Author Topic: GS: Stangata Mexes, salterà la Fiorentina  (Read 203 times)

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GS: Stangata Mexes, salterà la Fiorentina
« on: 10/07/13, 22:18 »
Stangata per il Milan: il giudice sportivo ha squalificato Philippe Mexes per quattro turni. Il difensore del Milan è stato punito dalla prova televisiva per il pugno rifilato a Giorgio Chiellini con tre giornate a cui si aggiunge la quarta per il doppio giallo rimediato contro la Juventus. Se il Milan non dovesse fare ricorso il difensore francese salterà sicuramente la gara contro la Fiorentina in programma il 3 novembre a San Siro.
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Re: GS: Stangata Mexes, salterà la Fiorentina
« Reply #1 on: 10/07/13, 22:19 »
Anche una partita a porte chiuse per il Milan

Il giudice sportivo di Serie A ha deciso l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse ed un’ammenda di 50mila euro per il Milan, per cori di discriminazione territoriale. Gianpaolo Tosel, ha preso la decisione per avere alcune centinaia di suoi sostenitori, alcuni minuti prima dell’inizio della gara, al 6° ed al 43° del secondo tempo, intonato un insultante coro espressivo di discriminazione territoriale nei confronti dei sostenitori di altra società.
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Re: GS: Stangata Mexes, salterà la Fiorentina
« Reply #2 on: 10/07/13, 22:20 »
Ammenda per la Lazio. Punito anche Cana

Oltre Mexes. Il Giudice Sportivo ha preso provvedimenti anche nei confronti della Lazio e di Cana, avversari della Fiorentina durante l’ultimo turno di campionato:

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 28° del primo tempo, indirizzato alcuni fasci di luce laser verso l’Arbitro e alcuni calciatori avversari; e per avere inoltre, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 15.000,00 per CANA Lorik (Lazio): per avere, al termine della gara, nello spogliatoio degli Ufficiali di gara, criticato l’operato arbitrale, rivolgendosi al Direttore di gara con atteggiamento e espressioni irrispettose (Terza sanzione).

(Legaseriea.it)
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Re: GS: Stangata Mexes, salterà la Fiorentina
« Reply #3 on: 10/07/13, 22:57 »
Gare del 5-6 ottobre 2013 - Settima giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
Gara Soc. JUVENTUS – Soc. MILAN
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore Federale rituale segnalazione ex art. 35 comma 1.3 (a mezzo fax pervenuto alle ore 12.56 odierne) in merito al comportamento tenuto, al 4° minuto del secondo tempo, dal calciatore Philippe Mexes
(Soc. Milan) nei confronti del calciatore Giorgio Chiellini (Soc. Juventus); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky – Infront) di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che nelle circostanze segnalate il calciatore rosso-nero, nella propria area di rigore particolarmente affollata per l’esecu
zione di un calcio d’angolo, con un repentino movimento in avanti del braccio destro, colpiva da tergo con un pugno all’altezza del collo il calciatore bianco-nero, che cadeva dolorante al suolo. L’azione proseguiva senza che l’Arbitro adottasse alcun provvedimento disciplinare in quanto, come precisato su richiesta di questo ufficio con mail pervenuta alle ore 15,18 odierne, l’episodio non era stato notato ne dal Direttore di gara ne dai suoi Collaboratori.
Il Mexes veniva successivamente espulso per doppia ammonizione. Ritiene questo giudice che il riprovevole gesto compiuto dal Mexes, del tutto avulso dal contesto agonistico per la distanza dal pallone a cui entrambi i protagonisti si trovavano, integri per l’evidente volontarietà, l’energia impressa e la delicatezza della zona (collo) attinta dal colpo, gli estremi della “condotta violenta” sanzionabile ex art. 19, n. 4 lettera d) CGS, connotata, per consolidato orientamento interpretativo, dall’intenzionalità e dalla potenzialità lesiva. Ne consegue l’ammissibilità della “prova te
levisiva” e la sanzionabilità del segnalato comportamento che appare equo quantificare nei termini precisati nel dispositivo. P.Q.M. delibera di sanzionare il calciatore Philippe Mexes (Soc. Milan): a) con la squalifica di tre giornate
effettive di gara per condotta violenta in relazione alla segnalazione del Procuratore federale; b) con la squalifica di
una giornata effettiva di gara consequenziale all’espulsione per doppia ammonizione per comportamento scorretto
nei confronti di un avversario.
a) SOCIETA'
Il Giudice Sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata di campionato
sostenitori delle Società Bologna, Catania, Fiorentina, Hellas Verona, Lazio, Napoli, Sampdoria e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett.
a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
* * * * * * * * *
Obbligo di disputare una gara a porte chiuse ed ammenda di € 50.000,00: alla Soc. MILAN per avere alcune centinaia di suoi sostenitori, alcuni minuti prima dell’inizio della gara, al 6° ed al 43° del secondo tempo, intonato un insultante coro espressivo di discriminazione territoriale nei confronti dei sostenitori di altra società; seconda violazione (confronta C.U. 47 del 23 settembre 2013); sanzione minima ex art. 11, n. 3 e 18, comma 1, lettera d); infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 5° e al 35° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce laser sul volto di un calciatore della squadra avversaria; recidiva; per avere inoltre, nel
corso del gara, acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 28° del primo tempo, indirizzato alcuni fasci di luce laser verso l'Arbitro e alcuni calciatori avversari; e per avere inoltre, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere un petardo e acceso alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BALZARETTI Federico (Roma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
MAGNANELLI Francesco (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo.
MIRANTE Antonio (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DE JONG Nigel (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
GLIK Kamil (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE

GARGANO Walter Alejandro (Parma)
PRIMA SANZIONE
DE SANCTIS Morgan (Roma)
GABBIADINI Manolo (Sampdoria)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
QUINTA SANZIONE

KONE Gkergki Panagiotis (Bologna)
MANFREDINI Thomas (Genoa)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 15.000,00
CANA Lorik (Lazio): per avere, al termine della gara, nello spogliatoio degli Ufficiali di gara, criticato l'operato arbitrale, rivolgendosi al Direttore di gara con atteggiamento e espressioni irrispettose (Terza sanzione).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
BARRIENTOS Pablo Cesar (Catania)
CASTAN Leandro (Roma)
DE CARVALHO VIANA LIMA Anderson Hernanes (Lazio)
LODI Francesco (Genoa)
NUNES JESUS Juan Guilherme (Internazionale)
PEREZ AGUADO Diego Fernando (Bologna)
SECONDA SANZIONE
AMBROSINI Massimo (Fiorentina)

BENTIVOGLIO Simone (Chievo Verona)
BONUCCI Leonardo (Juventus)
BOSTJAN Cesar (Chievo Verona)
CIANI Michael Henri (Lazio)
D'AMBROSIO Danilo (Torino)
DA SILVA FRANCELIN Matuzalem (Genoa)
DESSENA Daniele (Cagliari)
EL MOUTTAQUI BENATIA Medhi Amine (Roma)
LUCI Andrea (Livorno)
POZZI Nicola (Sampdoria)
RAIMONDI Cristian (Atalanta)
RINAUDO Leandro (Livorno)
TACHTSIDIS Panagiotis (Catania)
PRIMA SANZIONE
ACQUAH Afriyie (Parma)
BERARDI Domenico (Sassuolo)
BRIGHI Matteo (Torino)
CASTRO Lucas (Catania)
CONSTANT Kevin (Milan)
DARMIAN Matteo (Torino)
DONATI Massimo (Hellas Verona)
GONZALEZ HERNANDEZ Alejandro (Hellas Verona)
KURTIC Jasmin (Sassuolo)
MUNTARI Sulley Ali (Milan)
PEREA VARGAS Bryan Andres (Lazio)
PEREIRA BARRAGAN Alvaro Daniel (Internazionale)
PINZI Giampiero (Udinese)
PJANIC Miralem (Roma)
ROSI Aleandro (Parma)
ROSSI Giuseppe (Fiorentina)
SANSONE Gianluca (Sampdoria)
TADDEI FERRANTE Rodrigo (Roma)
TOMOVIC Nenad (Fiorentina)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

IMMOBILE Ciro (Torino)
VIVES Giuseppe (Torino)
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
PASQUAL Manuel (Fiorentina)

c) OPERATORI SANITARI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
VALLE Davide (Sassuolo): per avere, al 46° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose: in frazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
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