Author Topic: GS: Spolli, niente prova tv  (Read 215 times)

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GS: Spolli, niente prova tv
« on: 01/21/14, 00:19 »
Spolli, niente prova tv: per l’arbitro non è successo nulla

Oltre al danno, fortunatamente molto più lieve di quanto immaginato in un primo momento, la beffa. Amara, amarissima. Ci riferiamo al pestone sciagurato (e palesemente volontario) di Spolli sulla testa di Ryder Matos. Prova televisiva? Niente da fare. Per il Giudice Sportivo non ci sono gli estremi visto che l’arbitro (il signor Banti di Livorno) ha dichiarato di aver valutato nella sua interezza l’episodio. Questo il comunicato ufficiale da poco uscito sul sito della Lega Serie A:
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione (fax delle ore 12.36 odierne) ex art. 35 1.3)
CGS circa la condotta tenuta al 7° del secondo tempo dal calciatore Nicolas Federico Spolli
(soc. Catania) nei confronti del calciatore Santos Ryder Matos (soc. Fiorentina);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore viola, dopo un
contrasto di giuoco, nella zona centrale del campo, in prossimità della linea laterale, cadeva la
suolo e, in tale frangente, veniva colpito al capo dal piede destro dell’antagonista che lo
sovrastava. Dopo l’intervento dei sanitari, il Matos era in grado di riprendere la gara, senza che
l’Arbitro adottasse alcun provvedimento disciplinare
Il Direttore di gara, interpellato da questo Ufficio, ha dichiarato (con mail delle ore 15.30
odierne) di avere “visto” l’episodio nella sua interezza, e di aver valutato il duro contatto di
natura del tutto accidentale. E tale valutazione non è sindacabile da questo Giudice.
P.Q.M.
delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui alla
premessa ex art. 35, n. 1 punto 3) CGS.

ALE.CRO.
Twitter: @AlessioCrociani
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Re: GS: Spolli, niente prova tv
« Reply #1 on: 01/21/14, 23:46 »
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata andata ritorno delle
Società Atalanta, Bologna, Catania, Genoa, Hellas Verona, Juventus, Milan, Napoli, Parma e Roma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio
settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 25.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 15°e 16° del primo tempo, indirizzato verso i calciatori della squadra avversaria alcuni fasci di luce-laser; per avere inoltre i suoi sostenitori, nel corso del primo
tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ed un bengala; sanzione attenuata ex art. 14, n. 5 in relazione all’art. 13 lettera a) e b) CGS; per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza; per avere infine, nel corso della gara, un componente della panchina con funzione di allenatore in
seconda, fatto uso reiteratamente di una apparecchiatura rice-trasmittente (Regola n. 4 del Regolamento del giuoco del calcio); con recidiva specifica reiterata; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori, al 45° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

IBARBO GUERRERO Segundo Victor (Cagliari): per avere, al 47° del secondo tempo, in azione di giuoco, nel divincolarsi da una trattenuta, colpito intenzionalmente un calciatore avversario con una gomitata al corpo.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
KONE Gkergki Panagiotis (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
ONAZI Ogenyi Eddy (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BARRIENTOS Pablo Cesar (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
CHIELLINI Giorgio (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
FERNANDEZ Federico (Napoli): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).
LUCARELLI Alessandro (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
LUCCHINI Stefano (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
LULIC Senad (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MIGLIACCIO Giulio (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
REGINI Vasco (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
RODRIGUEZ PRADO Gonzalo Javier (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE

NUNES JESUS Juan Guilherme (Internazionale)
QUINTA SANZIONE
GARICS Gyorgy (Bologna)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (TERZA SANZIONE)
MAIETTA Domenico (Hellas Verona): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Terza sanzione).
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

GLIK Kamil (Torino)
IMMOBILE Ciro (Torino)
PEREZ AGUADO Diego Fernando (Bologna)
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE

CASTAN Leandro (Roma)
PAZIENZA Michele (Bologna)
PINZI Giampiero (Udinese)
SARDO Gennaro (Chievo Verona)
QUINTA SANZIONE
BERARDI Domenico (Sassuolo)
GARGANO Walter Alejandr (Parma)
GASTALDELLO Daniele (Sampdoria)
MAGNANELLI Francesco (Sassuolo)
MONTOLIVO Riccardo (Milan)
RAIMONDI Cristian (Atalanta)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
ALBIOL TORTAJADA Raul (Napoli)
CAVANDA Luis Pedro (Lazio)
COFIE Isaac (Genoa)
WSZOLEK Pawel (Sampdoria)
SECONDA SANZIONE
KLOSE Miroslaw Josef (Lazio)
SILVESTRE Matias Augustin (Milan)
VRSALJKO Sime (Genoa)
PRIMA SANZIONE
ARIAUDO Lorenzo (Sassuolo)
BERTOLACCI Andrea (Genoa)
DE OLIVEIRA Amauri (Parma)
RINAUDO Fabian Andres (Catania)
STURARO Stefano (Genoa)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
DECIMA SANZIONE

BOSTJAN Cesar (Chievo Verona)
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (SESTA SANZIONE)
DOMIZZI Maurizio (Udinese): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.
PRIMA SANZIONE
BIANCHI Rolando (Bologna)
KONATE Moussa (Genoa)
c) ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BALLARDINI Davide (Bologna): per avere, al 26° del primo tempo, proferito un'espressione blasfema (art. 19 n. 3 CGS); infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.
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