COMUNICATO UFFICIALE N. 138 DEL 3 marzo 2013
Gara soc. ROMA – soc. INTERNAZIONALE Il Giudice sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo fax pervenuto alle ore 12.29 odierne) in merito al comportamento tenuto al 37° minuto del primo tempo dal calciatore Daniele De Rossi (soc. Roma) nei confronti del calciatore Mauro Manuel Icardi (soc. Inter);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva:
le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore giallo-rosso, nella propria area di rigore particolarmente affollata per l’esecuzione di un calcio di punizione concesso in zona d’attacco alla squadra avversaria, nel contrastare a stretto contatto l’azione del calciatore nero-azzurro, appoggiava con veemenza la mano destra sul capo dell’antagonista e quindi, in rapida successione, con la stessa mano colpiva da tergo l’Icardi con un pugno al volto. Il giuoco proseguiva senza che l’Arbitro adottasse alcun provvedimento disciplinare in quanto,
come dichiarato su richiesta di questo Ufficio (con mail pervenuta alle ore 13.50 odierne), il segnalato comportamento “non era stato rilevato” dagli Ufficiali di gara. Il gesto compiuto dal De Rossi integra inequivocabilmente per l’evidente volontarietà, l’energia impressa e la delicatezza della zona del corpo colpita gli estremi della “condotta violenta”
sanzionata ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS, connotata, per consolidato orientamento interpretativo, dall’intenzionalità e dalla potenzialità lesiva. Ne consegue l’ammissibilità della “prova televisiva” e la sanzionabilità del segnalato
comportamento, che appare equo quantificare nella misura indicata nel dispositivo. P.Q.M. delibera di sanzionare il calciatore Daniele De Rossi (soc. Roma), in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, con la squalifica di
tre giornate effettive di gara.
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Gara soc. ROMA – soc. INTERNAZIONALE Il Giudice sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo fax pervenuto alle ore 12.30 odierne) in merito al comportamento tenuto al 40° minuto del secondo tempo dal calciatore Juan Jesus Nunes (soc. Inter) nei confronti del calciatore Alessio Romagnoli (soc. Roma);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva:
le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore nero-azzurro, nella propria area di rigore particolarmente a ffollata per l’esecuzione di un calcio d’angolo, nel contrastare a stretto contatto l’azione del calciatore giallo-rosso, con un repentino movimento del braccio sinistro, colpiva da tergo con un pugno alla schiena l’antagonista, che si accasciava dolorante al suolo. Dopo una breve interruzione, il giuoco riprendeva senza che l’Arbitro adottasse alcun provvedimento disciplinare in quanto, come dichiarato su richiesta di questo Ufficio (con mail
pervenuta alle ore 13.50 odierne), il segnalato comportamento “non era stato rilevato” dagli Ufficiali di gara.
Il gesto compiuto dal Nunes, del tutto avulso dal contesto agonistico per la distanza dal pallone a cui si trovavano entrambi i protagonisti, integra inequivocabilmente per l’evidente volontarietà, l’energia impressa e la delicatezza della zona del corpo colpita gli estremi della “condotta violenta” sanzionata ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS, connotata, per consolidato orientamento interpretativo, dall’intenzionalità e dalla potenzialità lesiva. Ne consegue l’ammissibilità della “prova televisiva” e la sanzionabilità del segnalato comportamento, che appare equo quantificare nella misura indicata nel dispositivo. P.Q.M. delibera di sanzionare il calciatore Juan Jesus Nunes (soc. Inter), in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, con la squalifica di tre giornate effettive di gara.
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata ritorno sostenitori
delle Società Atalanta, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Juventus, Milan, Napoli, Parma, Roma e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio e nel corso della gara, rivolto continuativamente pesanti insulti ed espressioni minacciose agli Ufficiali di gara.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 21° del primo tempo, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
BERARDI Domenico (Sassuolo): per avere, al 26° del secondo tempo, colpito volontariamente un calciatore avversario con una gomitata al volto (ex art. 19 n. 4 lett. b CGS).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA
EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE
CRISTALDO Jonatan (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere, al 37° del secondo tempo, nel tentativo di divincolarsi, colpito con una manata non violenta il volto di un calciatore avversario.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BELLUSCI Giuseppe (Catania): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
BOSTJAN Cesar (Chievo Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BERTOLACCI Andrea (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
BOVO Cesare (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
BURDISSO Nicolas Andres (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
DAINELLI Dario (Chievo Verona): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
GLIK Kamil (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
LARANGEIRA Danilo (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MAKSIMOVIC Nikola (Torino): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).
MORLEO Archimede (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PIRLO Andrea (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
SAMUEL Walter Adrian (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
TOMOVIC Nenad (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
ZAZA Simone (Sassuolo): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Ottava sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
CHRISTODOULOPOULOS Lazaros (Bologna)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
DECIMA SANZIONE
RIGONI Luca (Chievo Verona)
NONA SANZIONE
LUCARELLI Alessandro (Parma)
PEREZ AGUADO Diego Fernando (Bologna)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
LULIC Senad (Lazio)
OBIANG AVOMO Pedro Mba (Sampdoria)
SESTA SANZIONE
CARMONA TELLO Carlos Emilio (Atalanta)
CIANI Michael Henri (Lazio)
COSSU Andrea (Cagliari)
MBAYE Ibrahima (Livorno)
PINILLA FERRERA Mauricio (Cagliari)
QUINTA SANZIONE
BONERA Daniele (Milan)
BRITOS CABRERA Miguel Angel (Napoli)
GAZZOLA Marcello (Sassuolo)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
MAGGIO Christian (Napoli)
PASQUAL Manuel (Fiorentina)
STURARO Stefano (Genoa)
SECONDA SANZIONE
BENASSI Marco (Livorno)
MORAS Evangelos (Hellas Verona)
PRIMA SANZIONE
GARCIA Renan (Sampdoria)
OKAKA CHUKA Stefano (Sampdoria)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI
€ 2.000,00 (QUINTA SANZIONE)
AMBROSINI Massimo (Fiorentina): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.
AMMONIZIONE
QUINTA SANZIONE
MANTOVANI Andrea (Bologna)
MARCHISIO Claudio (Juventus)
PRIMA SANZIONE
IBRAIMI Agim (Cagliari)
MARCHETTI Federico (Lazio)
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
SULLO Salvatore (Torino): per avere, al 36° del primo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.