a) SOCIETA'
Il Giudice Sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata di campionato
sostenitori delle Società Bologna, Catania, Fiorentina, Milan Napoli e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato “secondo anello blu” privo di spettatori: alla Soc.
MILAN per avere alcuni suoi sostenitori, collocati in un settore dello stadio denominato “secondo anello blu”, in tre circ
ostanze (prima dell’inizio della gara, all’ingresso delle squadre in campo ed al 19° del secondo tempo) indirizzato ai sostenitori della squadra avversaria un coro insultante, espressivo di discriminazione per origine territoriale (artt.
11, numeri 1 e 3 e 18, comma 1 lettera e) CGS); in frazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco ed acceso nel propri o settore numerosi fumogeni e petardi; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ord
ine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco ed acceso nel propri o settore numerosi fumogeni e petardi; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ord
ine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. NAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa quattro minuti; recidiva.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 18° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa tre minuti.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
BALOTELLI BARWUAH Mario (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto
nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (una giornata); per avere, all'atto dell'espulsione, rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose ed intimidatorie (due giornate); infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
NATALI Cesare (Bologna): per avere, nel corso dell'intervallo, al rientro negli spogliatoi, rivolto reiteratamente agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose con atteggiamento intimidatorio e proferendo un'espressione blasfema; infrazione rilevata anche da un collaboratore della Procura federale.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GONCALVES DIAS Andre' (Lazio): per avere commesso un intervento falloso
su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CASSANI Mattia (Parma): per comportamento scorretto nei confronti
di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
KONE Gkergki Panagiotis (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
DELLA ROCCA Francesco (Bologna)
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
LUCCHINI Stefano (Atalanta)
VUCINIC Mirko (Juventus)
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00
DIAMANTI Alessandro (Bologna): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
YEPES Mario (Atalanta)
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
BRITOS CABRERA Miguel Angel (Napoli)
CAVANDA Luis Pedro (Lazio)
DE JONG Nigel (Milan)
FARNERUD HANS Christian (Torino)
FLORENZI Alessandro (Roma)
LULIC Senad (Lazio)
MARCHIONNI Marco (Parma)
PAZIENZA Michele (Bologna)
POLI Andrea (Milan)
PRIMA SANZIONE
ASAMOAH Kwadwo (Juventus)
BIANCO Paolo (Sassuolo)
BOVO Cesare (Torino)
CANA Lorik (Lazio)
CARMONA TELLO Carlos Emilio (Atalanta)
DA SILVA DALBELO Felipe (Parma)
DE ROSSI Daniele (Roma)
DONADEL Marco (Hellas Verona)
MAGNANELLI Francesco (Sassuolo)
MAICON Sisenando Douglas (Roma)
MARCHISIO Claudio (Juventus)
OGBONNA Obinze Angelo (Juventus)
SLITI Saphir Taider (Internazionale)
STROOTMAN Kevin Johannes (Roma)
VIVES Giuseppe (Torino)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
GLIK Kamil (Torino)
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
MISSIROLI Simone (Sassuolo)
PADELLI Daniele (Torino)
PEREZ AGUADO Diego Fernando (Bologna)
WOLSKI Rafal (Fiorentina)
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE
FICHAUX Claude (Roma): per essersi, al 30° del secondo tempo, indebitamente allontanato dalla panchina aggiuntiva.