DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara Soc. CAGLIARI - Soc. ROMA
Il Giudice Sportivo,
letto il provvedimento datato 22 settembre 2012 del Prefetto di Cagliari (notificato alle Società
interessate ed all’Arbitro designato, che ne ha allegato copia al referto trasmesso a questo
Ufficio) che ha disposto “per l’urgente e grave necessità di tutelare l’ordine pubblico e la
sicurezza pubblica” il differimento ad altra data della gara Cagliari – Roma del 23 settembre
2012; rilevato che la medesima Autorità amministrativa aveva precedentemente decretato, con
provvedimento datato 15 settembre 2012, che tale gara dovesse essere disputata “in assenza di
pubblico” a causa dell’accertata inagibilità dello stadio Is Arenas di Quartu S.Elena, con
consequenziale divieto della Soc. Cagliari della vendita dei relativi biglietti di ingresso allo stadio
e l’obbligo di annullare quelli venduti; considerato che nel provvedimento prefettizio si ravvisa nel comunicato, pubblicato in pari data sul sito ufficiale della Soc. Cagliari, con il quale il Presidente della Società invitava e chiedeva “a
tutti i suoi tifosi, titolari di biglietto e di abbonamento, di recarsi allo stadio per assistere alla
partita nel rispetto dell’ordine e della civiltà….”, il rischio concreto e attuale che tale riprovevole
sollecitazione potesse tradursi “in iniziative ed atti rivolti a disattendere la prescrizione dello
svolgimento della partita a porte chiuse”, ingenerando nella tifoseria “reazioni emotive
inconsulte ed irrazionali”; ritenuto che la provocatoria iniziativa assunta dalla Soc. Cagliari costituisce una palese
violazione di cui all’art. 12, n. 2 CGS, che impone alle Società la rigorosa osservanza delle
disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di pubblica sicurezza, e considerato che
tale violazione ha costituito la causa diretta ed esclusiva dell’impedimento alla regolare
effettuazione della gara; preso atto che la Soc. Roma ha preannunciato un reclamo ex art. 29, n. 4 CGS;
visti gli art. 29, n. 3 e 17, n. 1 C.G.S., delibera di sanzionare la Soc. Cagliari con la perdita della gara con il punteggio di 0-3 (zero a tre), disponendo altresì la trasmissione di copia degli atti al Procuratore federale per quanto di
competenza in merito alla condotta del Presidente della Società stessa.
a) SOCIETA'
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
rivolto ai calciatori della squadra avversaria cori e grida costituenti espressione di
discriminazione territoriale e per avere acceso nel proprio settore due fumogeni; entità della
sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS, per avere la Società
concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel
proprio settore, fatto esplodere alcuni petardi e acceso alcuni fumogeni; entità della sanzione
attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente
operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED
AMMENDA DI € 2.000,00
ROSI Aleandro (Parma): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in
area di rigore avversaria (Seconda sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un
avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ALVAREZ VALEIRA Pablo Sebastian (Catania): per avere commesso un intervento falloso su
un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
BOATENG Kevin Prince (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
PERIN Mattia (Pescara): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso
di una chiara occasione da rete.
ZAPATA VALENCIA Cristian (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE
LOPEZ Maximiliano Gaston (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario (Prima sanzione); per avere, al termine della gara, colpito con un calcio la porta dello
spogliatoio riservato agli Ufficiali di gara indirizzando ad alta voce nei loro confronti espressioni
ingiuriose; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
BERGESSIO Gonzalo (Catania)
CANDREVA Antonio (Lazio)
GALLOPPA Daniele (Parma)
GLIK Kamil (Torino)
PRIMA SANZIONE
QUINTERO Juan (Pescara)
SORRENTINO Stefano (Chievo Verona)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
GASTALDELLO Daniele (Sampdoria)
VALDES ZAPATA Jaime Andres (Parma)
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
AMBROSINI Massimo (Milan)
ARONICA Salvatore (Napoli)
CASCIONE Emmanuel (Pescara)
CIGARINI Luca (Atalanta)
CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Fiorentina)
DARMIAN Matteo (Torino)
KRSTICIC Nenad (Sampdoria)
LUCCHINI Stefano (Atalanta)
NUNES JESUS Juan Guilherme (Internazionale)
PINZI Giampiero (Udinese)
PIZARRO CORTEZ David Marcelo (Fiorentina)
SORIANO Roberto (Sampdoria)
PRIMA SANZIONE
ALMIRON Sergio Bernardo (Catania)
BENALOUANE Yohan (Parma)
BORRIELLO Marco (Genoa)
CODA Andrea (Udinese)
DE ALMEIDA Angelo Mariano (Siena)
DONATI Massimo (Palermo)
GIORGI Luigi (Palermo)
ILICIC Josip (Palermo)
KONE Gkergki Panagiotis (Bologna)
MANFREDINI Thomas (Atalanta)
MEGGIORINI Riccardo (Torino)
MOSCARDELLI Davide (Chievo Verona)
OGBONNA Obinze Angelo (Torino)
ROSINA Alessandro (Siena)
TROISI James (Atalanta)
ZUNIGA MOSQUERA Juan Camillo (Napoli)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
INLER Goekhan (Napoli)
PRIMA SANZIONE
BJARNASON Birkir (Pescara)
CALAIO' Emanuele (Siena)
LEGROTTAGLIE Nicola (Catania)
PEGOLO Gianluca (Siena)
TONI Luca (Fiorentina)
VARGAS ROJAS Eduardo Jesus (Napoli)
c) ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ALLEGRI Massimiliano (Milan): per avere, al termine della gara, all'ingresso degli spogliatoi,
contestato l'operato arbitrale rivolgendo al Direttore di gara espressioni ingiuriose.