Author Topic: Giudice Sportivo: 12 squalificati, due del Catania  (Read 202 times)

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Sono dodici i giocatori squalificati in Serie A dal giudice sportivo: Pinilla del Cagliari si prende due giornate per espressione ingiuriosa verso l’arbitro. Stop per un turno, come previsto, per Peruzzi e Lodi del Catania che salteranno dunque la sfida con la Fiorentina. Fermati anche Benaloune, Gazzola, Krsticic, Ledesma e Zaza. Tra le società ammende per la Roma (20mila euro per petardi e per uso di ricetrasmisstente di un componente della panchina), 7mila a Bologna e Verona e 4mila al Cagliari.
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Re: Giudice Sportivo: 12 squalificati, due del Catania
« Reply #1 on: 01/14/14, 21:27 »
SERIE A TIM Gare dell’11-12-13 gennaio 2014 - Diciannovesima giornata andata In base alle risultanze degli atti ufficiali si del iberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali deci sioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara: Gara soc. HELLAS VERONA – soc. NAPOLI Il Giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara soc. Hellas Verona – soc. Napoli del 12 gennaio 2014 nella quale, tra l’altro, si attesta che “ nel primo tempo ogni qualvolta il calciatore n. 27 del Napoli Pablo Armero veniva in possesso della palla, i sostenitori del Verona siti nel settore di curva rivolgevano al suo indirizzo in coro il verso della scimmia – buh, buh, buh.......- questi cori venivano distintamente percepiti.........da tutti e tre i verbalizzanti posizionati rispettivamente a ridosso della curva occupata dai veronesi, di quella riservata ai sostenitori del Napoli ed in prossimità delle panchine delle due squadre....” “ nell’intervallo della gara la società, anche su invito di questa Procura federale, provvedeva a diffondere a mezzo impianto audio, un comunicato finalizzato a dissuadere i tifosi da ulteriori simili comportamenti che in effetti non venivano ulteriormente reiterati.”; ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori approfondimenti, gli estremi del “comportamento discriminatorio per motivi di razza”, rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua “dimensione e percettibilità”; considerato che di tale comportamento dei propri sostenitori la soc. Hellas Verona deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva nel la misura indicata, quale minimo edittale, dal già citato art. 11 n. 3 CGS; rilevato che trattasi di “prima violazione” della normativa in materia di comportamenti discriminatori, appare equo disporre la sospensione dell’esecuzione della sanzione alle condizioni di cui all’art. 16, n. 2bis CGS, in considerazione della concreta e continuativa collaborazione fornita dalla società alle Forze dell’Ordine nella prevenzione delle manifestazioni di violenza e di discriminazione; P.Q.M. delibera di sanzionare la soc. Hellas Verona con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Sud” privo di spettatori, dispone ndo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Genoa, Hellas Verona, Livorno, Napoli, Parma, Roma e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria un petardo ed altri petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14, n. 5 in relazione all’art. 13 lettera a) e b) CGS; per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza; per avere inoltre , nel corso della gara , un componente della panchina con funzione di allenatore in seconda, fatto uso reiteratamente di una apparecchiatura rice-trasmittente (Regola n. 4 del Regolamento del giuoco del calcio); con recidiva specifica reiterata; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, alcuni petardi e fumogeni; sanzione attenuata ex art. 14, n. 5 in relazione all’art. 13 lettera a) e b) CGS; per aver e la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre bengala sul terreno e nel recinto di giuoco; per avere inoltre suoi sostenitori, al 31° del secondo tempo, in tribuna, lanciato tre bottiglie di plastica verso un giornalista, sostenitore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex. art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13 lettere a) e b) CGS: per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere alcuni petardi ed alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13 lettere b) ed e) CGS; per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

PINILLA FERRERA Mauricio (Cagliari): per avere, al 41° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ANTUNES DA SILVA Gabriel Moises (Udinese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
DA SILVA FRANCELIN Matuzalem (Genoa): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento non regolamentare in campo.
MARQUES LOUREIRO Allan (Udinese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
SORIANO Roberto (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BENALOUANE Yohan (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
GAZZOLA Marcello (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
KRSTICIC Nenad (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
LEDESMA Cristian Daniel (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
LODI Francesco (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PERUZZI LUCCHETTI Gino (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
ZAZA Simone (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00 (SETTIMA SANZIONE)

BARRIENTOS Pablo Cesar (Catania): per avere, al termine della gara, uscendo dal recinto di giuoco, rivolto ai sostenitori della squadra avversaria un gesto provocatorio e ingiurioso; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale (Settima sanzione).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (TERZA SANZIONE)
ANTONELLI Luca (Genoa): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Terza sanzione).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
DESSENA Daniele (Cagliari)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

BALOTELLI BARWUAH Mario (Milan)
HETEMAJ Perparim (Chievo Verona)
KONE Gkergki Panagio (Bologna)
LUCARELLI Alessandro (Parma)
AMMONIZIONE
QUINTA SANZIONE

CACCIATORE Fabrizio (Hellas Verona)
CIGARINI Luca (Atalanta)
DOMIZZI Maurizio (Udinese)
PAZIENZA Michele (Bologna)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
ANTEI Luca (Sassuolo)
BONERA Daniele (Milan)
COSSU Andrea (Cagliari)
DE SCIGLIO Mattia (Milan)
MBAYE Ibrahima (Livorno)
SECONDA SANZIONE
AGYEMAN BADU Emmanuel (Udinese)
COFIE Isaac (Genoa)
DZEMAILI Blerim (Napoli)
KELAVA Ivan (Udinese)
KOVACIC Mateo (Internazionale)
WSZOLEK Pawel (Sampdoria)
ZIEGLER Reto (Sassuolo)
PRIMA SANZIONE
BIAVA Giuseppe (Lazio)
BJARNASON Birkir (Sampdoria)
CACERES SILVA Jose Martin (Juventus)
RONCAGLIA FACUNDO Sebastian (Fiorentina)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

PEGOLO Gianluca (Sassuolo)
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
FACCIOLO Nico (Cagliari): per avere, all'8° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.
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Coppa Italia: Ambrosini salterà il Siena

Come riporta il sito della Lega Calcio il calciatore viola Massimo Ambrosini salterà il quarto di finale tra Fiorentina e Siena del 23 gennaio dopo l’espulsione ricevuta nella gara contro il Chievo. Scatta la diffida per Borja Valero, ammonito contro i clivensi, mentre nessuna sanzione per la società viola.

Il comunicato su Ambrosini:

-SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AMBROSINI Massimo (Fiorentina): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo.
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a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso degli ottavi di finale sostenitori delle
Società Catania, Fiorentina, Napoli, Roma e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono  congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 30.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo, fatto esplodere, nel proprio settore e nel recinto di giuoco, due "bombe-carta", cagionando in talmodo lesioni personali ad un fotografo, postosi in prossimità della linea di fondo-campo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lettere a) e b) CGS; per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza; per avere inoltre nel corso della gara, un componente della panchina con funzione di allenatore in seconda fatto uso reiteratamente di una apparecchiatura rice-trasmittente (Regola n. 4 del Regolamento del giuoco del calcio); infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALEper avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo ed al 43° del secondo tempo, accesso due fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13 lettere b) ed e) CGS; per aver e la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00

YEPES Mario Alberto (Atalanta): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra (Prima sanzione); per avere, all'atto del provvedimento di ammonizione, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un Assistente, rivolgendogli espressioni ingiuriose.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AMBROSINI Massimo (Fiorentina):
doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo.
SARDO Gennaro (Chievo Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE

CARRIZO Juan Pablo (Internazionale)
RODRIGUEZ Matias Nicolas (Sampdoria)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE

AGYEMAN BADU Emmanuel (Udinese)
ALBIOL TORTAJADA Raul (Napoli)
BENALOUANE Yohan (Atalanta)
BOUY Ouasim (Juventus)
CATELLANI Andrea (Spezia)
CAZZOLA Riccardo (Atalanta)
DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Parma)
DE ALMEIDA Angelo Mariano (Siena)
HETEMAJ Perparim (Chievo Verona)
HONDA Keisuke (Milan)
KOVACIC Mateo (Internazionale)
LARANGEIRA Danilo (Udinese)
LIVAJA Marko (Atalanta)
MARQUES LOUREIRO Allan (Udinese)
MEXES Philippe (Milan)
NAINGGOLAN Radja (Roma)
OBIANG AVOMO Pedro Mba (Sampdoria)
PALACIO Rodrigo (Internazionale)
PEREA VARGAS Bryan Andres (Lazio)
PINZI Giampiero (Udinese)
RADOVANOVIC Ivan (Chievo Verona)
RINAUDO Fabian Andres (Catania)
VALERO IGLESIAS Borja (Fiorentina)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE

BIGLIA Lucas Rodrigo (Lazio)
BOSTJAN Cesar (Chievo Verona)
c) DIRIGENTI
AMMONIZIONE
CORDOBA Ivan Ramiro (Internazionale) e SANTORO Giuseppe (Internazionale): per avere,
in occasione delle sostituzioni dei calciatori in campo, Ivan Ramiro Cordoba omesso di adempiere, nella sua qualità di dirigente accompagnatore alle formalità di rito, facendosi reiteratamente sostituire da Giuseppe Santoro, componente della panchina aggiuntiva, nonostante le sollecitazioni del Quarto Ufficiale.
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