In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara: Il Giudice Sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata andata sostenitori delle Società Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Juventus, Napoli e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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a) SOCIETA'
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, accesso numerosi fumogeni e fatto esplodere due petardi nel proprio settore e, al 41° del primo tempo, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco in direzione di un gruppo di Vigili del Fuoco; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5, in relazione all'art. 13 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere un petardo ed acceso otto bengala nel proprio settore e lanciato sul terreno di giuoco un accendino; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5, in relazione all'art. 13 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato
con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere, suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art 13 lettera a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenito ri, nel corso della gara, acceso nel proprio settore sette fumogeni e fatto esplodere tre petardi; sanzione attenuata ex art. 13 lettere b) ed e) CGS, per aver
e la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. SASSUOLO per avere un suo sostenitore, al 33° del secondo tempo, lanciato una scarpa sul terreno di giuoco, determinando una breve interruzione della gara; sanzione attenuata ex. art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 lettera a) e b) CGS; per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini
preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DE CARVALHO VIANA LIMA Anderson Hernanes (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto
nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
SAMPIRISI Mario (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI
DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00
LUCARELLI Alessandro (Parma): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
CASSANO Antonio (Parma)
COSTA Andrea (Sampdoria)
DELLA ROCCA Francesco (Bologna)
RODRIGUEZ PRADO Gonzalo Javier (Fiorentina)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
CASSANI Mattia (Parma)
CONTI Daniele (Cagliari)
JANKOVIC Bosko (Hellas Verona)
KRHIN Rene' (Bologna)
MANFREDINI Thomas (Genoa)
SPOLLI Nicolas Federico (Catania)
YEPES Mario (Atalanta)
PRIMA SANZIONE
BALZARETTI Federico (Roma)
BONUCCI Leonardo (Juventus)
BRITOS CABRERA Miguel Angel (Napoli)
CIGARINI Luca (Atalanta)
COMPPER Marvin Abel (Fiorentina)
D'AMBROSIO Danilo (Torino)
DE JONG Nigel (Milan)
DOUKARA Souleymane (Catania)
FLORENZI Alessandro (Roma)
GOMEZ TALEB Juan Ignacio (Hellas Verona)
GRECO Leandro (Livorno)
KRSTICIC Nenad (Sampdoria)
LARRONDO PAEZ Marcelo (Torino)
LUCCHINI Stefano (Atalanta)
MENDES PEDRO Felipe Teodosio (Parma)
MOSCARDELLI Davide (Bologna)
NAGATOMO Yuto (Internazionale)
REGINI Vasco (Sampdoria)
RIGONI Luca (Chievo Verona)
ROSATI Antonio (Sassuolo)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
KONE Gkergki Panagiotis (Bologna)
PRIMA SANZIONE
CITADIN MARTINS Eder (Sampdoria)
MURARA NETO Norberto (Fiorentina)
PALACIO Rodrigo (Internazionale)
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
ED AMMENDA DI € 3.000,00
MONTELLA Vincenzo (Fiorentina): per avere, al 44° del secondo tempo, contestato
platealmente l'operato arbitrale, rivolgendo al Quarto Ufficiale una espressione irriguardosa.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
VENTURA Giampiero (Torino): per avere, al 46° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.