a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata ritorno sostenitori
delle Società Fiorentina, Hellas Verona, Juventus Lazio, Livorno, Napoli, Roma, Sampdoria e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio se
ttore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere un componente dalla panchina aggiuntiva, al 20° ed al 34° del secondo tempo, fatto uso di un'apparecchiatura rice-trasmittente per ricevere e fornire indicazioni in merito alle s
ostituzioni contestualmente disposte (Regola n. 4 del Regolamento del giuoco del calcio); infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto ontinuativamente ad un Assistente pesanti insulti; per avere inoltre suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi fumogeni e petardi nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto reiteratamente grida e cori ingiuriosi ad un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro petardi nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. GENOA a titolo di responsabilità oggettiva, per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 1° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al termine della gara, nel proprio settore, acceso un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BRIVIO Davide (Atalanta): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
BUFFON Gianluigi (Juventus): per avere commesso un intervento fallo so su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00
BALOTELLI BARWUAH Mario (Milan): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Ottava sanzione); per avere rivolto al pubblico un gesto provocatorio ed insultante (infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ANTEI Luca (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
CARMONA TELLO Carlos Emilio (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
CODA Andrea (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
COSSU Andrea (Cagliari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
GRECO Leandro (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
NAINGGOLAN Radja (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (NONA SANZIONE)
DIAMANTI Alessandro (Bologna): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
PINZI Giampiero (Udinese)
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Fiorentina)
PRIMA SANZIONE
BURDISSO Nicolas Andres (Genoa)
KUZMANOVIC Zdravko (Internazionale)
MARQUES PINTO Rafael (Hellas Verona)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)
BOSTJAN Cesar (Chievo Verona)
AMMONIZIONE
DECIMA SANZIONE
CONTI Daniele (Cagliari)
NONA SANZIONE
VIVES Giuseppe (Torino)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
COSTA Andrea (Sampdoria)
MANFREDINI Thomas (Sassuolo)
SESTA SANZIONE
BERARDI Domenico (Sassuolo)
PAROLO Marco (Parma)
YEPES Mario Alberto (Atalanta)
QUINTA SANZIONE
BENALOUANE Yohan (Atalanta)
BONUCCI Leonardo (Juventus)
GABBIADINI Manolo (Sampdoria)
OBIANG AVOMO Pedro Mba (Sampdoria)
ZAZA Simone (Sassuolo)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
ACQUAH Afriyie (Parma)
AGYEMAN BADU Emmanuel (Udinese)
DAINELLI Dario (Chievo Verona)
LEGROTTAGLIE Nicola (Catania)
MARQUES LOUREIRO Allan (Udinese)
ROSI Aleandro (Sassuolo)
SOUZA ORESTES Romulo (Hellas Verona)
SECONDA SANZIONE
BARDI Francesco (Livorno)
BERTOLACCI Andrea (Genoa)
BIAVA Giuseppe (Lazio)
BIONDINI Davide (Sassuolo)
CABRERA ACEVEDO Matias Julio (Cagliari)
DESTRO Mattia (Roma)
HALLFREDSSON Emil (Hellas Verona)
MAGGIO Christian (Napoli)
MAKSIMOVIC Nikola (Torino)
RINAUDO Fabian Andres (Catania)
PRIMA SANZIONE
CONSIGLI Andrea (Atalanta)
DEMAIO Sebastian (Genoa)
MASIELLO Salvatore (Torino)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
PADELLI Daniele (Torino)
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
BIANCHI Rolando (Bologna)
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
CORINI Eugenio (Chievo Verona): per essere, al 47° del secondo tempo, nonostante i ripetuti richiami, uscito dall’area tecnica, contestando l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
d) DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEL L'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 3 FEBBRAIO 2014
DIBROGNI Massimiliano (Hellas Verona): per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose.