a) SOCIETA'
Il Giudice Sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale; rilevato che un gruppo di sostenitori della Soc. Juventus, al 31° del primo tempo, indirizzavano ai sostenitori di altra Società un coro costituente espressione di discriminazione territoriale; considerato che la maggioranza degli altri sostenitori ha immediatamente e chiaramente
manifestato la propria dissociazione da tale biasimevole comportamento; ricorrendo, con efficacia esimente, le circostanze
di cui all’art. 13, comma 1 lett. a) b) e d) CGS; delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Soc.
Juventus in relazione al comportamento tenuto da alcuni suoi sostenitori.
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Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Catania, Genoa, Internazionale, Juventus, Milan, Napoli e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, in tre occasioni, indirizzato ai sostenitori della squadra avversaria cori ingiuriosi costituenti espressione di discriminazione territoriale; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, indirizzato reiteratamente ad un Arbitro addizionale cori insultanti.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 39° del secondo
tempo, rivolto un coro insultante ad un calciatore della squadra avversaria.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
POGBA Paul Labile (Juventus): per avere, al 38° del secondo tempo, s
putato contro un calciatore avversario; infrazione rilevata da un Arbitro addizionale.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DA SILVA DALBELO Felipe (Siena): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00
LUCARELLI Alessandro (Parma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Dodicesima sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BOATENG Kevin Prince (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
DOMIZZI Maurizio (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Dodicesima sanzione).
DONATI Massimo (Palermo): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Ottava sanzione).
GUARENTE Tiberio (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
LARANGEIRA Danilo (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
PINZI Giampiero (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00
SCULLI Giuseppe (Pescara): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
TREDICESIMA SANZIONE
BEHRAMI Valon (Napoli)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)
KONE Gkergki Panagiotis (Bologna)
MEXES Philippe (Milan)
NUNES JESUS Juan Guilherme (Internazionale)
DECIMA SANZIONE
PAROLO Marco (Parma)
RANOCCHIA Andrea (Internazionale)
NONA SANZIONE
LULIC Senad (Lazio)
SPOLLI Nicolas Federico (Catania)
QUINTA SANZIONE
BARZAGLI Andrea (Juventus)
DI NATALE Antonio (Udinese)
EL MOUTTAQUI BENATIA Medhi Amine (Udinese)
POLI Andrea (Sampdoria)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
MUNTARI Sulley Ali (Milan)
SECONDA SANZIONE
ABERO VILLAN Mathias (Bologna)
MUSTAFI Shkodran (Sampdoria)
PRIMA SANZIONE
AMPUERO GARCIA Alvaro Francisc (Parma)
FERRI Michele (Atalanta)
MOREIRA Jonathan Cicero (Internazionale)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)
VIDAL PARDO Arturo Erasmo (Juventus)
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
BALOTELLI BARWUAH Mario (Milan)
BIABIANY Jonathan (Parma)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 2.000,00
EMEGHARA Innocent (Siena): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Terza sanzione).