Gara soc. LAZIO – soc. MILAN
Il Giudice sportivo, letto il referto arbitrale concernente la gara soc. Lazio – soc. Milan del 23 marzo 2014 nel quale,
tra l’altro, si attesta che “ al 4°, 6°, 12° e 32° pt dalla curva dei tifosi della Lazio venivano intonati i seguenti cori – Seedorf tu sei in figlio di p......, buu, buu, buu!!- e di seguito – Lotito tu sei in figlio di p......, buu, buu, buu!!- tali cori sembravano indirizzati più alle singole persone che non propriamente al solo scopo razziale”; letta altresì la relazione dei collaboratori della Procura federale, che hanno riferito di tali beceri cori esprimendo un’analoga valutazione; ritenuto, pertanto, che il segnalato comportamento non sia espressivo di “discriminazione per
motivi di razza” nei confronti dell’allenatore della squadra rosso-nera, sanzionabile ex art. 11, nn. 1 e 3 CGS, ma integri gli estremi di una condotta disciplinarmente rilevante ex art. 12 n. 3 CGS, P.Q.M. delibera di sanzionare la
soc. Lazio con l’ammenda di € 40.000,00; entità della sanzione attenuata ex art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata ritorno sostenitori
delle Società Bologna, Catania, Genoa, Hellas Verona, Lazio e Napoli hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, verso il 35° del primo tempo, indirizzato reiteratamente un fascio di luce-laser sull'Arbitro; entità della sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 13° e 28° del secondo tempo, fatto esplodere nel recinto di giuoco due petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori, al 47° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; entità della sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BERGESSIO Gonzalo (Catania): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
DESSENA Daniele (Cagliari): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto all'Arbitro un'espressione irrispettosa.
GHOULAM Faouzi (Napoli): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BASTA Dusan (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
DEMAIO Sebastian (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
DONADEL Marco (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
LULIC Senad (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
POLI Andrea (Milan): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
QUINTA SANZIONE
HIGUAIN GONZALO Gerardo (Napoli)
SECONDA SANZIONE
ROLIN FERNANDEZ German Alexis (Catania)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)
LUCARELLI Alessandro (Parma)
RODRIGUEZ PRADO Gonzalo Javier (Fiorentina)
AMMONIZIONE
NONA SANZIONE
PINZI Giampiero (Udinese)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
GASTALDELLO Daniele (Sampdoria)
ROSSETTINI Luca (Cagliari)
STENDARDO Guglielmo (Atalanta)
SESTA SANZIONE
CIGARINI Luca (Atalanta)
GAZZOLA Marcello (Sassuolo)
JANKOVIC Bosko (Hellas Verona)
QUINTA SANZIONE
ASTORI Davide (Cagliari)
BURDISSO Nicolas Andres (Genoa)
LEDESMA Cristian Daniel (Lazio)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
CHRISTODOULOPOULOS Lazaros (Bologna)
PEREA VARGAS Bryan Andres (Lazio)
SECONDA SANZIONE
CANNAVARO Paolo (Sassuolo)
CHERUBIN Nicolo (Bologna)
GYOMBER Norbert (Catania)
PERICO Gabriele (Cagliari)
SANSONE Gianluca (Sampdoria)
PRIMA SANZIONE
ESSIEN Michael (Milan)
MUNARI Gianni (Parma)
NICA Constantin (Atalanta)
OSVALDO Pablo Daniel (Juventus)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
CONSIGLI Andrea (Atalanta)
KONATE Moussa (Genoa)
MATRI Alessandro (Fiorentina)
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
MASUCCI Gaetano (Sassuolo)
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
CONTE Antonio (Juventus): per avere, al 27° del primo tempo, con testato platealmente l'operato arbitrale uscendo dall'area tecnica.
MARAN Rolando (Catania): per avere, al 27° del primo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale uscendo dall'area tecnica.