a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata ritorno sostenitori
delle Società Atalanta, Genoa, Hellas Verona, Juventus, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, e Torino, hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente
nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 3° ed al 7° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser sul terreno di giuoco; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco cinque fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 14, n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, all'11° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser su un calciatore della squadra avversaria e su un Arbitro addizionale; entità della sanzione attenuata ex art. 14, n 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, prima e nel corso della gara, rivolto cori insultanti agli Ufficiali di gara.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, accesso tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
CONTI Daniele (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere inoltre, al termine della gara, nel corridoio che adduce agli spogliatoi, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa, colp
endo contestualmente una porta con un pugno (due giornate di squalifica).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ABBIATI Christian (Milan): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
EMEGHARA Innocent (Livorno): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
MBAYE Ibrahima (Livorno): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
HETEMAJ Perparim (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
KRHIN Rene (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MARCHIONNI Marco (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
PISANO Francesco (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
POGBA Paul Labile (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
STURARO Stefano (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
RADU Stefanel Daniel (Lazio)
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
GARICS Gyorgy (Bologna)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
DARMIAN Matteo (Torino)
SCULLI Giuseppe (Genoa)
SECONDA SANZIONE
DONATI Massimo (Hellas Verona)
PRIMA SANZIONE
GONZALEZ LUENGO Alvaro Rafael (Lazio)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)
RIGONI Luca (Chievo Verona)
AMMONIZIONE
DECIMA SANZIONE
NAINGGOLAN Radja (Roma)
PEREZ AGUADO Diego Fernando (Bologna)
NONA SANZIONE
GLIK Kamil (Torino)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
PINILLA FERRERA Mauricio (Cagliari)
SESTA SANZIONE
BONERA Daniele (Milan)
GILARDINO Alberto (Genoa)
ROSSETTINI Luca (Cagliari)
VIDAL PARDO Arturo Erasmo (Juventus)
QUINTA SANZIONE
BOVO Cesare (Torino)
FRELLO FILHO Jorge Luiz (Napoli)
INLER Goekhan (Napoli)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
ARIAUDO Lorenzo (Sassuolo)
CAMBIASSO Esteban Matias (Internazionale)
DEL GROSSO Cristiano (Atalanta)
DEMAIO Sebastian (Genoa)
MEXES Philippe (Milan)
MISSIROLI Simone (Sassuolo)
SECONDA SANZIONE
OKAKA CHUKA Stefano (Sampdoria)
WIDMER Silvan Dominic (Udinese)
PRIMA SANZIONE
ALBERTAZZI Michelangelo (Hellas Verona)
CECCHERINI Federico (Livorno)
OBI Joel Chukwuma (Parma)
RAMI Adil (Milan)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
MAGNANELLI Francesco (Sassuolo)
PERUZZI LUCCHETTI Gino (Catania)
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
RINAUDO Leandro (Livorno)
SECONDA SANZIONE
LETO Sebastian (Catania)
SANSONE Nicola Domenico (Sassuolo)
PRIMA SANZIONE
RUBIN Matteo (Chievo Verona)
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
TOMEI Francesco (Sassuolo): per avere, al 38° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale entrando per breve tratto sul terreno di giuoco.
d) DIRIGENTI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MORINI Remo (Sassuolo): per avere, al 39° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
CAIRO Urbano (Torino): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, contestato l'operato degli Ufficiali di gara rivolgendo loro un espressione irrispettosa; infrazione rilevata da un Arbitro addizionale.