Gara soc. BOLOGNA – soc. LIVORNO
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (fax delle ore 12.26 odierne) ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al 31° del secondo tempo dal calciatore Luca Siligardi (soc. Livorno), consistente nella pronuncia di un’espressione blasfema; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront - Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze indicate, il calciatore Siligardi, dopo aver effettuato un tiro verso la porta avversaria mancando per poco il “bersaglio”, recriminando con se stesso proferiva, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, un’espressione blasfema. Ne consegue ex artt. 35 e 19 CGS l’ammissibilità de lla prova televisiva e la sanzionabilità di tale comportamento. P.Q.M. delibera di infliggere al calciatore Siligardi Luca (soc. Livorno) la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara in merito alla segnalazione del Procuratore federale.
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a) SOCIETA'
Il Giudice Sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale in merito alla gara soc. Juventus – soc. Genoa del 27 ottobre 2013 nella quale , tra l’altro, si attesta che “Alle ore 14.40, i tifosi della Juventus, situati nel settore “Curva Sud” primo anello e secondo anello intonavano il seguente coro: - lavali con il fuoco, Vesuvio lavali con il fuoco -. Il coro, intonato dagli interi settori sopra indicati veniva chiaramente percepito dagli scriventi posizionati sulla linea mediana in corrispondenza delle panchine delle due squadre. Identico coro è stato intonato sempre nei medesimi settori sopra indicati (Curva Sud, primo e secondo anello) tra il 9° ed il 10° minuto del primo tempo e tra il 63° ed il 64° del secondo tempo. Infine, sempre lo stesso settore (Curva Sud, primo e secondo anello tra il 64° ed l 65° minuto ha intonato il seguente coro: - senti che puzza scappano anche i cani stanno arrivando i napoletani. Oh colerosi terremotati che con il sapone non vi siete mai lavati, Napoli m.... Napoli colera sei la vergogna dell’Italia intera, napoletano lavora duro che a Maradona devi dare pure il c... - . Si precisa che tutti i cori sono stati intonati dalla quasi totalità degli spettatori presenti nei settori indicati e che sono stati chiaramente percepiti dalla zona centrale del campo dove gli scriventi erano posizionati. Si precisa, infine, che al 64° minuto (dopo l’ultimo coro sopra indicato) è stato diffuso l’annuncio antiviolenza da parte della società ospitante al cui esito i suddetti cori non sono stati più intonati”; ritenuto che la condotta dei sostenitori della soc. Juventus integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori approfondimenti, gli estremi del “comportamento discriminatorio per origine territoriale”, rilevante ai fini sanzionatori per “dimensione e percettibilità” (art. 11, nn. 1 e 3 CGS); considerato che trattasi di “prima violazione” e che appare equo quantificare la consequenziale sanzione nel minimo edittale (art. 18, comma 1 lettera e) CGS) e sospenderne l’esecuzione nei termini ed alle condizioni di cui all’art. 16, n. 2 bis CGS per la concreta e continuativa collaborazione offerta dalla soc. Juventus all’Autorità di PS nell’attività di prevenzione di fatti violenti e discriminatori; P.Q.M. delibera di sanzionare la soc. Juventus con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Sud primo e secondo anello” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno, con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospen
sione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.
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Il Giudice Sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata andata sostenitori
delle Società Catania, Lazio, Milan, Napoli e Roma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fum
ogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, all'11° del primo tempo, nel proprio settore, acceso un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BASHA Migjen (Torino): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
MAICON Sisenando Douglas (Roma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00
LUCARELLI Alessandro (Parma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quarta sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BOSTJAN Cesar (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
DIAMANTI Alessandro (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
RODRIGUEZ PRADO Gonzalo Javier (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
PEREYRA Roberto (Udinese)
PRIMA SANZIONE
BERGESSIO Gonzalo (Catania)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
QUINTA SANZIONE
DE JONG Nigel (Milan)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
CIANI Michael Henri (Lazio)
DE ROSSI Daniele (Roma)
FLORENZI Alessandro (Roma)
GARGANO Walter Alejandr (Parma)
HETEMAJ Perparim (Chievo Verona)
PINZI Giampiero (Udinese)
RADOVANOVIC Ivan (Chievo Verona)
SESTU Alessio (Chievo Verona)
ZAPATA VALENCIA Cristian (Milan)
SECONDA SANZIONE
CODA Andrea (Livorno)
FERNANDEZ Federico (Napoli)
LARIBI Karim (Sassuolo)
MAGNANELLI Francesco (Sassuolo)
PAROLO Marco (Parma)
PRIMA SANZIONE
CRISTALDO Jonatan (Bologna)
DE MATTOS FILHO Marco Antonio (Roma)
HEURTAUX Thomas (Udinese)
PICCINI Cristiano (Livorno)
PISANO Francesco (Cagliari)
VALERO IGLESIAS Borja (Fiorentina)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00
BALOTELLI BARWUAH Mario (Milan): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Fiorentina)
MURIEL FRUTO Luis Fernando (Udinese)
TEVEZ Carlos Alberto (Juventus)
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00
FETFATZIDIS Ioannis (Genoa): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
LORIERI Fabrizio (Sassuolo): per avere, al 44° del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.
AMMONIZIONE
FOLLETTI Simone (Milan): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.
d) DIRIGENTI
AMMONIZIONE
PULVIRENTI Antonino (Catania): per avere, al 41° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.