Author Topic: G.S.: Rischio multa per Fiorentina  (Read 208 times)

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G.S.: Rischio multa per Fiorentina
« on: 03/10/14, 19:03 »
Il giudice sportivo sta aspettando una nuova relazione su quanto avvenuto in Juve-Fiorentina. Le offese ai morti dell’Heysel da parte dei tifosi viola e i cori antisemiti da parte bianconera, non sono stati puniti finora ma il rischio -concreto- è che la Juve possa veder chiusa la Curva Sud oltre a ricevere una multa. La stessa verso la Fiorentina, fino a 50 mila euro. Ecco il comunicato sul sito della Lega Serie A:

Il Giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che” nel corso della gara, ed in particolare nei primi dieci minuti del primo tempo, una parte dei tifosi stipati nella Curva Sud della Juventus intonava un coro le cui parole non sono state percepite dagli scriventi e comunque non erano distinguibili a causa del brusio creato dalle 40.000 presenze di spettatori”; considerato che tale insultante coro, dal biasimevole tenore antisemita, è sufficientemente intellegibile nel file-video allegato come relazione integrativa dalla stessa Procura federale manda al Procuratore federale affinché voglia acquisire, anche tramite l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive presso il Ministero dell’Interno, e di riferire a questo Giudice ogni ulteriore circostanza utile per valutare la dimensione e la percettibilità di tale condotta, nonché in merito all’esposizione nel settore occupato dai sostenitori della soc. Fiorentina di una sorta di manifesto dal tenore asseritamente insultante la memoria della tragedia dell’Heysel.
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Re: G.S.: Rischio multa per Fiorentina
« Reply #1 on: 03/10/14, 21:38 »
Gara soc. NAPOLI -soc. ROMA
Il Giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che
nel corso della gara (13°, 16°, 18° e 22° del primo tempo ed 1° del secondo tempo) i sostenitori della soc. Roma hanno indirizzato ai sostenitori della squadra avversaria insultanti cori espressivi di discriminazione territoriale
manda al Procuratore federale affinché voglia acquisire, anche tramite l’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive presso il Ministero dell’Interno, e di riferire a questo Giudice ogni circostanza utile per l’individuazione del settore occupato presso lo stadio Olimpico da tali sostenitori della soc. Roma.
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della ottava giornata ritorno sostenitori
delle Società Bologna, Catania, Juventus, Napoli e Roma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 30.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere nel recinto di giuoco alcuni petardi e lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria due bengala e due bottiglie di plastica; per avere inoltre, prima dell'inizio della gara, indirizzato un fascio di luce-laser verso un calciatore della squadra avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza..
Ammenda di € 30.000,00: alla Soc. ROMA per avere, nel corso della gara, un componente della panchina con funzione di allenatore in seconda, fatto uso reiteratamente di una apparecchiaturarice-trasmittente (Regola n. 4 del Regolamento del giuoco del calcio); con recidiva specifica; per avere suoi sostenitori fatto esplodere nel proprio settore un petardo, cagionando in tal modo lesioni personali ad uno steward; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere due petardi; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AVELAR Fernando (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CANDREVA Antonio (Lazio): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento non regolamentare in campo.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ASTORI Davide (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
CANINI Michele (Chievo Verona): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
COFIE Isaac (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
DE SCIGLIO Mattia (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
FERNANDES BORGES Bruno Miguel (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PALETTA Gabriel (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
SISENANDO Maicon Douglas (Roma): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
VIVES Giuseppe (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Dodicesima sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
NONA SANZIONE

BARRIENTOS Pablo Cesar (Catania)
QUINTA SANZIONE
BERGESSIO Gonzalo (Catania)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
MORETTI Emiliano (Torino)
TACHTSIDIS Panagiotis (Torino)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)

GRECO Leandro (Livorno)
AMMONIZIONE
DECIMA SANZIONE

LUCARELLI Alessandro (Parma)
RODRIGUEZ PRADO Gonzalo Javier (Fiorentina)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
AQUILANI Alberto (Fiorentina)

QUINTA SANZIONE
ANTEI Luca (Sassuolo)
ASAMOAH Kwadwo (Juventus)
GOBBI Massimo (Parma)
MENDES PEDRO Felipe Teodosio (Sassuolo)
MUNTARI Sulley Ali (Milan)
VIDAL PARDO Arturo Erasmo (Juventus)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
BIAGIANTI Marco (Livorno)
SAVIC Stefan (Fiorentina)
SORIANO Roberto (Sampdoria)
SECONDA SANZIONE
DARMIAN Matteo (Torino)
DEMAIO Sebastian (Genoa)
GONTAN GALLARDO Sergio (Catania)
KONATE Moussa (Genoa)
MEXES Philippe (Milan)
MOTTA Marco (Genoa)
SALA Jacopo (Hellas Verona)
TADDEI FERRANTE Rodrigo (Roma)
PRIMA SANZIONE
BALDE DIAO Keita (Lazio)
CIRIGLIANO Adrian Ezequiel (Hellas Verona)
PAPONI Daniele (Bologna)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE

CALLEJON BUENO Jose Maria (Napoli)
QUINTA SANZIONE
DE SILVESTRI Lorenzo (Sampdoria)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
AVRAMOV Vlada (Cagliari)
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (SECONDA SANZIONE)
MATOS SANTOS PINTO Ryder (Fiorentina):
per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.
SECONDA SANZIONE
CONSIGLI Andrea (Atalanta)
PRIMA SANZIONE
DOS SANTOS MACHADO Claiton (Chievo Verona)
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
GASPERINI Gian Piero (Genoa): per avere, al 47° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale uscendo dal recinto di giuoco.
LANNA Salvatore (Chievo Verona): per avere, al 46° del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.
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