Altra sanzione per la Juve per cori razzisti. Ma perché non sospendono le partite?
Ci pare ultreriormente sconcertante rilevare, dopo i 5 casi evidenziati nelle ultime 2 settimane la Juventus, nuovamente, subito solo un'ammenda di € 10.000 " per avere", come recita il comunicato del Giudice Sportivo, "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto ad un calciatore della squadra avversaria grida costituenti espressione di discriminazione razziale e per avere altresì indirizzato reiteratamente ad altro calciatore della squadra avversaria cori costituenti espressione di discriminazione etnica", quando, in realtà, secondo le norme del NOIF (Norme Organizzative Interne Federali), le partite in esame andavano immediatamente sospese. La cosa strana è che nei comunicati si riportano anche i minuti nei quali i cori sono stati lanciati dagli spalti, mentre, chi era concretamente sul campo, sembra, a questo, non essersene minimamente accorto...
Di seguito Vi riportiamo sia il testo ufficiale del NOIF che i due comunicati del Giudice Sportivo:
NOIF: Art. 62 (Tutela dell’ordine pubblico in occasione delle gare)
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6. Il responsabile dell’ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell’Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi, cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) costituenti fatto grave, ordina all’arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell’assistente dell’arbitro, di non iniziare o sospendere la gara.
Comunicato del G.S. del 30 gennaio 2012:
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In merito alla gara JUVENTUS-UDINESE, ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere alcuni suoi sostenitori, al 18° del primo tempo e al 9° del secondo tempo, rivolto a due calciatori della squadra avversaria grida costituenti espressione di discriminazione razziale
Comunicato del G.S. del 3 febbraio 2012:
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In merito alla gara LAZIO-MILAN, ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 21° del secondo tempo, indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria cori costituenti espressione di discriminazione razziale
Comunicato del G.S. del 6 febbraio 2012:
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In merito alla gara MILAN-NAPOLI, a mmenda di € 10.000,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, esposto uno striscione costituente espressione di discriminazione territoriale
In merito alla gara MILAN-NAPOLI, ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria cori costituenti espressione di discriminazione etnica
In merito alla gara NOVARA-CAGLIARI, ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. NOVARA per avere suoi sostenitori, al 19° del secondo tempo, indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria un coro costituente espressione di discriminazione razziale
Comunicato del G.S. del 14 febbraio 2012:
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In merito alla gara MILAN-JUVENTUS di Coppa Italia, ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto ad un calciatore della squadra avversaria grida costituenti espressione di discriminazione razziale e per avere altresì indirizzato reiteratamente ad altro calciatore della squadra avversaria cori costituenti espressione di discriminazione etnica
NB: in tutti i comunicati si specifica che "entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. a) e b), e comma 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza", ovvero, cosa avrebbero fatto le società di così "preventivo" e di "vigilante" considerando che la gara andava sospesa nell'immediato e ciò non è stato fatto ?