Author Topic: G.S. chiude curva Cagliari con la condizionale  (Read 285 times)

Offline Chiesa

  • Administrator
  • *
  • Posts: 417894
  • Gender: Male
  • Sangue viola. Questo l'amore non si finisce mai!
Razzismo, G.S. chiude curva Cagliari con la condizionale

Come riporta il comunicato del Giudice Sportivo, è stata disposta la chiusura con la condizionale della Curva Nord dello stadio del Cagliari, prossimo avversario della Fiorentina. Alla base dell”accusa ci sono i cori di discriminazione razzista di cui è stato oggetto Mario Balotelli, che a sua volta si è preso una giornata di squalifica e 10.000 euro di multa.
- AMORE MIO - LA LUCE DEL MATTINO

Offline Chiesa

  • Administrator
  • *
  • Posts: 417894
  • Gender: Male
  • Sangue viola. Questo l'amore non si finisce mai!
Re: G.S. chiude curva Cagliari con la condizionale
« Reply #1 on: 01/27/14, 20:03 »
G.S. ferma Cossu, 9 società multate

Secondo quanto deciso dal giudice sportivo, sono state multate 9 società per quanto successo nella giornata di ieri. Queste sono Bologna e Livorno (10.000 euro), Napoli (8.000 euro), Juventus (4.000 euro), Genoa e Lazio (3.000 euro), Verona, Inter e Torino (2.000 euro). Tra i giocatori viene invece fermato Cossu del Cagliari, prossimo avversario della Fiorentina a causa del giallo rimediato da diffidato nella giornata di ieri contro il Milan. Ammonito nella Fiorentina Cuadrado, arrivato alla sesta sanzione.
- AMORE MIO - LA LUCE DEL MATTINO

Offline Chiesa

  • Administrator
  • *
  • Posts: 417894
  • Gender: Male
  • Sangue viola. Questo l'amore non si finisce mai!
Re: G.S. chiude curva Cagliari con la condizionale
« Reply #2 on: 01/27/14, 20:19 »
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata ritorno sostenitori
delle Società Fiorentina, Hellas Verona, Juventus Lazio, Livorno, Napoli, Roma, Sampdoria e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio se
ttore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere un componente dalla panchina aggiuntiva, al 20° ed al 34° del secondo tempo, fatto uso di un'apparecchiatura rice-trasmittente per ricevere e fornire indicazioni in merito alle s
ostituzioni contestualmente disposte (Regola n. 4 del Regolamento del giuoco del calcio); infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto ontinuativamente ad un Assistente pesanti insulti; per avere inoltre suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi fumogeni e petardi nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto reiteratamente grida e cori ingiuriosi ad un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro petardi nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. GENOA a titolo di responsabilità oggettiva, per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 1° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al termine della gara, nel proprio settore, acceso un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BRIVIO Davide (Atalanta): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
BUFFON Gianluigi (Juventus): per avere commesso un intervento fallo so su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

BALOTELLI BARWUAH Mario (Milan): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Ottava sanzione); per avere rivolto al pubblico un gesto provocatorio ed insultante (infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ANTEI Luca (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
CARMONA TELLO Carlos Emilio (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
CODA Andrea (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
COSSU Andrea (Cagliari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
GRECO Leandro (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
NAINGGOLAN Radja (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (NONA SANZIONE)

DIAMANTI Alessandro (Bologna): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
PINZI Giampiero (Udinese)
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE

CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Fiorentina)
PRIMA SANZIONE
BURDISSO Nicolas Andres (Genoa)
KUZMANOVIC Zdravko (Internazionale)
MARQUES PINTO Rafael (Hellas Verona)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)

BOSTJAN Cesar (Chievo Verona)
AMMONIZIONE
DECIMA SANZIONE

CONTI Daniele (Cagliari)
NONA SANZIONE
VIVES Giuseppe (Torino)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
COSTA Andrea (Sampdoria)
MANFREDINI Thomas (Sassuolo)
SESTA SANZIONE
BERARDI Domenico (Sassuolo)
PAROLO Marco (Parma)
YEPES Mario Alberto (Atalanta)
QUINTA SANZIONE
BENALOUANE Yohan (Atalanta)
BONUCCI Leonardo (Juventus)
GABBIADINI Manolo (Sampdoria)
OBIANG AVOMO Pedro Mba (Sampdoria)
ZAZA Simone (Sassuolo)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
ACQUAH Afriyie (Parma)
AGYEMAN BADU Emmanuel (Udinese)
DAINELLI Dario (Chievo Verona)
LEGROTTAGLIE Nicola (Catania)
MARQUES LOUREIRO Allan (Udinese)
ROSI Aleandro (Sassuolo)
SOUZA ORESTES Romulo (Hellas Verona)
SECONDA SANZIONE
BARDI Francesco (Livorno)
BERTOLACCI Andrea (Genoa)
BIAVA Giuseppe (Lazio)
BIONDINI Davide (Sassuolo)
CABRERA ACEVEDO Matias Julio (Cagliari)
DESTRO Mattia (Roma)
HALLFREDSSON Emil (Hellas Verona)
MAGGIO Christian (Napoli)
MAKSIMOVIC Nikola (Torino)
RINAUDO Fabian Andres (Catania)
PRIMA SANZIONE
CONSIGLI Andrea (Atalanta)
DEMAIO Sebastian (Genoa)
MASIELLO Salvatore (Torino)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

PADELLI Daniele (Torino)
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE

BIANCHI Rolando (Bologna)
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
CORINI Eugenio (Chievo Verona): per essere, al 47° del secondo tempo, nonostante i ripetuti richiami, uscito dall’area tecnica, contestando l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
d) DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEL L'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 3 FEBBRAIO 2014
DIBROGNI Massimiliano (Hellas Verona): per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose.
- AMORE MIO - LA LUCE DEL MATTINO

Offline Chiesa

  • Administrator
  • *
  • Posts: 417894
  • Gender: Male
  • Sangue viola. Questo l'amore non si finisce mai!
Re: G.S. chiude curva Cagliari con la condizionale
« Reply #3 on: 01/30/14, 18:37 »
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Coppa Italia

a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso degli quarti di finale sostenitori delle
Società Fiorentina, Juventus, Napoli e Roma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 35.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, verso il 33° del secondo tempo ed al termine della gara, lanciato petardi, fumogeni ed oggetti di varia natura nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lettere a) e b) CGS; per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza; per avere infine, nel corso della gara, un componente della
panchina con funzione di allenatore in seconda, fatto uso reiteratamente di una apparecchiatura rice-trasmittente (Regola n. 4 del Regolamento del giuoco del calcio); recidiva specifica; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.
Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, verso il 33° del secondo tempo ed al termine della gara, lanciato petardi, fumogeni ed oggetti di varia natura nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lettere a) e b) CGS; per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 37° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14, n. 5 in relazione all’art. 13 lettera a) e b) CGS; per avere la
Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

HONDA Keisuke (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).
LARANGEIRA Danilo (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).
MEXES Philippe (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE

GIOVINCO Sebastian (Juventus)
LULIC Senad (Lazio)
VIDAL PARDO Arturo Erasmo (Juventus)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE

BIRSA Valter (Milan)
CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Fiorentina)
DE SCIGLIO Mattia (Milan)
EL MOUTTAQUI BENATIA Benatia Medhi (Roma)
EMANUELSON Urby (Milan)
FLORENZI Alessandro (Roma)
FRELLO FILHO Jorge Luiz (Napoli)
GIACOMAZZI Guillermo Gonza (Siena)
HEURTAUX Thomas (Udinese)
HIGUAIN GONZALO Gerardo (Napoli)
LAZZARI Andrea (Udinese)
PELUSO Federico (Juventus)
PULZETTI Nico (Siena)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
ILICIC Josip (Fiorentina)
RONCAGLIA FACUNDO Sebastian (Fiorentina)

- AMORE MIO - LA LUCE DEL MATTINO