Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata ritorno
sostenitori delle Società Fiorentina e Roma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
a) SOCIETA'
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 28° del primo tempo, lanciato un petardo nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, con lievi conseguenze lesive per uno di essi; per avere inolt
re, al 34° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze
dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, indirizzato reiteratamente all'Arbitro cori insultanti; recidiva.
b) CALCIATORI
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
LJAJIC Adem (Fiorentina): per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolto all'Arbitro un epiteto insultante.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BALZARETTI Federico (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
RIGONI Luca (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Dodicesima sanzione).
TOMOVIC Nenad (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
NONA SANZIONE
BOSTJAN Cesar (Chievo Verona)
SESTA SANZIONE
DE ROSSI Daniele (Roma)
MURRU Nicola (Cagliari)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
TONI Luca (Fiorentina)
PRIMA SANZIONE
ERIKSSON Sebastian (Cagliari)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
QUINTA SANZIONE
OSVALDO Pablo (Roma)
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 10.000,00
MONTELLA Vincenzo (Fiorentina): per avere, al termine della gara, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa e degli ironici apprezzamenti.
d) DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEL L'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 MAGGIO 2013
GUERINI Vincenzo (Fiorentina): per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolgendosi all'Arbitro, indirizzato agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose; recidivo.