Author Topic: Giudice Sportivo: 3 giornate ad Olivera per la gomitata  (Read 241 times)

Offline Chiesa

  • Administrator
  • *
  • Posts: 417894
  • Gender: Male
  • Sangue viola. Questo l'amore non si finisce mai!
Mano pesante del giudice sportivo nei confronti di Ruben Olivera, squalificato per 3 giornate dopo il rosso rimediato ieri a Bologna. Questa la motivazione: "per avere, al 4° del secondo tempo, in azione di giuoco, colpito intenzionalmente un calciatore avversario con una gomitata al volto". Fermati per un turno, come preventivato, anche Cassani e Gamberini che hanno rimediato il quarto cartellino giallo stagionale e salteranno quindi Lazio-Fiorentina.

- AMORE MIO - LA LUCE DEL MATTINO

Offline Chiesa

  • Administrator
  • *
  • Posts: 417894
  • Gender: Male
  • Sangue viola. Questo l'amore non si finisce mai!
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

OLIVERA DA ROSA Ruben (Fiorentina): per avere, al 4° del secondo tempo, in azione di
giuoco, colpito intenzionalmente un calciatore avversario con una gomitata al volto.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CASSANI Mattia (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
DIAMANTI Alessandro (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
GAMBERINI Alessandro (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE

VARGAS Juan Manuel (Fiorentina)
- AMORE MIO - LA LUCE DEL MATTINO

Offline Chiesa

  • Administrator
  • *
  • Posts: 417894
  • Gender: Male
  • Sangue viola. Questo l'amore non si finisce mai!
La FIGC deferisce Juventus, Corvino jr e non solo

La Figc ha deferito oggi tre società di Serie A più svariati dirigenti, giocatori e agenti di mercato per irregolarità in alcune trattative. Sono state quindi punite Juventus, Parma, Siena e, fra le tante persone, l'agente di Bojinov Romualdo Corvino (figlio del ds della Fiorentina Pantaleo).

Ecco le motivazioni:

  PARMA F.C. S.p.A., 
- ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per
le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dai propri dirigenti con potere di rappresentanza della società, all’epoca dei fatti, sigg.ri Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi,
nonché a titolo di responsabilità oggettiva per  le azioni ed i comportamenti disciplinarmente
rilevanti, posti in essere dai propri tesserati senza potere di rappresentanza della società, all’epoca
dei fatti, sigg.ri Pablo Ezequiel Fontanello e Valeri Emilov Bojinov.


 F.C. JUVENTUS S.p.A.,
- ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per
le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio dirigente con
potere di rappresentanza della società, all’epoca dei fatti, sig. Jean Claude Blanc, nonché a titolo di
responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere
dal proprio tesserato senza potere di rappresentanza della società, all’epoca dei fatti, sig. Valeri
Emilov Bojinov.


 A.C. SIENA S.p.A., 
- ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per
le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio dirigente con
potere di rappresentanza della società, all’epoca dei fatti, sig. Roberto Zanzi, nonché a titolo di
responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere
dal proprio tesserato senza potere di rappresentanza della società, all’epoca dei fatti, sig. Antonio
Zito.


il sig. ROMUALDO CORVINO, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.:
- per aver svolto attività di assistenza alla  società F.C. Juventus S.p.A. in occasione della
stipulazione del contratto con il sig. Valeri Emilov Bojinov, così determinando una situazione di
conflitto di interessi nell’espletamento del mandato assunto, essendo nella medesima trattativa
coinvolto il sig. Gennaro Palomba, quale Agente titolare di mandato rilasciato dal calciatore,
entrambi soci e amministratori della Corvino Palomba Associati s.r.l., nonché per aver fatto sì,
attraverso tale condotta, che la citata società  pagasse i compensi dell’agente del calciatore, in
violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 3, comma 4, 10, comma
4, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente,
- per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra il
calciatore sig. Valeri Emilov Bojinov e la F.C. Juventus S.p.A., in relazione al quale aveva ricevuto
mandato dalla società, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art.
12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all’1.2.2007, nonchè dell’art. 93,
comma 1, delle N.O.I.F.
- AMORE MIO - LA LUCE DEL MATTINO