a) SOCIETA'
Il Giudice Sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata andata sostenitori
delle Società Bologna, Fiorentina, Genoa, Juventus, Napoli, Sampdoria e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato “secondo anello verde” privo di spettatori ed ammenda di € 15.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere alcuni suoi sostenitori, collocati nel settore dello stadio “secondo anello della curva nord”, rivolto a due calciatori della squadra avversaria , al 15° del primo tempo, al 10° ed al 15° del secondo tempo, grida e cori espressivi di discriminazione razziale (artt. 11, n, 3, e 18, comma 1 lettera e CGS); per avere, inoltre, suoi sostenitori, nel corso del la gara, indirizzato reiteratamente un fascio di
luce-laser verso l’Arbitro ed in calciatori della squadra avversaria, nonostante l’invito ripetutamente radio-diffuso a desistere da tale riprovevole comportamento (art. 14 commi 1 e 2 CGS; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1, lette
re b) ed e) CGS; per avere la Società concretamene cooperato con le Forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza); per avere infine suoi sostenitori, nel corso dell’intervallo, esposto uno striscione dal contenuto insultante nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria (art 12, numero 3 CGS; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1, lettere b) ed e) CGS; per aver e la Società concretamene cooperato con le Forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza).
Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. NAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa cinque minuti; per avere, inoltre, suoi sostenitori, al 25° del secondo tempo, fatto esplodere un petardo nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso numerosi fumogeni e fatto esplodere alcuni petardi; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) e e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso alcuni fumogeni; sanzione a ttenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) e e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un bengala nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE
PIZARRO CORTEZ David Marcelo (Fiorentina): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Seconda sanzione); per avere, al 46° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, rivolto all'Arbitro, con atteggiamento
intimidatorio, un’espressione irriguardosa.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CIGARINI Luca (Atalanta): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00
GLIK Kamil (Torino): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
CASSANO Antonio (Parma)
GILARDINO Alberto (Genoa)
PRIMA SANZIONE
POLI Andrea (Milan)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
CASSANI Mattia (Parma)
KONE Gkergki Panagiotis (Bologna)
MANFREDINI Thomas (Genoa)
SPOLLI Nicolas Federico (Catania)
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
ALVAREZ VALEIRA Pablo Sebastian (Catania)
COSTA Andrea (Sampdoria)
DELLA ROCCA Francesco (Bologna)
GAZZOLA Marcello (Sassuolo)
GRECO Leandro (Livorno)
KRSTICIC Nenad (Sampdoria)
LICHTSTEINER Stephan (Juventus)
LUCARELLI Alessandro (Parma)
MOSCARDELLI Davide (Bologna)
PERIN Mattia (Genoa)
REGINI Vasco (Sampdoria)
RIGONI Luca (Chievo Verona)
RODRIGUEZ PRADO Gonzalo Javier (Fiorentina)
SCHIATTARELLA Pasquale (Livorno)
VIDAL PARDO Arturo Erasmo (Juventus)
ZAPATA VALENCIA Cristian (Milan)
PRIMA SANZIONE
BIANCHETTI Matteo (Hellas Verona)
BIRAGHI Cristiano (Catania)
BOADU ACOSTY Maxwell (Chievo Verona)
CAMPAGNARO Hugo Armando (Internazionale)
CIANI Michael Henri (Lazio)
EL KADDOURI Omar (Torino)
GARGANO Walter Alejandro (Parma)
LULIC Senad (Lazio)
MURRU Nicola (Cagliari)
PAPP Paul (Chievo Verona)
PAZIENZA Michele (Bologna)
POZZI Nicola (Sampdoria)
RAMOS BORGES Emerson (Livorno)
RANOCCHIA Andrea (Internazionale)
SESTU Alessio (Chievo Verona)
SORIANO Roberto (Sampdoria)
SOUZA ORESTES Romulo (Hellas Verona)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
JANKOVIC Bosko (Hellas Verona)
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
HETEMAJ Perparim (Chievo Verona)
SARDO Gennaro (Chievo Verona)
PRIMA SANZIONE
AGAZZI Michael (Cagliari)
BARDI Francesco (Livorno)
BETTANIN Paulo Sergio (Livorno)
CALLEJON BUENO Jose Maria (Napoli)
COSSU Andrea (Cagliari)
MURIEL FRUTO Luis Fernando (Udinese)
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00
MONTELLA Vincenzo (Fiorentina): per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, contestato l'operato arbitrale, rivolgendo una critica irriguardosa al Direttore di gara.
d) DIRIGENTI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
LONGO Pantaleo
(Torino): per avere, al 48° del secondo tempo, con testato l'operato arbitrale, rivolgendo al Quarto Ufficiale espressioni ingiuriose.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEL L'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2013 ED AMMENDA DI € 3.000,00
PETRACHI Gianluca (Torino): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto ripetutamente agli Ufficiali di gara critiche ingiuriose, accompagnate da un’espressione blasfema; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale.