Juve-Udinese e Lazio-Milan dovevano essere sospese !
Ci pare abbastanza sconcertante rilevare che prima la Juventus (contro l'Udinese) e poi la Lazio (in occasione della gara contro il Milan) abbiano solo subito un'ammenda di € 10.000 "per avere", come recita il comunicato del Giudice Sportivo, "i suoi sostenitori indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria cori costituenti espressione di discriminazione razziale", quando, in realtà, secondo le norme del NOIF (Norme Organizzative Interne Federali), le partite in esame andavano immediatamente sospese. La cosa strana è che nei comunicati si riportano anche i minuti nei quali i cori sono stati lanciati dagli spalti, mentre, chi era concretamente sul campo, sembra, a questo, non essersene minimamente accorto...
Di seguito Vi riportiamo sia il testo ufficiale del NOIF che i due comunicati del Giudice Sportivo:
NOIF: Art. 62 (Tutela dell’ordine pubblico in occasione delle gare)
(...)
6. Il responsabile dell’ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell’Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi, cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) costituenti fatto grave, ordina all’arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell’assistente dell’arbitro, di non iniziare o sospendere la gara.
Comunicato del G.S. del 30 gennaio 2012:
(...)
In merito alla gara JUVENTUS-UDINESE, ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere alcuni suoi sostenitori, al 18° del primo tempo e al 9° del secondo tempo, rivolto a due calciatori della squadra avversaria grida costituenti espressione di discriminazione razziale
Comunicato del G.S. del 3 febbraio 2012:
(...)
In merito alla gara LAZIO-MILAN, ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 21° del secondo tempo, indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria cori costituenti espressione di discriminazione razziale
NB: in entrambi i comunicati si specifica che "entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. a) e b), e comma 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza", ovvero, cosa avrebbero fatto le società di così "preventivo" e di "vigilante" considerando che la gara andava sospesa nell'immediato e ciò non è stato fatto ?