1) SERIE A TIM
Gare del 25-26 febbraio 2012 - Sesta giornata ritorno
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di
gara:
Gara Soc. MILAN – Soc. JUVENTUS
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax
alle ore 12.16 odierne) circa la condotta tenuta al 1° del secondo tempo dal calciatore Mexes
Philippe (Soc. Milan) nei confronti del calciatore Borriello Marco (Soc. Juventus);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore rosso-nero,
nella zona centrale del campo ed a notevole distanza dall’azione di giuoco in svolgimento, con un
repentino ed energico movimento del braccio destro colpiva da tergo con un pugno il fianco
destro, all’altezza del costato, del calciatore bianco-nero, che si accasciava dolorante al suolo.
L’Arbitro non adottava alcun provvedimento disciplinare in quanto, come precisato su richiesta
di questo Ufficio (e-mail delle ore 16.11 odierne) “non aveva visto” l’episodio in esame, avendo
rivolto la sua attenzione in altra direzione.
E’ di tutta evidenza l’intenzionalità del gesto ed appare superflua ogni ulteriore considerazione
circa la natura “violenta” della condotta di cui si è reso responsabile il Mexes.
Ne consegue l’ammissibilità ex art. 35, n. 1.3 CGS della “prova televisiva” e la sanzionabilità ex
art. 19, n. 4 lettera b) CGS del segnalato comportamento, che appare equo quantificare nei
termini indicati nel dispositivo.
P.Q.M.
delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di sanzionare il calciatore Mexes
Philippe (Soc. Milan) con la squalifica per tre giornate effettive di gara.
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Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax
alle ore 12.17 odierne) circa la condotta tenuta al 32° del secondo tempo dal calciatore Pirlo
Andrea (Soc. Juventus) nei confronti del calciatore Van Bommel Mark (Soc. Milan);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e
documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore bianco-nero,
mentre avanzava in possesso del pallone nella zona centrale del campo, veniva contrastato
nell’azione dal calciatore rosso-nero, che lo affiancava. In tale frangente, lo juventino allargava ripetutamente il braccio destro, colpendo (e spingendo) al petto l’avversario, con l’evidente intento di vanificarne l’intervento.
Il calciatore milanista cadeva al suolo e si rialzava immediatamente, mentre l’azione proseguiva.
Nessun provvedimento veniva adottato dall’Arbitro il quale, come precisato su richiesta di questo
Ufficio (e-mail delle ore 16.11 odierne), “non aveva visto” l’episodio in esame. Ritiene questo Giudice che il gesto (ovvero i gesti) del calciatore Pirlo, per la dinamica del movimento, la zona del corpo attinta ed il contesto agonistico non integri in alcun modo gli estremi di quella “condotta violenta” sanzionabile ex art. 35, n. 1.3 CGS salva, ovviamente, la
valutazione circa la conformità regolamentare di tale comportamento, di esclusiva competenza del Direttore di gara.
P.Q.M. delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di non adottare alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti del calciatore Pirlo Andrea (Soc. Juventus).
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Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax
alle ore 12.18 odierne) circa la condotta tenuta al 39° del secondo tempo dal calciatore Muntari
Sulley (Soc. Milan) nei confronti del calciatore Lichtsteiner Stephan (Soc. Juventus);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, nel corso di un’azione
offensiva della squadra rosso-nera, i due calciatori, nell’area di rigore bianco-nera, davano inizio
ad un prolungato “corpo a corpo” con reciproche trattenute e divincolamenti, manate e spinte, ai
limiti (e oltre…) del Regolamento.
Al termine del “contrasto”, Muntari, sottraendosi ad una trattenuta (ennesima..), colpiva con una
(ennesima…) manata al capo l’antagonista juventino che cadeva al suolo.
L’Arbitro non interveniva in alcun modo, né durante né al termine della “colluttazione”, in
quanto, come precisato su richiesta di questo Ufficio (e-mail delle ore 16.11 odierne) “non aveva
visto” l’episodio.
Questo Giudice ritiene che il comportamento tenuto dal Muntari sarebbe stato decisamente
meritevole di opportuna sanzione disciplinare qualora fosse stato “visto” dal Direttore di gara, ma
ritiene anche che, considerato l’acceso contesto agonistico e la dinamica dei convulsi movimenti
di entrambi i protagonisti, non sussista una prova certa circa quell’intenzionalità lesiva, che
integra gli estremi della “condotta violenta” sanzionabile ex art. 35, n. 1.3 CGS .
P.Q.M.
delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di non adottare alcun
provvedimento sanzionatorio nei confronti del calciatore Muntari Sulley (Soc. Milan).
u]a) SOCIETA'[/u]
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Sesta giornata ritorno sostenitori
delle Società Atalanta-Bologna-Catania-Cesena-ChievoVerona-Juventus-Lazio-Milan-Napoli
hanno in violazione della normativa di cui all’art. 12 n 3 CGS, introdotto nell’impianto
sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere
(petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso del
secondo tempo, indirizzato a calciatori della squadra avversaria cori costituenti espressione di
discriminazione razziale; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. a) e b), e comma
2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di
vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 18° del primo tempo,
indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria cori costituenti espressione di
discriminazione etnica; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. a) e b), e comma
2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di
vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 6° del secondo tempo,
lanciato un bengala nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; entità della sanzione attenuata
ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società
concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE ED
AMMENDA DI € 1.500,00
LUCARELLI Alessandro (Parma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione
aggravata perché capitano della squadra (Sesta sanzione); per avere, al 51° del secondo tempo,
all'atto dell'ammonizione, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
CASSETTI Marco (Roma): per avere, al 38° del secondo tempo, rivolto ad un Assistente
un'espressione insultante.
OSVALDO Pablo (Roma): per avere, all'8° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di
giuoco, colpito un avversario con un calcio ad una gamba; infrazione rilevata dal Quarto
Ufficiale.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ARONICA Salvatore (Napoli): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in
possesso di una chiara occasione da rete.
BALZARETTI Federico (Palermo): per avere commesso un intervento falloso su un avversario
in possesso di una chiara occasione da rete.
CANINI Michele (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di
un avversario.
LAURO Maurizio (Cesena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di
un avversario.
VIDAL PARDO Arturo Erasmo (Juventus): per essersi reso responsabile di un fallo grave di
giuoco.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GAGO Fernando Ruben (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
GUANA Roberto (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Ottava sanzione).
MORALEZ Maximiliano (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PELLISSIER Sergio (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PELUSO Federico (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
PEPE Simone (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
VALIANI Francesco (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00
CENTURIONI Matteo (Novara): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Sesta
sanzione).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00
MICCOLI Fabrizio (Palermo): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Terza
sanzione).
ROSSI Marco (Genoa): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Terza sanzione).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
DONATI Massimo (Palermo)
RIGONI Marco (Novara)
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
IAQUINTA Vincenzo (Cesena)
VIVIANO Emiliano (Palermo)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)
PEREZ AGUADO Diego Fernando (Bologna)
AMMONIZIONE
DECIMA SANZIONE
ROSSETTINI Luca (Siena)
NONA SANZIONE
CIGARINI Luca (Atalanta)
CONTI Daniele (Cagliari)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
DELVECCHIO Gennaro (Lecce)
EL MOUTTAQUI BENATIA Medhi Amine (Udinese)
TERZI Claudio (Siena)
QUINTA SANZIONE
KUCKA Juraj (Genoa)
MANFREDINI Thomas (Atalanta)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
ARIAUDO Lorenzo (Cagliari)
ASAMOAH Kwadwo (Udinese)
BARRETO Edgar (Palermo)
BARZAGLI Andrea (Juventus)
BIABIANY Jonathan (Parma)
BIAVA Giuseppe (Lazio)
GARGANO Walter Alejandro (Napoli)
MUSACCI Gianluca (Parma)
RIGONI Luca (Chievo Verona)
SAMUEL Walter Adrian (Internazionale)
SECONDA SANZIONE
BUDAN Igor (Palermo)
CEPPELLINI GATO Pablo Daniel (Cagliari)
CORDOBA Ivan Ramiro (Internazionale)
DA SILVA Thiago Emiliano (Milan)
GRECO Leandro (Roma)
MEXES Philippe (Milan)
MILITO Diego Alberto (Internazionale)
MUNTARI Sulley Ali (Milan)
PAZIENZA Michele (Udinese)
PUDIL Daniel (Cesena)
VACEK Kamil (Chievo Verona)
PRIMA SANZIONE
CERCI Alessio (Fiorentina)
NAGATOMO Yuto (Internazionale)
POLI Andrea (Internazionale)
SLITI Saphir Taider (Bologna)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
ARMERO Pablo Estifer (Udinese)
RAMIREZ PEREYRA Gaston Exequiel (Bologna)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 2.000,00
DI MICHELE David (Lecce): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso
in area di rigore avversaria (Terza sanzione).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
MATRI Alessandro (Juventus)
SECONDA SANZIONE
MIRANTE Antonio (Parma)
c) DIRIGENTI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
RAMACCIONI Silvano (Milan): per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi,
formulato espressioni ingiuriose nei confronti della Società avversaria.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
GALLIANI Adriano (Milan): per avere, al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi,
rivolto ad alcuni tesserati della Società avversaria espressioni provocatorie ed irrispettose;
infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE
A TUTTO IL 5 MARZO 2012
LEONARDI Pietro (Parma): per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi,
contestato l'operato arbitrale con espressioni ingiuriose.
c) OPERATORI SANITARI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
SPOSATO Carmelo (Bologna): per avere, al 38° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro
un'espressione ingiuriosa.