Author Topic: G.S. Primo giallo per Rebic, gli squalificati…  (Read 163 times)

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Nella gara di domenica contro il Bologna, prima sanzione per il viola Ante Rebic che è stato ammonito pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Ecco qui invece l’elenco dei giocatori squalificati per la prossima giornata, tra i quali spicca il nome di Cuadrado, che salterà la sfida col Sassuolo, e di Magnanelli, ex Fiorentina e capitano della squadra neroverde che non sarà quindi a disposizione per i viola. Tra gli altri ex, è particolarmente pesante il giallo per Montolivo, che sarà costretto a saltare il derby di Milano contro l’Inter.

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Re: G.S. Primo giallo per Rebic, gli squalificati…
« Reply #1 on: 12/17/13, 23:11 »
Giudice sportivo, chiuse curve di Inter e Roma

Come si legge dal comunicato emesso dal Giudice sportivo Gianpaolo Tosel, è stata disposta la chiusura delle curve dell’Inter e della Roma. Le cause sono i cori di discriminazione territoriale per i nerazzurri, mentre per i giallorossi i cori razzisti ai danni di Balotelli nel corso della gara di ieri sera. Per entrambe le società arriva anche una multa da 50.000 euro. Chiusa con la condizionale invece la curva della Lazio, anche in questo caso per cori di discriminazione razziale verso il livornese Mbaye.

Per quello che riguarda la Fiorentina, si fa notare come nel corso della gara contro il Bologna i tifosi abbiano “in
violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala)”. Non vengono comunque prese sanzioni ai danni della società.
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Re: G.S. Primo giallo per Rebic, gli squalificati…
« Reply #2 on: 12/17/13, 23:34 »
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara: Gara soc. LAZIO – soc. LIVORNO Il Giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara soc. Lazio
– soc. Livorno del 15 dicembre 2013 nella quale, tra l’altro, si attesta che “ al 30° del primo tempo, dalla Curva Nord si alzava in modo distinto un ripetuto – buu-buu – all’indirizzo del calciatore n. 15 soc. Livorno (Mbaye Ibrahima) dopo che lo stesso calciatore di colore commetteva un fallo di giuoco sul calciatore Candreva (Lazio). Il predetto
coro aveva una durata di circa 30 secondi, ma era distintamente percepibile fino alla curva ospite.”; ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori approfondimenti, gli estremi del “comportamento discriminatorio per motivi di razza”, rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua “dimensione e percettibilità”; considerato che di tale comportamento dei propri sostenitori la soc. Lazio deve rispondere a titolo
di responsabilità oggettiva nella misura indicata, quale minimo edittale, dal già citato art. 11 n. 3 CGS; rilevato che trattasi di “prima violazione” della normativa in materia di comportamenti discriminatori, appare equo disporre la sospensione dell’esecuzione della sanzione alle condizioni di cui all’art. 16, n. 2bis CGS, in considerazione della concreta e continuativa collaborazione fornita dalla società alle Forze dell’Ordine nella prevenzione delle manifestazioni di violenza e di discriminazione; P.Q.M. delibera di sanzionare la soc. Lazio con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga
violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.
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Gara soc. NAPOLI – soc. INTERNAZIONALE Il Giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura
federale relativa alla gara soc. Napoli – soc. Internazionale del 15 dicembre 2013 nella quale, tra l’altro, si attesta che “Dal settore ospiti per la durata dell’intera gara si sono levati cori del seguente tenore: Napoli m...., Napoli colera sei la vergogna dell’Italia intera; puzza di m.... puzza di cani, stanno arrivando i napoletani;...........voi non siete esseri umani............” “ Tutti i detti cori erano percepibili dai due settori confinanti con quello degli ospiti (tribuna e curva); il dirigente O.P. riferisce di analoghi cori erano stati intonati dai tifosi ospiti appena entrati nello stadio e prima di accedere al proprio settore”; ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori approfondimenti, gli estremi del “comportamento discriminatorio per origine territoriale”, rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua “dimensione e percettibilità”; considerato che di tale comportamento dei propri sostenitori la soc. Internazionale deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva nella misura indicata, quale minimo edittale, dal già citato art. 11 n. 3 CGS, in riferimento all’ipotesi di specifica recidività (cfr CU 63 del 21 ottobre 2013); rilevato che, come precisato dal Procuratore Federale con nota pervenuta in data odierna, “ i tifosi
della Società Inter, posizionati nel settore ospiti in occasione della gara Napoli-Inter del 15/12/2013, assistono normalmente alle partite casa linghe nel settore nord – secondo anello verde dello stadio San Siro”. P.Q.M.
Delibera: 1. di sanzionare la soc. Internazionale con l’ammenda di € 50.000,00 e con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Settore Nord – Secondo Anello Verde” privo di spettatori; 2. di disporre ex art. 16, n. 2 bis CGS la revoca della sospensione dell’esecuzione della sanzione deliberata con CU 63 del 21 ottobre 2013 in riferimento alla gara soc. Torino – soc. Internazionale del 20 ottobre 2013.
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Gara soc. MILAN – soc. ROMA Il Giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara soc. Milan – soc. Roma del 16 dicembre 2013 nella quale, tra l’altro, si attesta che “alle ore 20:23 la aggioranza
dei circa 1.700 sostenitori (il numero dei tifosi è stato fornito dalla Polizia di Stato) della soc. Roma che occupavano la parte centrale del – Settore Ospiti- denominato – Terzo Anello Verde Curva Nord- intonava a gran voce per due volte il coro – Rossoneri squadra di neri – che veniva percepito distintamente dai collaboratori............che al momento della sua esecuzione erano posizionati all’interno del recinto di giuoco all’altezza della linea mediana................Buona
parte della suddetta tifoseria cantava nuovamente all’11° p.t. ed all’8° s.t. il coro, replicato due volte in ogni occasione, - Rossoneri squadra di neri-.............All’8° p.t. la maggioranza dei circa 1.7000 tifosi romanisti indirizzava per alcuni secondi numerosi ed intensi – Buuu- verso il calciatore della soc. Milan Sig. Mario Balotelli (n. 45) in occasione di un calcio di punizione battuto dallo stesso fuori dall’area di rigore della squadra romanista. Tali urla venivano sentite distintamente dai collaboratori...............c ollocati all’interno del recinto di giuoco rispettivamente accanto alla panchina aggiuntiva della soc. Milan (lato – Curva Nord-), all’altezza della linea mediana delle terreno di giuoco e accanto alla panchina aggiuntiva della soc. Roma (lato – Curva Sud-)....................Al 12 s.t. la quasi totalità dei circa 1.700 sostenitori della soc. Roma rivolgeva per alcuni secondi copiosi e sonori –Buuu- nei confronti del
calciatore della soc. Milan Sig. Mario Balotelli (n. 45) in concomitanza di un fallo di giuoco commesso dallo stesso ...........Le grida e il coro in questione venivano udito chiaramente dagli scriventi delegati...........che al 12° del s.t. si trova vano all’interno del recinto di giuoco.”; ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori approfondimenti, gli estremi del “comportamento discriminatorio per motivi di razza”, rilevante
ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua “dimensione e percettibilità”; considerato che di tale comportamento dei propri sostenitori la soc. Roma deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva nella misura indicata, quale minimo edittale, dal già citato art. 11 n. 3 CGS, in riferimento all’ipotesi di specifica recidività (cfr CU 63 del 21 ottobre 2013); rilevato che, come precisato dal Procuratore Federale con nota pervenuta in data odierna, “ i tifosi della Società Roma, posizionati nel settore ospiti in occasione della gara Milan-Roma del 15/12/2013, assistono normalmente alle partite casa linghe nel settore denominato curva sud dello stadio Olimpico di Roma”.
P.Q.M. Delibera: 1. di sanzionare la soc. Roma con l’ammenda di € 50.000,00 e con l’obbligo di disputare una
gara con il settore denominato “Curva Sud” privo di spettatori; 2. di disporre ex art. 16, n. 2 bis CGS la revoca dell
a sospensione dell’esecuzione della sanzione deliberata con CU 63 del 21 ottobre 2013 in riferimento alla gara soc. Roma – soc. Napoli del 18 ottobre 2013.
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a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata andata
sostenitori delle Società Catania, Fiorentina, Genoa, Lazio, Milan, Napoli e Roma hanno, in
violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);  considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato ripetutamente cori insultanti nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato due petardi nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato ripetutamente un coro ingiurioso nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 19° e 21° del secondo tempo, indirizzato ripetutamente un coro ingiurioso nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori, al 17° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 16° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ALVAREZ Ricardo Gabriel (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento
scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00

DE CARVALHO VIANA LIMA Anderson Hernan (Lazio): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quarta sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00
MONTOLIVO Riccardo (Milan): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quarta sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BOSTJAN Cesar (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
CASSANO Antonio (Parma): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
DE ROSSI Daniele (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
DUNCAN Joseph Alfred (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
FARNERUD HANS Christian (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
GABBIADINI Manolo (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confr
onti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MAGNANELLI Francesco (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
ROSSETTINI Luca (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
SPOLLI Nicolas (Catania): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).
STROOTMAN Kevin Johannes (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE

INSIGNE Lorenzo (Napoli)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

DIAMANTI Alessandro (Bologna)
GRECO Leandro (Livorno)
KRSTICIC Nenad (Sampdoria)
NAINGGOLAN Radja (Cagliari)
RIGONI Luca (Chievo Verona)
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE

CODA Andrea (Livorno)
IMMOBILE Ciro (Torino)
LUCARELLI Alessandro (Parma)
RANOCCHIA Andrea (Internazionale)
SCHIATTARELLA Pasquale (Livorno)
QUINTA SANZIONE
LUCI Andrea (Livorno)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
ANDERSON DA SILVA Miguel (Cagliari)
FREY Nicolas Sebasti (Chievo Verona)
INLER Goekhan (Napoli)
LUCCHINI Stefano (Atalanta)
MENDES PEDRO Felipe Teodosio (Parma)
RADU Stefanel Daniel (Lazio)
SECONDA SANZIONE
DE SILVESTRI Lorenzo (Sampdoria)
EKDAL Albin (Cagliari)
LAZZARI Andrea (Udinese)
LEITE Ricardo (Milan)
PELUSO Federico (Juventus)
SORIANO Roberto (Sampdoria)
PRIMA SANZIONE
IZCO Mariano Julio (Catania)
LAZAREVIC Dejan (Chievo Verona)
MAKSIMOVIC Nikola (Torino)
PALOMBO Angelo (Sampdoria)
REBIC Ante (Fiorentina)
TONI Luca (Hellas Verona)
VALDES ZAPATA Jaime Andres (Parma)
VASCONCELOS Ferreira (Milan)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
QUINTA SANZIONE

BALOTELLI BARWUAH Mario (Milan)
SECONDA SANZIONE
DE LUCA Giuseppe (Atalanta)
GOMES PEREIRA Edinaldo (Udinese)
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
ALLEGRI Massimiliano (Milan): per avere, al 28° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale uscendo dall'area tecnica; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
VITRANI Alessandro (Chievo Verona): per avere, all'11° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale.
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