto di giuoco nella zona centrale del campo, cadevano al suolo a stretto contatto. In tale frangente, il calciatore clivense, con un repentino movimento della gamba destra, colpiva con un calcio al gluteo destro l’antagonista, che stava ri
alzandosi e che ricadeva dolorante al suolo. Poco dopo il giuoco riprendeva senza che l’Arbitro adottasse alcun provvedimento disciplinare in quanto, come dichiarato su richiesta di questo Ufficio (con mail pervenuta alle ore 12.42 del 31 marzo 2014), il segnalato comportamento “non era stato visto” dagli Ufficiali di gara. Il gesto compiuto dal Frey integra inequivocabilmente per l’evidente volontarietà, l’energia impressa e la delicatezza della zona del corpo colpita gli estremi della “condotta violenta” sanzionabile ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS, conno tata, per consolidato orientamento interpretativo, dall’intenzionalità e dalla potenzialità lesiva. Ne consegue l’ammissibilità della “prova televisiva ” e la consequenziale sanzione, che appare equo quantificare nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M. delibera di sanzionare il calciatore Nicolas Sebastien Frey (soc. Chievo Verona), in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, con la squalifica di tre giornate effettive di gara.
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Gara soc. NAPOLI – soc. JUVENTUS
Il Giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale, ove si riferisce che sostenitori della soc.
Juventus, prima dell’inizio della gara ed al 42° del primo tempo, hanno rivolto ai sostenitori della soc. Napoli cori espressivi di discriminazione territoriale; invita il Procuratore federale a voler acquisire, e comunicare a questo Ufficio, ogni elemento utile per l’individuazione del settore dello Juventus Stadium ove fossero eventualmente soliti
collocarsi i responsabili di tale deprecabile comportamento.
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata ritorno
sostenitori delle Società Bologna, Juventus, Milan Napoli, Roma e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 30.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 34° e al 40° del secondo tempo, lanciato contro calciatori della squadra avversaria sul terreno di giuoco numerose bottigliette, senza conseguenze lesive; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato quattro bengala nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e un fumogeno nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14, n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e un fumogeno; entità della sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere, suoi sostenitori, all'inizio della gara, esposto per circa due minuti uno striscione dal tenore insultante per il Presidente della Lega Calcio Serie A.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, fatto esplodere due petardi nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ALBERTAZZI Michelangelo (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00

VIDAL PARDO Arturo Erasmo (Juventus): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Ottava sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
LUCARELLI Alessandro (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Dodicesima sanzione).
RINAUDO Fabian Andres (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
ROSSETTINI Luca (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
SAVIC Stefan (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
STENDARDO Guglielmo (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SESTA SANZIONE)

SAMUEL Walter Adrian (Internazionale): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
AMMONIZIONE
QUINTA SANZIONE

CASSANO Antonio (Parma)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

BONUCCI Leonardo (Juventus)
CANA Lorik (Lazio)
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE

BERGESSIO Gonzalo (Catania)
CACCIATORE Fabrizio (Hellas Verona)
EKDAL Albin (Cagliari)
INLER Goekhan (Napoli)
MENDES PEDRO Felipe Teodosio (Sassuolo)
STURARO Stefano (Genoa)
QUINTA SANZIONE
BERTOLACCI Andrea (Genoa)
DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Parma)
DE CARVALHO VIANA LIMA Anderson Hernan (Internazionale)
LARANGEIRA Danilo (Udinese)
MOSCARDELLI Davide (Bologna)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
ANTUNES DA SILVA Gabriel Moises (Udinese)
BELLUSCI Giuseppe (Catania)
LETO Sebastian (Catania)
LICHTSTEINER Stephan (Juventus)
OKAKA CHUKA Stefano (Sampdoria)
ONAZI Ogenyi Eddy (Lazio)
SECONDA SANZIONE
ACQUAFRESCA Robert (Bologna)
BERARDI Gaetano (Sampdoria)
CASTELLINI Paolo (Livorno)
IZCO Mariano Julio (Catania)
LIVAJA Marko (Atalanta)
ROMAGNOLI Alessio (Roma)
WOLSKI Rafal (Fiorentina)
PRIMA SANZIONE
BUSS Henrique (Napoli)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
QUINTA SANZIONE

EL KADDOURI Omar (Torino)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
MATOS SANTOS PINTO Ryder (Fiorentina)

SECONDA SANZIONE
BOTTA MONTERO Ruben Alejandro (Internazionale)
CANDREVA Antonio (Lazio)
c) ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
MIHAJLOVIC Sinisa (Sampdoria): per avere, al 49° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale, assumendo quindi un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Quarto Ufficiale e successivamente, all'atto del consequenziale allontanamento dal terreno di giuoco, nei confronti del Direttore di gara.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
FOSCHI Luciano (Livorno): per avere, al 31° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
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