Author Topic: Giudice Sportivo: Ibra salta la Juve, squalificato Lazzari  (Read 225 times)

Offline Chiesa

  • Administrator
  • *
  • Posts: 417894
  • Gender: Male
  • Sangue viola. Questo l'amore non si finisce mai!
Ecco le decisioni prese dal giudice sportivo in merito alla terza giornata di ritorno del campionato di Serie A:

a) SOCIETA'
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso del primo
tempo, esposto uno striscione costituente espressione di discriminazione territoriale; entità della
sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. a) e b), e comma 2, CGS, per avere la Società
concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo
tempo, indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria cori costituenti espressione di
discriminazione etnica; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. a) e b), e comma
2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di
vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. NOVARA per avere suoi sostenitori, al 19° del secondo
tempo, indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria un coro costituente espressione di
discriminazione razziale; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. a) e b), e comma
2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di
vigilanza. 143/401
Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc.  ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno e, nel recinto di giuoco, due petardi e numerose palle
di neve; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere
a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi
e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
danneggiato dei sedili, assumendo un atteggiamento  minaccioso nei confronti degli stewards
intervenuti; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1
lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini
preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 4° del
primo tempo, lanciato un petardo nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; entità della
sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per
avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al termine della gara,
rivolto all'Arbitro un coro ingiurioso.

b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

IBRAHIMOVIC Zlatan (Milan): per avere, al 19° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito
un calciatore avversario con uno schiaffo al volto; infrazione rilevata da un Assistente.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
DIAKHITE Modibo (Lazio): per avere, al 37° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro
un'espressione ingiuriosa.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CARROZZIERI Moris (Lecce): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
CONSIGLI Andrea (Atalanta): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in
possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00
CANNAVARO Paolo (Napoli): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione
aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quarta sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CIGARINI Luca (Atalanta): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato
(Ottava sanzione).
CONSTANT Kevin (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
DE ROSSI Daniele (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
KUCKA Juraj (Genoa): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta
sanzione).
LAZZARI Andrea (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
MAICON Sisenando Douglas (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
VAN BOMMEL Mark Peter (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
QUINTA SANZIONE

RAMIREZ PEREYRA Gaston Exequiel (Bologna)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
MORALEZ Maximiliano (Atalanta)
SECONDA SANZIONE
CAVANI Edinson (Napoli)
PRIMA SANZIONE
BORRIELLO Marco (Juventus)
DE SANCTIS Morgan (Napoli)
FARAONI Marco Davide (Internazionale)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
DECIMA SANZIONE

PEREZ AGUADO Diego Fernando (Bologna)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
MONTOLIVO Riccardo (Fiorentina)
SESTA SANZIONE
BIONDINI Davide (Genoa)
DELVECCHIO Gennaro (Lecce)
PORTANOVA Daniele (Bologna)
QUINTA SANZIONE
CHIELLINI Giorgio (Juventus)
MORLEO Archimede (Bologna)
ODDO Massimo (Lecce)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
MESTO Giandomenico (Genoa)
MORGANELLA Michel (Novara)
RAIMONDI Cristian (Atalanta)
SEEDORF Clarence (Milan)
SILVEIRA DOS SANTOS Juan (Roma)
VALIANI Francesco (Parma)
SECONDA SANZIONE
BARZAGLI Andrea (Juventus)
STANKEVICIUS Marius (Lazio)
ZAOUI Eran (Palermo)
PRIMA SANZIONE
ANTONSSON Mikael (Bologna)
BLASI Manuele (Lecce)
EMANUELSON Urby (Milan)
GARCIA Santiago (Novara)
MANTOVANI Andrea (Palermo)
MARIGA Mcdonald (Parma)
MEXES Philippe (Milan)
ROZZI Antonio (Lazio)
TADDEI FERRANTE Rodrigo (Roma)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE

PARRAVICINI Francesco (Siena)
PEGOLO Gianluca (Siena)
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 3.000,00
ALLEGRI Massimiliano (Milan): per avere, al 43° del secondo tempo, uscendo dall'area
tecnica, rivolto ad un Assistente un'espressione irriguardosa; infrazione rilevata dal Quarto
Ufficiale.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
COLANTUONO Stefano (Atalanta): per avere, al 30° del secondo tempo, contestato
platealmente l'operato arbitrale.
- AMORE MIO - LA LUCE DEL MATTINO

Offline Chiesa

  • Administrator
  • *
  • Posts: 417894
  • Gender: Male
  • Sangue viola. Questo l'amore non si finisce mai!
Milan, Napoli e Novara: vince il razzismo e la Lega dov'é ?

Ci pare ultreriormente sconcertante rilevare, dopo i due casi evidenziati la scorsa settimana (Juventus e Lazio), che altre 3 società, ovvero Milan, Napoli e Novara abbiano solo subito un'ammenda di € 10.000 " per avere", come recita il comunicato del Giudice Sportivo, "i suoi sostenitori indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria cori costituenti espressione di discriminazione razziale", quando, in realtà, secondo le norme del NOIF (Norme Organizzative Interne Federali), le partite in esame andavano immediatamente sospese. La cosa strana è che nei comunicati si riportano anche i minuti nei quali i cori sono stati lanciati dagli spalti, mentre, chi era concretamente sul campo, sembra, a questo, non essersene minimamente accorto...

Di seguito Vi riportiamo sia il testo ufficiale del NOIF che i due comunicati del Giudice Sportivo:

NOIF: Art. 62 (Tutela dell’ordine pubblico in occasione delle gare)
(...)
6. Il responsabile dell’ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell’Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi, cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) costituenti fatto grave, ordina all’arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell’assistente dell’arbitro, di non iniziare o sospendere la gara.

Comunicato del G.S. del 30 gennaio 2012:
(...)
In merito alla gara JUVENTUS-UDINESE, ammenda di € 10.000,00 : alla Soc.  JUVENTUS per avere alcuni suoi sostenitori, al 18° del primo tempo e al 9° del secondo tempo, rivolto a due calciatori della squadra avversaria grida costituenti espressione di discriminazione razziale
Comunicato del G.S. del 3 febbraio 2012:
(...)
In merito alla gara LAZIO-MILAN, ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 21° del secondo tempo, indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria cori costituenti espressione di discriminazione razziale
Comunicato del G.S. del 6 febbraio 2012:
(...)
In merito alla gara MILAN-NAPOLI, ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, esposto uno striscione costituente espressione di discriminazione territoriale

In merito alla gara MILAN-NAPOLI, ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria cori costituenti espressione di discriminazione etnica

In merito alla gara NOVARA-CAGLIARI, ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. NOVARA per avere suoi sostenitori, al 19° del secondo tempo, indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria un coro costituente espressione di discriminazione razziale
 

NB: in tutti i comunicati si specifica che "entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. a) e b), e comma 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza", ovvero, cosa avrebbero fatto le società di così "preventivo" e di "vigilante" considerando che la gara andava sospesa nell'immediato e ciò non è stato fatto ?
- AMORE MIO - LA LUCE DEL MATTINO